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Linee Guida per l'Inserimento di Alunni Stranieri nel Sistema Scolastico Italiano

La presenza di alunne/i straniere/i è cresciuta costantemente dagli anni Novanta del secolo scorso fino alla prima decade del nuovo secolo. Il problema della presenza degli studenti stranieri viene affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con due importanti circolari:

  • CM n. 301/1989 in cui si affermano le condizioni del diritto allo studio per gli alunni non italofoni nella fascia d’età 3-14 anni
  • CM n. 4 marzo 1990, n. 10. In questo documento, si afferma il principio della prospettiva interculturale «valida allo stesso tempo per gli alunni italiani e per quelli stranieri».

La Circolare ministeriale 8 settembre 1989, n. 301 affronta il tema della scolarità nella fascia di età 3-14 anni, con particolare attenzione all’allora scuola dell’obbligo (elementare e media). Il 20 novembre dello stesso anno, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato la Convenzione sui diritti dei bambini che verrà recepita dal nostro Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Un importante provvedimento legislativo è rappresentato, infine, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 all’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), stabilisce dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe.

Diritto allo studio e normative correlate

Per quanto concerne il diritto allo studio e all’apprendimento, un posto di particolare rilievo è occupato dal DPR n. 394/1999. Nell’art. 45 del Decreto si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno».

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si occupa di tutti gli aspetti riguardanti la condizione delle persone con background migratorio (disposizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’assistenza sanitaria, al lavoro stagionale, al ricongiungimento familiare, ecc.). In particolare, nell’art. 38 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si afferma che i minori stranieri hanno diritto all’istruzione.

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Nell’art. 1 del DPR 22 giugno 2009, n. 89 si afferma che «i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d’istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati secondo le modalità e i criteri previsti per i cittadini italiani».

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 nell’articolo 1 della legge si afferma che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani.

Linee Guida e Orientamenti

Un documento di particolare importanza è rappresentato dalle prime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006. Nel 2014, sulla scorta del testo del 2006, le Linee guida saranno aggiornate.

Nel 2006, pochi mesi prima della scadenza naturale della legislatura, la ministra Letizia Moratti del governo di centro-destra presieduto da Silvio Berlusconi, ha emanato un importante documento. Si tratta delle prime Linee guida riguardanti gli alunni stranieri. Nel Documento predisposto dall’Osservatorio per conto del Ministero dell’istruzione si sintetizzano le peculiarità dell’approccio educativo della scuola italiana verso gli alunni stranieri. Circolare ministeriale M 1° marzo 2006, n. 24.

Si tratta dell’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2006. Il documento rappresenta uno strumento per i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori, gli operatori delle associazioni, cui spetta il compito di rinnovare l’azione educativa e didattica a vantaggio di tutti. L’articolazione del documento richiama in parte le Linee guida del 2006. Nota 19 febbraio 2014, n. 486.

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Il filo conduttore di queste Linee guida è l’educazione interculturale che rifiuta «sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse».

Nel marzo del 2022, l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, trasmette alle istituzioni scolastiche gli Orientamenti Interculturali. Costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono dunque in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito della crisi pandemica. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 10 maggio 2024, n. 88).

Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

Nel 2017, il Parlamento approva la legge n. 47. Dal momento dell’accoglienza del MSNA nelle strutture scolastiche, si afferma nell’art. 14 si occupa dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. La legge n. 47 stabilisce, inoltre, che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale.

Il tutore ha la rappresentanza legale del minore; agisce, pertanto, in nome e per conto del tutelato, compiendo atti giuridici e curando gli interessi della persona.

Inclusione e supporto didattico

Nella circolare 8 gennaio 2020, n. 3 si rileva l’incidenza dell’insuccesso scolastico degli studenti immigrati. Si ritiene, pertanto, opportuno fissare criteri organizzativi tali da garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% di alunni stranieri per classe. Di fatto, però, tale soglia è risultata più formale che reale. In ogni caso, le circolari sulle iscrizioni emanate ogni anno hanno sempre confermato le disposizioni contenute nella CM n. 301/1989.

