Registrazione CIN Ministero Turismo: Requisiti e Procedura
L’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta una svolta significativa per il settore delle locazioni brevi e turistiche in Italia. L'approvazione dell'emendamento alla legge di conversione (L. 191/2023) del decreto Anticipi ha portato significative modifiche all’art. Il Decreto del Ministero del Turismo del 6 giugno 2024 ha reso operativa la disposizione del comma 13 dell’art. 13 ter del DL 145/2023.
Cos'è il Codice Identificativo Nazionale (CIN)?
L’art.13 ter del DL 145/2023 prevede che, per continuare ad esercitare l’attività d’impresa o per continuare ad affittare i propri appartamenti con contratti di locazione breve o ad uso turistico, i titolari/locatori debbano dotarsi del nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN). Il primo obbligo prevede l’assegnazione di un CIN, Codice Identificativo Nazionale che attesti la conformità della struttura turistica. Il CIN deve comparire all’esterno dell’edificio nel quale è collocato l’appartamento e su tutti gli annunci relativi ad esso.
Scadenze e Operatività
Secondo il DL 145/2023, a partire dal 3 settembre 2024, decorrono 60 giorni per tutte le strutture ricettive e per gli immobili in locazione turistica (anche breve) per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN). In particolare, il Ministero specifica che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso. Tuttavia, si precisa che il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale. ATTENZIONE in data 22 ottobre arriva la proroga al 1° gennaio 2025.
Come Richiedere il CIN
Questo codice dovrà essere richiesto compilando una domanda sul sito del Ministero del Turismo. Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Attraverso la BDSR, con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per: la pubblicazione degli annunci, e l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.
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Nel caso in cui il gestore non trovasse nell’elenco la propria struttura si potrà effettuare la segnalazione attivando così le procedure di verifica per ottenere il CIN entro 30 giorni. Durante la fase di verifica, che ha una durata di 30 giorni a partire dalla data della segnalazione di “struttura mancante”, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
Se una volta effettuato l’accesso non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, assicurati di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali. Ad esempio, se nel territorio dove eserciti l’attività è previsto il codice identificativo regionale/provinciale per la tua tipologia di struttura, devi esserne in possesso prima di richiedere il CIN.
Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede un codice identificativo regionale/provinciale per la tua struttura, puoi comunque richiedere il CIN. Se la normativa della tua Regione/P.A. prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non ti è stato attribuito nei termini previsti, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
Requisiti Minimi di Sicurezza
Cambiano le regole per i gestori di B&B, affittacamere, case vacanze e strutture turistiche destinate ad affitti brevi che dovranno dotarsi di un CIN e rispettare requisiti minimi di sicurezza. Per “Affitto Breve” si intende qualsiasi forma di locazione di immobili ad uso abitativo per un periodo massimo di 30 giorni. Attenzione: non si potrà ottenere il CIN se prima non saranno verificati determinati requisiti minimi di sicurezza.
Devono rispondere ai requisiti minimi di sicurezza tutte le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche, anche se avviate prima dell’entrata in vigore della Legge. Tutte le strutture (sia imprenditoriali che non imprenditoriali) dovranno essere munite di:
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- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge almeno uno ogni 200 m2 di pavimento.
Per le strutture immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale si aggiunge l’obbligo della verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l’installazione degli stessi all’interno degli edifici è disciplinata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).
Le strutture ricettive che operano sul territorio regionale, ai sensi della “Legge Regionale 16/2017” (Alberghi, Campeggi, Villaggi Turistici, Bed & Breakfast, Domo e CAV) , si devono dotare di apposita targa. Le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche non possono utilizzare dette targhe.
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Esposizione del CIN
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Modifica e Annullamento del CIN
È possibile effettuare la modifica in autonomia delle informazioni riportate nella banca dati dopo l’ottenimento del CIN, accedendo alla BDSR, tramite la funzione “Modifica dati struttura”, eventualmente seguendo le istruzioni riportate nel Manuale per il cittadino (Manuale Operatore Privato) disponibile sulla homepage della BDSR. In linea generale, questa modalità è prevista solo per i dati che non sono stati trasmessi alla BDSR dalle Regioni/Province Autonome di riferimento e mai per i campi Comune, Provincia e Codice Categoria Classificazione nazionale, che incidono sulla configurazione del codice CIN già emesso.
Nei casi in cui sia necessario modificare le informazioni inerenti alla classificazione nazionale, al Comune o alla Provincia, che hanno un impatto sul formato del CIN, il codice precedentemente ottenuto deve essere annullato. Dovrai rivolgere la richiesta di modifica alla Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente, che ne darà notizia al Ministero del Turismo.
In caso di cessazione della struttura ricettiva o dell’attività di locazione breve o turistica, non è necessario darne comunicazione al Ministero del Turismo né è possibile richiedere direttamente al Ministero o all’assistenza BDSR la cancellazione della struttura e l’annullamento del relativo CIN. Al contrario, è necessario comunicare formalmente la chiusura dell’attività agli uffici territorialmente competenti. A quel punto, non potrai più utilizzare il CIN precedentemente ottenuto, in quanto risulterà associato ad una struttura cessata.
la fattispecie della “voltura” del CIN non è prevista dalla Banca Dati delle Strutture Ricettive e, pertanto, la titolarità del CIN non può essere trasmessa all’acquirente del bene immobile. Difatti, il rilascio del codice identificativo è necessariamente subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi previsti a livello regionale e comunale per l’apertura di una struttura ricettiva o lo svolgimento dell’attività di locazione.
Obblighi di Comunicazione
I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. Per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata sia da chi concede in locazione più di quattro appartamenti (ai sensi del DL 50/2017 fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia da chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni. Infatti, se concedi in locazione (breve e/o turistica) più di quattro appartamenti, devi presentare la SCIA, ai sensi del comma 8, art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, perché, per le finalità di detta norma, rientri nel caso di “presunzione di imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.
Tabella Riepilogativa dei Requisiti di Sicurezza
Requisito | Locazioni Imprenditoriali | Locazioni Non Imprenditoriali |
---|---|---|
Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio | Obbligatorio | Obbligatorio |
Estintori portatili (almeno uno ogni 200 m2) | Obbligatorio | Obbligatorio |
Verifica requisiti di sicurezza degli impianti | Obbligatorio | Non richiesto |
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