Residenza Temporanea per Stranieri: Requisiti e Modalità
Il servizio di residenza temporanea è rivolto ai cittadini stranieri non comunitari che stabiliscono nel Comune di Alessandria la dimora abituale e necessitano dell'iscrizione anagrafica. Sono esclusi i cittadini di Svizzera, Norvegia, Liechnstein, Islanda, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano che sono equiparati ai cittadini comunitari.
Il cittadino EXTRA UE regolarmente soggiornante (con esclusione dei cittadini di Svizzera, Norvegia, Liechnstein, Islanda, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano che sono equiparati ai cittadini UE), deve/può iscriversi all'anagrafe del Comune in cui abbiano fissato la dimora abituale, con le modalità indicate nella sezione "come fare". La dichiarazione deve essere firmata da tutti i componenti maggiorenni interessati alla variazione.
Ai sensi della Legge antiabusivismo, è obbligatorio dimostrare di avere titolo all'occupazione dell'immobile. Nel caso in cui non si sia in possesso di un formale contratto che giustifichi l’occupazione dell’immobile (es. compravendita, locazione ecc…) è necessario che il proprietario dell’immobile o chi ne ha la disponibilità compili apposita autorizzazione utilizzando i modelli disponibili alla sezione "documenti" allegando copia del documento di identità.
Per la registrazione nell'Anagrafe del rapporto di parentela e il rilascio di certificazioni complete è possibile presentare copia degli atti di stato civile (nascita, matrimonio ecc…) tradotti e legalizzati comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
Casi particolari di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri Extracomunitari
Cittadini stranieri extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
- passaporto (o documento equipollente in corso di validità);
- titolo di soggiorno in corso di validità;
Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (Circolare Ministero dell'Interno n. 42 del 17/11/2006)
- passaporto (o documento equipollente in corso di validità);
- fotocopia permesso di soggiorno scaduto;
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione entro 60 giorni dalla scadenza, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di lavoro subordinato (Circolare Min.Interno n.16 del 02/04/2007)
- passaporto (o documento equipollente in corso di validità);
- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione;
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione;
Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min.Interno n.43 del 02/08/2007)
- passaporto (o documento equipollente) in corso di validità;
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti la parentela (nascita, matrimonio, ecc…)
Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari familiari di cittadini appartenenti alla UE
- passaporto (o documento equipollente) in corso di validità;
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti la parentela (nascita, matrimonio, ecc…)
Prima iscrizione cittadini stranieri discendenti da cittadini per nascita italiani che intendono avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" (circolare Min.Interno n.32 del 13/06/2007)
- passaporto (o documento equipollente) in corso di validità;
- timbro di ingresso area Schengen;
- dichiarazione di presenza (da presentare in Questura entro otto giorni dall’ingresso in Italia) se l’ingresso nel territorio italiano è avvenuto da altro Stato Schengen;
In caso di scadenza del visto di ingresso prima del riconoscimento della cittadinanza occorre richiedere specifico permesso di soggiorno.
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Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea;
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, perché deve essere verificata la dimora abituale dell'interessato.
La documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.
Se l'Ufficiale di Stato Civile rigetta la domanda di riconoscimento della cittadinanza, la domanda di residenza viene rigettata e l'iscrizione anagrafica annullata.
Casi particolari - modelli aggiuntivi obbligatori
Aggregazione/coabitazione: Se all’indirizzo presso cui si effettua il trasferimento è già residente altra persona/famiglia è necessario allegare il modello "composizione della famiglia anagrafica" (Coabitazione = stati di famiglia separati in caso di assenza di vincoli affettivi o di parentela e affinità, o unico stato di famiglia = aggregazione se le persone sono legate da parentela o affetto come ad esempio una coppia di fidanzati).
L’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) ha modificato l’art. 11 della Legge anagrafica (Legge n. 1228/1954) come segue: ‘Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni’.
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Stati di famiglia separati
E’ possibile avere stati di famiglia separati anche se si abita nello stesso alloggio esclusivamente quando tra le persone non c’è alcun legame di parentela (fino al sesto grado), affinità, tutela, adozione o vincoli/legami affettivi. Si evidenzia che una coppia di fidanzati è legata da vincoli affettivi e pertanto in questo caso non è possibile avere famiglie anagrafiche separate.
Le dichiarazioni sono sottoposte ad accertamenti che possono essere svolti anche utilizzando le nuove tecnologie (social media, ecc.. ). Ai fini ISEE, Le persone coabitanti (con stato di famiglia separato) non fanno cumulo di reddito; ogni famiglia avrà il proprio ISEE.
Informativa Tassa Rifiuti (TARI)
Ufficio competente: Servizio Entrate Tributarie - Ufficio Concessionari e Organizzazione Tributaria - Via San Giovanni Bosco 53/55 (Municipio 2) - 15121 Alessandria. 0131 1828679 - L'Ufficio riceve solo su appuntamento
Vincoli
La dichiarazione di residenza deve essere presentata solo se effettivamente si abita all'indirizzo dichiarato.
