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Ospitare uno Straniero in Italia: La Normativa Vigente

In Italia, la normativa sull'ospitalità di cittadini stranieri è regolata da specifiche disposizioni legislative. Chiunque, a vario titolo, offra alloggio o ospiti un cittadino straniero non comunitario o apolide è tenuto a rispettare precisi obblighi di comunicazione.

Obblighi di Comunicazione

Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione - D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza(*).

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore per ogni persona ospitata. Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di ospitalità è antecedente di due giorni, il Comune applicherà le sanzioni previste.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Cosa Significa Offrire Alloggio?

  • Ospitare uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine.
  • Cedere a uno straniero non comunitario o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.

A Chi Va Inviata la Comunicazione?

  • Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia.
  • Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
  • Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

La comunicazione va inviata alla Questura dei comuni capoluogo di provincia, al Comune nei comuni che non sono capoluogo e al Centro per l'Impiego competente (contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro), riportando i dati anagrafici di chi concede l'alloggio, i dati anagrafici della persona ospitata, l'indirizzo esatto dell'immobile in cui si ospiteranno le persone straniere ed il titolo cui l'immobile è concesso ad uso abitativo (affitto, comodato, proprietà, oppure semplicemente la dichiarazione di ospitalità senza fini di lucro).

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In Comune di Bussero è necessario inviare la comunicazione al Comune dove si trova l’immobile/l’abitazione ceduto in affitto/vendita/ospitalità. Il Comune consegnerà al Comando PL le comunicazioni pervenute da inoltrare mensilmente alla Questura di Milano, come da normativa vigente.

Modalità di Comunicazione

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

Sanzioni

Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

È prevista una sanzione amministrativa nel caso si presenti dopo tale termine o non si presenti.

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La Dichiarazione di Ospitalità

La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.

N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!

È obbligatorio presentarla sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.

La dichiarazione di ospitalità può attestare l’effettiva dimora del cittadino extracomunitario. Tali dichiarazioni non prevedono l’autentica della sottoscrizione del dichiarante, e possono essere presentate sottoscritte con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante oppure sottoscritte davanti al dipendente addetto al ricevimento della documentazione.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, se dirette ad enti pubblici italiani, comprese ambasciate e consolati, non sono soggette ad alcuna autentica delle sottoscrizioni in esse presenti, a norma di quanto stabilito dagli artt. 21 e 38 del d.P.R. n. 445/2000, ma è sufficiente e obbligatorio allegarvi la fotocopia di un documento d’identità valido di chi ha firmato.

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Ingresso e Soggiorno in Italia

I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.

Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.

L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.

Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.

Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3).

Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

Obblighi del Cittadino Straniero per Soggiorni Brevi

In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.

Cessione di Fabbricato

Se si cede ad uso esclusivo un fabbricato o una sua parte a uno straniero non comunitario, la comunicazione di ospitalità assorbe la comunicazione di cessione fabbricato. L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente attraverso un documento d’identità.

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