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Nel decreto ministeriale n. 183/2924, si afferma che l’educazione civica contribuisce a una formazione volta a favorire l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola italiana. Una delle finalità di questo insegnamento, introdotto con la legge n. 92/2019, è la promozione del rispetto dei diritti umani e dei principi di solidarietà e inclusione.

Il MIUR aveva emanato il 19/02/2014 le Linee guida per l’inclusione degli studenti stranieri. Escono adesso le “Linee di indirizzo per favorire lo studio dei ragazzi adottati“, trasmesse con nota prot n° 7443 del 18/12/14. Se già le prime Linee guida erano assai interessanti per l’attenzione alle modalità di accoglienza di alunni diversi dai loro compagni per motivi etnici e linguistici, queste nuove Linee guida sono ancor più importanti, poiché si soffermano su alcune peculiarità assenti nel precedente documento ministeriale.

Infatti il precedente documento riguardava alunni che, sia pur con difficoltà soprattutto linguistiche e socioambientali, hanno comunque una famiglia di origine alle spalle. Le nuove linee guida riguardano invece minori che, oltre alle difficoltà comuni a tutti gli alunni stranieri, hanno anche un trascorso quasi sempre di istituzionalizzazione ed in più debbono confrontarsi coi problemi psicologici, sociali e culturali derivanti dall’ingresso nella nuova famiglia di adozione. Per questo il MIUR ha voluto dedicare all’accoglienza scolastica di questi minori un particolare documento che merita attenzione e plauso per gli estensori.

Esso si compone di quattro capitoletti e tre allegati. I 4 capitoletti riguardano rispettivamente: la situazione psicosociale dei minori, le buone prassi di accoglienza formale ed esistenziale, i compiti delle figure istituzionali, la formazione di quanti vengono quotidianamente a contatto con loro.

I tre allegati riguardano rispettivamente: una scheda informativa necessaria per la scuola, un questionario per i contenuti dei primi colloqui tra docenti e famiglia adottiva e dei suggerimenti per una corretta accoglienza di tali alunni problematici.

Sotto un profilo burocratico è importante rilevare come siano ammesse iscrizioni non on-line, data l’incompletezza talora di molte informazioni o il ritardo nell’arrivo delle stesse. È inoltre legittima l’iscrizione a classi anteriori a quelle spettanti per l’età, sia per l’incertezza spesso sulla stessa, sia per l’incomprensione della lingua italiana, sia per la difficoltà di individuare con certezza il livello di scolarizzazione precedentemente realizzato.

Viene quindi suggerito di realizzare un avvicinamento flessibile alla classe ufficiale, sia per l’orario di frequenza, sia per lo svolgimento dei programmi. Viene fortemente consigliata l’inclusione in classi non numerose e con continuità dei docenti, le stesse condizioni che si sono rivelate indispensabili per una buona inclusione degli alunni con disabilità.

Vi è pure un accenno alla possibile presenza di alunni stranieri adottati con disabilità o altri BES. Nel documento si fa continuamente riferimento alla normativa sui BES, con particolare riferimento all’obbligo dei dirigenti scolastici e dei docenti di provvedere alla formulazione del progetto didattico personalizzato.

Osservazioni sulla formazione dei docenti

Da quando il MIUR ha iniziato a formulare Linee guida per l’accoglienza di alunni con bisogni educativi speciali, a partire da quelle sugli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009, passando per quelle degli alunni con DSA del 12 Luglio 2011, a quelli con ulteriori BES con la Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012, sino a pervenire a quelle sugli studenti stranieri del 21 Febbraio 2014 e finendo con queste, in ciascuno di tali documenti è sempre presente la necessità di una formazione specifica di tutti i docenti curricolari sull’inclusione di tali alunni.

Però tali prescrizioni rimangono ovviamente sulla carta fino a quando il MIUR non renderà obbligatoria la formazione in servizio, attualmente prevista dal CCNL come meramente facoltativa ed i pregevoli documenti emanati, frutto della collaborazione di esperti di diverse provenienze professionali, rischiano la stessa fine delle ben note “grida manzoniane”, cioè l’insignificanza normativa.

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