Residenza per Stranieri Senza Permesso di Soggiorno: Requisiti e Informazioni Utili
In Italia, la residenza è un diritto fondamentale che permette di accedere a servizi pubblici essenziali. Tuttavia, per gli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, ottenere la residenza può presentare delle difficoltà. La legge italiana, infatti, prevede che la residenza possa essere concessa solo a coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido.
Come Ottenere la Residenza in Italia con un Permesso di Soggiorno Valido
Per gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno valido, ottenere la residenza è un processo relativamente semplice. La richiesta deve essere presentata all’ufficio anagrafe del Comune dove si vive (in alcuni comuni è possibile fissare l’appuntamento online).
Ci si deve recare personalmente all’ufficio anagrafe del Comune e compilare e firmare un modulo di richiesta. In generale, per poter chiedere la residenza, è necessario presentare:
- Documento di identità o passaporto (se posseduto) o documento equipollente al passaporto.
- Permesso di soggiorno o ricevuta del permesso.
- Codice fiscale.
Residenza con Permesso di Soggiorno Scaduto
Il permesso di soggiorno scaduto può comportare la cancellazione della residenza nel proprio Comune.
La cancellazione dai registri dell’Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza avviene nei seguenti casi:
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- Per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero.
- Per irreperibilità accertata a seguito del censimento generale della popolazione.
- Quando le autorità non riescono a trovare la persona presso la residenza dichiarata a seguito di ripetute verifiche negative.
- A causa del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e non si è provveduto a fare domanda di rinnovo del permesso. In questo caso il Comune provvede ad avvisare l’interessato invitandolo a provvedere nei successivi 30 giorni.
In pratica, il rinnovo dell’iscrizione anagrafica è obbligatorio ogni volta che viene rinnovato il permesso di soggiorno.
Se la residenza non viene rinnovata entro 6 mesi dalla data della scadenza del permesso di soggiorno, il cittadino straniero riceve un invito da parte dell’Ufficio Servizi Demografici. Avrà quindi ulteriori 30 giorni per poter consegnare la dichiarazione di residenza all’ufficio, esibendo il nuovo permesso di soggiorno, in caso contrario il Comune procederà alla cancellazione dall’anagrafe.
Richiesta di Residenza con Ricevuta del Permesso di Soggiorno
La ricevuta del permesso di soggiorno è un documento che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di permesso di soggiorno. Essa viene rilasciata dall’Ufficio postale al momento della presentazione della domanda.
In alcuni casi quindi, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari prima che il permesso di soggiorno venga rilasciato solo per i seguenti casi specifici:
- Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti (direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17.11.2006).
- Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato nell’ambito della procedura del decreto flussi (chi ha già stipulato il contratto di soggiorno in Prefettura) (direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2.4.2007).
- Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007).
- Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione (direttiva Min. Int. 21/02/2007).
- Iscrizione anagrafica di cittadino discendente da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2000).
- Richiedenti protezione internazionale.
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Residenza per le Persone Senza Fissa Dimora
Le persone senza fissa dimora, spesso, si trovano in difficoltà a ottenere la residenza. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra cui:
- L’assenza di un domicilio fisso.
- La mancanza di documenti.
- La difficoltà di accesso ai servizi pubblici.
La legge italiana prevede che le persone senza fissa dimora possano essere iscritte all’anagrafe del Comune di residenza nel luogo del proprio domicilio, ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita.
In pratica, le persone senza fissa dimora possono richiedere la residenza presso il Comune in cui si trovano, anche se non hanno un domicilio fisso, in una via fittizia.
L’art. 2 comma 3 della L. n. 1228/54, modificato dalla legge 94/2009, stabilisce che «la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio».
In tal caso, ai fini dell’iscrizione anagrafica, non è necessario indicare un preciso indirizzo utile a rintracciare la persona e non è necessario procedere agli accertamenti relativi all’abitualità del domicilio, perché esso è sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora (Ministero dell’Interno - Direzione generale dell’Amministrazione civile, circ. n. 1/1997).
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Dunque, qualora la persona viva per strada, ma abbia comunque in un determinato Comune la sede degli affari e interessi potrà comunque acquisire la residenza, potendo il Comune ricorrere a un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente.
Come Ottenere una Residenza Fittizia
Ottenere la residenza per le persone senza fissa dimora può essere un processo lungo e difficile, ma è importante non arrendersi. Con l’aiuto di un’associazione o di un centro di accoglienza, è possibile ottenere la residenza e godere dei diritti e dei servizi pubblici che essa comporta.
Ecco alcuni consigli per richiedere la residenza per le persone senza fissa dimora:
- Informati sui requisiti per ottenere la residenza nel Comune di residenza.
- Raccogli tutta la documentazione necessaria in anticipo.
- Se possibile, rivolgiti a un’associazione o ad un centro di accoglienza.
Le associazioni e i centri di accoglienza possono fornire assistenza gratuita per la richiesta di residenza, possono aiutare le persone senza fissa dimora a raccogliere la documentazione necessaria, a compilare la domanda e a seguire la procedura amministrativa.
Domande Frequenti
Che differenza c’è tra residenza e iscrizione anagrafica?
La residenza è la condizione di chi ha la sua dimora abituale in un determinato Comune. È un diritto fondamentale di ogni cittadino, italiano o straniero, che consente di godere di una serie di diritti e servizi pubblici.
