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CCNL Turismo: Durata e Caratteristiche del Periodo di Prova

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo, rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre 2027, rappresenta un riferimento fondamentale per oltre un milione di lavoratori e più di 300mila imprese del settore. Questo contratto si applica a diverse realtà, tra cui bar, ristoranti, mense, stabilimenti balneari e discoteche. Un aspetto cruciale del CCNL è la disciplina del periodo di prova, un elemento chiave nell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il periodo di prova rappresenta una fase iniziale del rapporto di lavoro durante la quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono valutare la convenienza reciproca del rapporto stesso. Nel contesto del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo, il periodo di prova è un elemento previsto e regolamentato, essenziale per definire i termini dell'assunzione.

Il patto di prova, che può essere incluso o meno nel contratto di lavoro, stabilisce una durata variabile a seconda del livello di inquadramento del dipendente. La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione. Tale durata, secondo il contratto collettivo dei Pubblici esercizi, della Ristorazione e del Turismo, va da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 180 giorni di effettiva prestazione lavorativa. Generalmente nel contratto di lavoro viene inserito un periodo di prova per volontà del datore di lavoro.

Durata del Periodo di Prova per Livello di Inquadramento

Nel nuovo contratto collettivo nazionale per i pubblici esercizi, la ristorazione ed il turismo il periodo di prova è disciplinato all’art. 110 - capo II, titolo V, relativo alle norme del contratto collettivo riguardo l’instaurazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti assunti nel settore della ristorazione, del turismo e dei pubblici esercizi e quindi assunti con il nuovo contratto collettivo nazionale e con contratto individuale indicante la prova, svolgono a partire dal primo giorno di assunzione un periodo di prova che va da 15 giorni a 6 mesi in relazione al livello di inquadramento.

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Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

  • Livelli A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 150 giorni;
  • Livello 2 - 75 giorni;
  • Livello 3 - 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livello 6S - 20 giorni;
  • Livelli 6 e 7 - 15 giorni.

Trascorso poi il periodo di prova, il personale si intenderà assunto in servizio se nessuna delle parti, quindi se né il lavoratore né l’azienda, abbia dato disdetta per iscritto. Una volta assunto, il periodo sarà concorrerà a tutti gli effetti al calcolo dell'anzianità di servizio.

Calcolo del Periodo di Prova

Il comma 4 dell’art. Tuttavia la durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione del lavoratore. Lo stabilisce il contratto collettivo.

Il contratto collettivo dice che: “Ai fini del corretto computo del periodo di prova vanno considerati come utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 10 della legge n. 604/66”. Questo vuol dire che il computo del periodo di prova indicato nel contratto individuale di lavoro va articolato in una maniera differente dal calcolo in giorni di calendario, in quanto in base alla distribuzione dell’orario di lavoro (su 5 o 6 giornate lavorative), in base alle giornate di effettiva prestazione lavorativa del lavoratore, va effettuato il conteggio, escludendo le giornate di assenza.

Quando si parla di effettiva prestazione lavorativa, il contratto collettivo si concentra sulla necessità che il lavoratore sia “provato” nella mansione effettiva indicata nel contratto di lavoro. Come accade anche per altri CCNL, di cui abbiamo già trattato in passato, c’è un altro aspetto relativo al computo dei giorni di ferie laddove il CCNL parli di “effettiva prestazione”. Se si computano i giorni di assenza, ad esempio.

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La Cassazione ha stabilito che il periodo di prova non è da intendersi sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, ecc. Quindi l’effettiva prestazione lavorativa o i giorni di effettivo lavoro dovrebbero includere anche i giorni di riposo settimanale. Vanno invece esclusi dal computo i giorni non lavorati.

Il contratto collettivo però pone anche un limite alla durata del patto di prova in riferimento ai 180 giorni di calendario, a partire dalla data di assunzione, di cui all’art. 10 della Legge n. 604/1966. Questo vuol dire che il conteggio dei giorni di effettiva prestazione lavorativa va effettuato tenendo conto che la prova comunque finisce dopo i 180 giorni di calendario dalla data di assunzione.

