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Affitti Turistici in Liguria: Normativa e Adempimenti

Se hai ereditato un appartamento o stai valutando un investimento immobiliare, gestire un appartamento locato ad uso turistico in Liguria può rivelarsi un'ottima opportunità. Tuttavia, per avviare l’attività è fondamentale rispettare la normativa vigente e seguire un iter burocratico preciso.

Ogni regione italiana ha regolamenti specifici per le strutture ricettive extralberghiere. In Liguria, la normativa di riferimento è la Legge Regionale n. 32/2014 e la Legge Regione Liguria 1/2024, integrata dai regolamenti comunali.

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Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (AAUT)

Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico, secondo la definizione data dall'art.29 della L.R. 1/2024, le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione breve ai sensi dell'art.4 del Decreto Legge 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017.

Si intendono quindi, ai sensi del predetto articolo 4 D.L. 50/2017, per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

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Il giorno 29/02/2024 è stata introdotta la nuova legge della Regione Liguria n. Lo scorso 29 febbraio 2024 è entrata in vigore la nuova legge che ha superato le disposizioni della precedente n. 1.

Il 29 febbraio 2024 è entrata in vigore la legge regionale n.1 del 6 febbraio 2024 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi ". L'articolo 29 disciplina gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.

Facciamo un passo indietro. Art. 4, co. 1 - D.L. n. Si tratta di contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line”.

Art. 1, co. 595 Legge n. “Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta locati per un periodo massimo di 30 giorni.

Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile.

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NORMATIVA PRIMA DELLA NUOVA LEGGE della Regione Liguria n. Il 20/05/2021 entra in vigore la LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. la modifica che recepisce quanto disposto dalla Legge di Bilancio 178/2020 che introduce il concetto di “presunzione di impresa” per coloro che destinano più di 4 appartamenti, su tutto il territorio nazionale, alla locazione ad uso turistico, i quali dovranno pertanto aprire una propria posizione imprenditoriale con le evidenti ricadute anche ai fini dell’imposizione fiscale, per esempio non potranno più usufruire della cedolare secca.

Altra modifica importante quella per la registrazione degli appartamenti ad uso turistico sul portale della regione Liguria. Dovranno procedere alla comunicazione di locazione di AAUT solo le strutture che intendono fare contratti per la durata massima di 30 giorni in quanto definite “locazioni brevi”, per i quali restano in vigore anche tutti gli adempimenti stabiliti dalla legge, comunicazioni pubblica sicurezza, e prossimamente anche l’invio dati ISTAT. Quest’ultimo adempimento anche se già previsto, sarà operativo ed entrerà in vigore appena il gestionale regionale sarà modificato e permetterà l’invio dei dati.

  • 1° CASO: riguarda gli appartamenti che sono locati sempre ed esclusivamente per periodi superiori ai 30 giorni. Il locatore non è tenuto ad effettuare la comunicazione di locazione di AAUT ai sensi della l.r. 32/2014. Analogamente non dovrà comunicare i movimenti dei turisti ai fini ISTAT. Non è tenuto alla comunicazione ai fini di pubblica sicurezza essendo il contratto soggetto a registrazione.
  • 2° CASO: riguarda gli appartamenti che sono locati sempre ed esclusivamente per periodi non superiori ai 30 giorni. Chiaramente il locatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di locazione di AAUT ai sensi della l.r. 32/2014.
  • 3° CASO: riguarda gli appartamenti che sono locati sia per periodi superiori a 30 giorni sia per periodi inferiori. In tale caso il locatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di locazione di AAUT ai sensi della l.r. 32/2014.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Tra le prime manovre su cui sta lavorando la nuova giunta di Regione Liguria, c’è la questione sempre più pressante degli affitti brevi e delle strutture ricettive non a norma, con misure per semplificare le procedure per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), che diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2025. In tal senso, «stiamo adottando tutte le misure necessarie per agevolare l’adeguamento da parte delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche alla nuova normativa.

La Regione ha inoltre avviato un confronto diretto con i territori: «È fondamentale coinvolgere Comuni, associazioni di categoria e stakeholder locali per garantire un adeguamento efficace e condiviso», prosegue Lombardi. Come in tutta Italia e in molte zone d’Europa, una regione ad alti flussi turistici soffre sempre di più del problema del diffondersi degli affitti brevi di abitazioni, spesso non a norma rispetto a quanto le strutture ricettive devono rispettare.

In base a quanto disposto dall'art.13-ter del D.L. Tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale delle Strutture ricettive e degli immobili destinati a finalità turistiche è obbligatorio richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n.

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La Liguria è in ritardo sulla regolarizzazione degli affitti brevi: a un mese esatto dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge, previsto per il 1° gennaio 2025, il 44% delle strutture destinate alla locazione turistica in Regione non ha ancora richiesto il Codice identificativo nazionale (CIN). Il rischio per i proprietari dettato da questo ritardo è di incorrere in pesanti sanzioni a partire dal 1° gennaio, quando la normativa sul codice identificativo entrerà in vigore.

«L’introduzione del CIN», precisa Lombardi, «rappresenta uno strumento cruciale per combattere l’abusivismo e migliorare la competitività dell’offerta turistica. Il neo assessore si impegna anche a monitorare «costantemente l’andamento di questa fase di adeguamento, pronti a intervenire con ulteriori strumenti e iniziative a supporto degli operatori.

Molti comuni liguri, specie quelli turistici, hanno adottato norme aggiuntive per regolamentare l’attività di locazione breve.

Situazione Provinciale Richiesta CIN

Il fenomeno è diffuso su tutto il territorio regionale:

  • Savona: il 54% delle strutture non è ancora in regola.
  • Genova: circa il 38% delle realtà deve ancora ottenere il codice identificativo nazionale.
  • La Spezia: il 39% delle strutture non ha ancora il CIN.
  • Imperia: il 43% delle strutture non ha ancora il CIN.

Codice CITR

Il Codice CITR è un codice alfanumerico predisposto dalla Regione Liguria con l’intento di contrastare l'abusivismo nel settore delle locazioni brevi. Il Codice è stato introdotto dall’art. 53-bis della legge regionale n.

Qual è la differenza tra codice CIN e codice CITRA?

quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), della l.r. disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), della l.r. 28/2006.

Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute.

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