Polizia di Stato: Permesso di Soggiorno per Stranieri – Requisiti Essenziali
Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno che deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi, anche tramite gli uffici postali abilitati. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.
Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.
Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri. Con questo tipo di permesso di soggiorno è conferito lo specifico status all’interessato. Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.
La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Leggi anche: Servizi Polizia Turistica Thailandia
Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo purché siano documentati i requisiti richiesti.
La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati. Il costo della raccomadata è di € 30,00.
Requisiti e Condizioni
Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario essere in possesso di una serie di requisiti generali stabiliti dalla legge, quali:
- Il possesso di un visto d’ingresso.
- Un ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali (art.4 d.lgs. n.286/98 e succ.mod., Testo Unico sull’Immigrazione).
- La presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (art.5, comma 2, T.U.).
I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
Leggi anche: Guida alla Dichiarazione di Ospitalità
Per ottenere il permesso UE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:
- Avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
- Avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare.
Nei casi di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di Enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo, per la determinazione del quale è necessario fare riferimento all'importo annuo dell' assegno sociale, secondo i criteri generali fissati dall'art. 29, comma 2, lettera b del Testo Unico Immigrazione.
Test di Conoscenza della Lingua Italiana
Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali attività sono dettagliatamente descritte dalla circolare n. 7589, diramata dal medesimo Dipartimento, il 16 novembre 2010.
Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge. attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett.
Leggi anche: Guida al Viaggio: Ricevuta Permesso di Soggiorno
Ulteriore agevolazione opera rispetto all'esclusione del test di lingua italiana, facilitazione che non trova applicazione per i familiari, per i quali vige la regola generale.
Estensione ai Beneficiari di Protezione Internazionale
Con Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è stato esteso, nel rispetto dei predetti requisiti, anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e ai loro familiari. A tal riguardo, non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza.
Il calcolo del periodo pregresso di soggiorno quinquennale è effettuale a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in base alla quale lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria è stato riconosciuto.
Utilizzo del Permesso di Soggiorno UE in Altri Stati Membri
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:
- Esercitare un'attività economica come lavoratore regolare.
- Frequentare corsi di studio o di formazione professionale.
- Soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.
Divieti e Revoche
Il permesso di soggiorno UE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE nei seguenti casi:
- Per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica.
- Per soggiorni a titolo di protezione temporanea o nei casi speciali di permesso di soggiorno introdotti dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.
Validità del Permesso di Soggiorno UE
La legge 23 dicembre 2021 n. 238 ha modificato l’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. In particolare, è stato previsto che il termine di validità per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia di dieci anni per i cittadini stranieri maggiorenni e di cinque anni per i minorenni. Tale titolo costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il nuovo titolo è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell’aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Anche a seguito delle predette novità normative, lo status di soggiornante di lungo periodo continua ad avere il carattere permanente, perciò nel corso dell’istruttoria non sarà richiesto di attualizzare i requisiti già valutati per il rilascio, fatta salva la valutazione della pericolosità dell’interessato.
Nel caso di esibizione del vecchio titolo nel corso dei controlli di polizia, anche in frontiera, la persona è invitata ad adempiere alle fasi di aggiornamento del documento in parola, ai sensi della vigente normativa.
Documentazione Aggiuntiva
La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico.
Tabella Riepilogativa Costi Permesso di Soggiorno
Tipo di Permesso | Costo |
---|---|
Rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo | € 100,00 |
Permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett.a) del T.U. | € 100,00 |
Permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno | € 40,00 |
Permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni | € 50,00 |
TAG: #Stranieri