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Regolamentazione della Pesca-Turismo nell'Adriatico: Misure e Autorizzazioni

La pesca-turismo nell'Adriatico è un'attività che necessita di una regolamentazione precisa per garantire la sostenibilità delle risorse marine e la corretta gestione delle attività di pesca. Diverse normative, sia a livello nazionale che europeo, definiscono le misure e i requisiti per l'esercizio di questa attività.

Misure per la Pesca dei Piccoli Pelagici

Il DM 25/01/2016, modificato dal DM 10/08/2017, definisce le misure per la pesca dei piccoli pelagici (acciughe e sardine) nel Mar Mediterraneo. Nel periodo 1 Luglio - 31 Dicembre, i pescherecci iscritti in IV categoria sono abilitati alla pesca costiera locale entro 6 miglia dalla costa.

I pescherecci con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri sono autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici oltre le 4 miglia dalla costa. Le unità abilitate con altri sistemi di pesca, oltre a quelli previsti per la pesca ai piccoli pelagici (reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti), o attrezzate per la pesca-turismo possono optare per continuare l’attività nei periodi di divieto previo sbarco di attrezzatura di pesca dei piccoli pelagici od apposizione dei sigilli a queste da parte di Autorità marittima.

Limitazioni della Capacità di Pesca

Per gli anni 2017 e 2018, la capacità complessiva delle unità di pesca operanti con “reti a circuizione a chiusura meccanica” e/o “reti da traino pelagiche a coppia” nella pesca ai piccoli pelagici in GSA 17 e GSA 18, non doveva superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unità, i livelli esistenti nel 2014.

Autorizzazioni Speciali di Pesca

Il DPMA di MIPAAF, verificato il possesso dei requisiti, rilascia l’autorizzazione speciale di pesca (Modello Allegato 2 pubblicato su GU 228/17) fino al raggiungimento della capacità di pesca dei piccoli pelagici del 2014. Nel caso in cui un operatore abbia rilevato o sostituito un’unità di pesca di piccoli pelagici in Adriatico, ai fini del calcolo delle giornate di pesca viene considerata valida l’attività svolta dal precedente peschereccio.

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L'autorizzazione ha validità di due anni, con richiesta di rinnovo (modello Allegato I pubblicato su GU 228/17) presentata a DPMA di MIPAAF 60 giorni prima da scadenza, corredata (pena mancato rinnovo di autorizzazione) da una dichiarazione attestante di aver pescato piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 per almeno 70 giorni nel periodo di validità di autorizzazione (requisito attestato anche tramite risultanze di logbook).

Elenco delle Unità Autorizzate

A decorrere dal 01/10/2017 è istituito presso DPMA di MIPAAF l’Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle aree GSA 17 e GSA 18 (Elenco aggiornato ogni 30 Settembre).

Incentivi e Supporto

Consorzi e soci possono beneficiare degli incentivi previsti dalle normative UE e nazionali, nei limiti stabiliti, per conseguire gli scopi statutari e supportare le attività di pesca-turismo. Inoltre, è possibile proporre a MIPAAF ulteriori misure atte ad assicurare una gestione razionale delle risorse, come limiti di cattura per determinate specie ed eventuali sanzioni per soci che violano le norme, corredate dal parere di un istituto scientifico designato.

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