Assunzione di Cittadini Stranieri nella Polizia Italiana: Requisiti e Procedure
L'accesso al mercato del lavoro italiano per i cittadini di Paesi non Ue è regolamentato da specifiche normative e procedure. I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gioca un ruolo cruciale nella gestione dell'immigrazione per motivi di lavoro, collaborando con altre amministrazioni per la programmazione dei flussi d'ingresso e monitorando l'utilizzo delle quote stabilite.
Modalità di Accesso al Mercato del Lavoro
I cittadini di Paesi non Ue possono accedere al mercato del lavoro italiano:
- Direttamente in Italia, se presenti sul territorio e in possesso di un regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro.
- Dall'estero, nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con il decreto flussi.
- Dall'estero, al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi, per alcuni casi particolari di ingresso.
Accesso Diretto in Italia
Se un cittadino straniero è già presente in Italia con un permesso di soggiorno valido che consente l'attività lavorativa, il datore di lavoro deve compilare un modello di comunicazione di assunzione del lavoratore non comunitario in formato elettronico tramite il sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie.
Accesso dall'Estero tramite Decreto Flussi
La richiesta per l'assunzione di un lavoratore non comunitario può essere presentata agli Sportelli Unici per l'Immigrazione da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente residente in Italia. La richiesta può essere presentata solo dopo la pubblicazione del decreto di programmazione dei flussi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Ingresso al di Fuori delle Quote del Decreto Flussi
Esistono casi particolari in cui l'ingresso per motivi di lavoro è possibile al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi. Si tratta di ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l'anno, a prescindere da quanto stabilito dal decreto flussi e per i quali non esiste alcun limite numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi e formazione professionale, per sport professionale/dilettantistico e per volontariato per i quali è determinato un apposito contingente (vedi Tirocini formativi).
Riguardano lavoratori altamente qualificati, dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, in posizione di distacco presso consociate in Italia, ricercatori, professori universitari, infermieri, lavoratori dello spettacolo, etc.
Requisiti Generali per l'Ingresso in Italia
Per entrare in modo regolare in Italia, un cittadino straniero deve possedere:
- Passaporto o altro documento di viaggio valido.
- Visto di ingresso (se necessario), da richiedere all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile.
È inoltre necessario essere in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.
Permessi di Soggiorno che Abilitano al Lavoro
Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro. Tali permessi di soggiorno, salvo alcune eccezioni (di cui all'articolo 8, comma 2, del D.lgs. n. 286/98), riportano la dicitura "permesso unico lavoro".
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I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di uno dei suddetti permessi di soggiorno devono inviare al Centro per l’Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all’assunzione, il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione.
Procedure Semplificate per l'Ingresso per Motivi di Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha implementato procedure semplificate per l'ingresso di determinate categorie di lavoratori, attraverso protocolli d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria. L'obiettivo è accelerare i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione e venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati.
Inoltre, appositi Protocolli d'intesa vengono sottoscritti dalle imprese con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero dell'Interno, per accedere ad una procedura semplificata per il trasferimento di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione.
Figure Professionali Individuate dall'Art. 27 del T.U.
L'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione individua specifiche figure professionali per le quali è possibile l'ingresso al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi. Alcune di queste figure includono:
- Traduttori e interpreti (art. 27 lett. a)
- Collaboratori familiari (art. 27 lett. h)
- Lavoratori altamente qualificati
- Personale artistico e tecnico per spettacoli (art. 27 lett. o)
- Infermiere professionali (art. 27 lett. r-bis)
Casi di Revoca del Nulla Osta
Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del d.lgs n.286/98 e succ.mod. Con l'entrata in vigore del d.lgs.109/2012, che ha recepito la Direttiva 2009/52/CE, all'art.22 T.U.
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Il nullaosta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del d.lgs n.286/98 e succ.mod. può essere revocato se:
- se il datore di lavoro non si reca presso lo Sportello Unico Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 22, comma 6, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore (art. 22, comma 5-ter T.U.).