Diritti e Obblighi Durante il Periodo di Prova

Nel periodo di svolgimento della prova sia per i dipendenti in prova che per l’azienda valgono i diritti e gli obblighi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Quindi da una parte c’è il lavoratore che ha l’obbligo di svolgere l’attività lavorativa, dall’altra parte c’è l’azienda che ha l’obbligo di assicurare al lavoratore il pagamento della retribuzione.

Qualora, durante o alla fine del periodo di prova il personale assunto fuori provincia sia licenziato, l’azienda, quindi il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.

Risoluzione del Rapporto di Lavoro Durante il Periodo di Prova

Durante il periodo di prova o alla fine di esso le parti hanno il reciproco diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.

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Infine, i lavoratori in periodo di prova sono esclusi dalla sfera di applicazione "Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo" previsti all’art. 213 capo IV del CCNL considerato.

Esclusione dal Periodo di Prova: Riassunzione Entro 2 Anni

Il CCNL per il settore turistico, di ristorazione e dei pubblici esercizi stabilisce che è dispensato, quindi escluso, dallo svolgimento del periodo di prova il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova.

Quindi se ad esempio un lavoratore è stato assunto come operaio 4 livello del contratto Pubblici esercizi e turismo, non dovrà effettuare il periodo di prova se viene assunto come operaio, a qualsiasi livello, dalla stessa azienda entro il termine di 2 anni dal precedente rapporto di lavoro. Il periodo di prova va effettuato solo se viene assunto come impiegato o quadro o Dirigente.

A chi si applica il CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo

E' importante chiarire quali tipi di aziende fanno parte del CCNL, quindi chi può applicare tale contratto collettivo e chi ne è invece escluso. Tale chiarimento è fondamentale essendo un CCNL relativamente nuovo che è andato a sostituire il precedente CCNL del Turismo.

  • Aziende pubblici esercizi;
  • Aziende della Ristorazione Collettiva;
  • Aziende della Ristorazione Commerciale;
  • Stabilimenti balneari cioè stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali;
  • Alberghi diurni;
  • Rifugi alpini

Aziende di pubblici esercizi

Per Aziende di pubblici esercizi si intendono:

  • ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
  • piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
  • caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25.8.1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
  • chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
  • gelaterie, cremerie;
  • negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
  • locali notturni, sale da ballo e similari;
  • sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
  • laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
  • posti di ristoro sulle autostrade;
  • posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
  • servizi di ristorazione sui treni;
  • ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
  • spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
  • pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
  • aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
  • ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
  • parchi a tema.

Aziende della Ristorazione Collettiva

Per Aziende della Ristorazione Collettiva si intendono:

  • aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
  • aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
  • bar aziendali e simili.

Attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.

Soggetti esclusi dal CCNL

Come accennato precedentemente sono esclusi dall’applicazione del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo le aziende alberghiere, i campeggi e le agenzie di viaggio per i quali è stato rinnovato il CCNL turismo.

Periodo di prova: calcolo stipendio e retribuzione

Proprio in relazione a questo ultimo punto, l’art. Quindi durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione pari almeno al minimo contrattuale stabilito per la qualifica che gli è stata attribuita. Il lavoratore in prova, oltre ad aver diritto allo stipendio, matura ferie e TFR.

Per sapere lo stipendio che spetta qualora si venga assunti con CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo si consiglia di consultare le Tabelle retributive per le aziende che applicano il CCNL Pubblici esercizi, turismo e ristorazione.

Nei contratti a tempo determinato e nei contratti a termine il periodo di prova è fissato in massimo 10 giorni lavorativi, per tutto il personale. In entrambi i casi è escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

Tabelle Retributive: CCNL Fipe 2024

Di seguito sono riportate le tabelle retributive del CCNL Fipe 2024, che mostrano l'evoluzione della paga base per i diversi livelli di inquadramento:

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 59,00 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 43,95 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 36,20 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 34,06 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 33,22 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €

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