L’iscrizione anagrafica è il procedimento attraverso il quale si dichiara la propria residenza presso un determinato Comune. È un atto amministrativo che viene effettuato presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
Può avvenire l’iscrizione anagrafica di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno?
Si, ma è necessario essere in possesso della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno. L’iscrizione anagrafica con la ricevuta può avvenire solo nei casi specifici sopraelencati.
Come fa uno straniero a prendere la residenza in Italia?
Se è in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta (per casi specifici), è possibile chiedere ed ottenere la residenza presso l’ufficio anagrafe del proprio Comune di domicilio.
Concessione della Cittadinanza per Residenza (art. 9 L. 91/92)
Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia. Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.
- 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f).
- 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. a).
- 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( art. 9 lett. d).
- 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b).
- 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a).
- 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).
La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 94/2009).
Documenti necessari per la domanda di cittadinanza:
- CERTIFICATO DI NASCITA *, da richiedere nel Paese d'origine.
- CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito. È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Paese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja, il timbro Apostille.
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€, da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento.
- MARCA DA BOLLO da 16€.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.
Sentenza del Tribunale di Brescia
Ai fini degli approfondimenti opportuni da parte dell'Ufficiale d'anagrafe sulla possibilità di individuare ulteriori condizioni ai fini dell'iscrizione in anagrafe, si riporta la recente sentenza del Tribunale di Brescia:
Il Tribunale di Brescia ha stabilito che il Comune di Montichiari richiedeva documenti non necessari per l'iscrizione anagrafica degli stranieri, creando una discriminazione rispetto ai cittadini italiani. In particolare, il Tribunale ha censurato la richiesta di documenti relativi all'attività lavorativa o alla capacità reddituale, in quanto non previsti per i cittadini italiani e lesivi del diritto alla residenza.
La sentenza ha inoltre rilevato che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno e che la richiesta di attestazione del possesso di un'assicurazione sanitaria o di disponibilità economiche è incongruente con la disciplina prevista per i cittadini comunitari.
Iscrizione Anagrafica e Residenza: Quadro Normativo
Secondo quanto previsto dalla l. n. 1228/1954 in ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione residente, definito dall’art. 1, d.p.r. n. 223/1989. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente consente l’esercizio del diritto di residenza che costituisce, come affermato dalla Corte di Cassazione, S.U., con sent. 19 giugno 2000, n. 447, un diritto fondamentale della persona, espressione della libertà di circolazione e di stabilimento garantita dall’art. 16 Cost. e dall’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Chi trasferisce la residenza dall’estero deve inoltre comprovare, all’atto della dichiarazione di iscrizione anagrafica per trasferimento dall’estero, la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Secondo quanto disposto dall’art. 7, d.p.r. n. 223/1989, il cittadino straniero che ha ottenuto il permesso di soggiorno, entro sessanta giorni dal rilascio o dal rinnovo del permesso medesimo, deve dichiarare all’ufficiale di anagrafe la propria dimora abituale nel comune, allegando copia del permesso di soggiorno valido.
Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno, il cittadino straniero che non ha provveduto ad effettuare la dichiarazione anagrafica di cui all’art. 7, d.p.r. n. 223/1989 viene cancellato dall’anagrafe della popolazione residente.
Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione europea, coloro che intendono soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi devono effettuare richiesta di iscrizione anagrafica, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 30/2007.
Protezione Internazionale e Iscrizione Anagrafica
L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che impedivano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo.
A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000.
Il permesso di soggiorno per “protezione speciale” (regolato dall'art.32, c.3, del d.Lgs. n.25/2008) è rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i casi di divieto di respingimento. Per quanto sin qui detto, a fronte di uno straniero che presenta la sola ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale, l’ufficiale d’anagrafe non potrà che chiedere ulteriore documentazione.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Tabella riassuntiva dei documenti necessari per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari
Situazione | Documenti necessari |
---|---|
In possesso di titolo di soggiorno in corso di validità | Passaporto (o documento equipollente in corso di validità), titolo di soggiorno in corso di validità. |
In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno | Passaporto (o documento equipollente in corso di validità), fotocopia permesso di soggiorno scaduto, ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione entro 60 giorni dalla scadenza, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. |
Prima iscrizione per motivi di lavoro subordinato | Passaporto (o documento equipollente in corso di validità), copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione, ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione. |
Prima iscrizione per motivi di ricongiungimento familiare | Passaporto (o documento equipollente) in corso di validità, ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione, copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti la parentela (nascita, matrimonio, ecc…). |
Prima iscrizione familiari di cittadini appartenenti alla UE | Passaporto (o documento equipollente) in corso di validità, ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti la parentela (nascita, matrimonio, ecc…). |
Prima iscrizione discendenti da cittadini italiani per nascita | Passaporto (o documento equipollente) in corso di validità, timbro di ingresso area Schengen, dichiarazione di presenza (da presentare in Questura entro otto giorni dall’ingresso in Italia) se l’ingresso nel territorio italiano è avvenuto da altro Stato Schengen. In caso di scadenza del visto di ingresso prima del riconoscimento della cittadinanza occorre richiedere specifico permesso di soggiorno. |
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