Ottenere la Cittadinanza Italiana per Stranieri: Requisiti e Procedure
Per gli stranieri che cercano di stabilirsi in modo permanente in Italia, l’ottenimento della cittadinanza italiana è un obiettivo importante. La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91/1992 e successive modificazioni e integrazioni. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.
Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana
Le vie verso la cittadinanza italiana includono la discendenza, il matrimonio e la residenza legale nel paese. La legge italiana prevede che uno straniero possa richiedere la cittadinanza se può dimostrare di avere un ascendente italiano. Questo può essere un genitore, un nonno o addirittura un bisnonno. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
Cittadinanza per Discendenza (Iure Sanguinis)
Una delle vie più comuni per ottenere la cittadinanza italiana è attraverso la discendenza per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/92.
Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è necessario:
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- accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente.
- comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio.
È necessario il certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) dell’antenato italiano, nato in Italia e che ha dato origine alla cittadinanza, completo di generalità dei genitori. Questo documento dovrà essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente, oltre al certificato delle Autorità di immigrazione (del Mozambico, Eswatini, Botswana) dal quale risulti che l’ascendente non si sia naturalizzato perdendo la cittadinanza italiana.
Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà versare un contributo amministrativo di Euro 600 (POS o contanti). Il contributo va pagato in ogni caso, indipendentemente dall’esito dell’accertamento.
Cittadinanza per Matrimonio
Un’altra via per ottenere la cittadinanza italiana è attraverso il matrimonio con un cittadino italiano. L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero.
I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
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Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo). Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).
Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta.
Cittadinanza per Residenza (Naturalizzazione)
La via più comune e accessibile per ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri è attraverso la residenza (c.d. naturalizzazione). Concessione della Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L. 91/92). Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.
Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.
La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:
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- se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
- se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.
Requisiti di Residenza
Secondo la legge italiana, uno straniero può richiedere la cittadinanza dopo aver risieduto legalmente in Italia per un periodo di tempo specifico. Questo periodo di tempo può variare a seconda delle circostanze, ad esempio se la persona è sposata con un cittadino italiano o se ha un figlio italiano. Generalmente, il requisito minimo di residenza continua in Italia è di 10 anni per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f).
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola:
- dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. a);
- dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. e) o rifugiato (art. 16);
- dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett. b);
- dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. f);
- dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c);
- dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 184/83);
Requisiti Aggiuntivi
Indipendentemente dalla via scelta, ci sono alcuni requisiti comuni che gli stranieri devono soddisfare per ottenere la cittadinanza italiana. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento.
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n. 286/98), dovranno produrre certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del suddetto T.U. di cui al D. Lgs. 286/1998).
Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre. Chi desidera ottenere una certificazione linguistica può anche chiedere informazioni ad un C.P.I.A.
Documenti Necessari
Tra i documenti necessari per la richiesta di cittadinanza per residenza, sono fondamentali:
- CERTIFICATO DI NASCITA * , da richiedere nel Paese d'origine.
- CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza.
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza.
- MARCA DA BOLLO da 16€.
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito. È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Paese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare. La residenza dichiarata dal richiedente deve coincidere con quella indicata nel documento d’identità.
Presentazione della Domanda e Tempi di Attesa
Una volta soddisfatti tutti i requisiti, lo straniero può presentare la domanda di cittadinanza italiana presso il comune italiano competente per il luogo di residenza. In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.
Il processo di richiesta può richiedere del tempo, poiché le autorità devono verificare e valutare attentamente i documenti e le informazioni fornite. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).
Costi
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza". L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. 91/92. Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.
Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L. 94/2009) al finanziamento di specifici progetti volti a favorire l'integrazione degli stranieri, nonchè a fronteggiare oneri connessi al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Revoca della Cittadinanza
Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo. Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/92.
Consultazione Online dello Stato delle Domande
Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...) Autocertificazione.
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.
Riferimenti Normativi
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge n. 132/2018
- D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in Legge n. 173/2020