Procedure collegate all'esito
Esito positivo: conferma della nuova residenza. La legge prevede il silenzio/assenso, quindi non viene rilasciata alcuna comunicazione di esito positivo.
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Esito negativo: se l’accertamento dei requisiti ha esito negativo l’Ufficio invia al dichiarante preavviso di non accoglimento dell’istanza ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. L’interessato ha 10 giorni per contattare l’Ufficio e spiegare i motivi dell’esito negativo.
Se la dichiarazione di residenza non viene accolta, l’Ufficio provvederà ad annullare la registrazione dell'iscrizione anagrafica.
Le dichiarazioni di residenza con esito negativo saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione. L’esito negativo viene notificato al dichiarante.
Casi particolari
Residenza in convivenza anagrafica
La convivenza anagrafica è regolata dall'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. La residenza delle persone che trasferiscono la dimora abituale presso una convivenza anagrafica come ad esempio Case di riposo, militari presso le Caserme, detenuti presso il Carcere, ecc… è richiesta dal Responsabile della convivenza stessa su apposito modello.
Iscrizione di persone senza fissa dimora
Le persone senza fissa dimora sono quelle che:
- pur dimorando stabilmente nel territorio nazionale, non si fermano mai a lungo nello stesso comune e non hanno quindi in alcun Comune italiano la propria dimora abituale, elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti, ecc) (ISTAT - Metodi e norme - serie B - n. 29/1992);
- persone senza tetto (che vivono in strada o in ripari di fortuna, che ricorrono ai dormitori o ad analoghe strutture di accoglienza notturna temporanea), stabilmente presenti nel territorio comunale dove hanno il proprio domicilio. La persona senza tetto è la persona che versa in uno stato di povertà materiale e immateriale, che è connotato dal forte disagio abitativo, cioè dall'impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un'abitazione in senso proprio.
Sono considerate persone senza tetto coloro che vivono:
- in spazi pubblici (per strada, baracche, macchine abbandonate, roulotte, capannoni);
- in un dormitorio notturno e/o sono costretti a trascorrere molte ore della giornata in uno spazio pubblico (aperto);
- in ostelli per persone senza casa/sistemazioni alloggiative temporanee;
- in alloggi per interventi di supporto sociale specifici (per persone senza dimora singole, coppie e gruppi).
Sono escluse tutte le persone che vivono in condizioni di sovraffollamento, che ricevono ospitalità garantita da parenti o amici, che vivono in alloggi occupati o in campi strutturati presenti nelle città (Glossario statistico ISTAT)
La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’Ufficiale d’Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio.
In mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita (o, se nata all’estero, nel Comune di nascita del padre o della madre) (art. 2 della legge 1224/89)
Non sono considerate persone senza fissa dimora ai fini anagrafici:
- le persone temporaneamente presenti sul territorio (es. che la presenza non è solo temporanea sul territorio;
- che vive stabilmente in strada o i rifugi di fortuna, oppure che è ospitata in modo non continuativo in strutture di accoglienza temporanee;
- che è priva di ospitalità da parte di amici o parenti;
È necessario dimostrare:
- la sussistenza del domicilio nel Comune (luogo dove si svolge la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana, dove dorme, prende i pasti, riceve forme di assistenza, ecc.);
Al fine di consentire l’invio di comunicazioni, dovrà essere indicato anche all’indirizzo di recapito postale.
Indirizzo di iscrizione anagrafica
La persona senza fissa dimora/senza tetto sarà iscritta in una via fittizia (di fantasia) denominata via della casa comunale.
Trattandosi di una via territorialmente inesistente, le persone interessate dovranno provvedere autonomamente per il recapito della corrispondenza (rivolgersi alle poste)
Il Comune non ritira la posta delle persone senza fissa dimora.
Residenza temporanea
Per “residenza temporanea” si intende la permanenza in un luogo (dimora temporanea per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia), per non più di 12 mesi a carattere non occasionale e non meno di 4 mesi nel Comune dove si vuole stare.
L’iscrizione all’anagrafe della popolazione temporanea è prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. Lo schedario della popolazione temporanea è un registro diverso da quello della popolazione residente e permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria presenza al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora. L’iscrizione vale per un anno. Oltre tale periodo la dimora non può più ritenersi temporanea e l’interessato non avrà più diritto ad avere una residenza temporanea. Di conseguenza la sua iscrizione verrà cancellata.
La residenza temporanea è utile quando per motivi lavorativi, familiari o personali, sia necessario spostarsi dalla propria città per un lungo periodo di tempo. In alcuni casi questo può costituire un problema. L’ufficio anagrafe infatti potrebbe avere notizia dell’assenza della persona e avviare una procedura di cancellazione.
La residenza temporanea non consente il rilascio di certificati anagrafici; soltanto i cittadini comunitari, una volta iscritti, possono richiedere la relativa attestazione senza che da ciò possa derivare alcun diritto assimilabile alla residenza.
Tuttavia la residenza temporanea consente agevolmente l’assegnazione del medico di base nel Comune in cui si richiede.
La domanda di residenza temporanea deve essere presentata per iscritto presso il Comune in cui ci troviamo temporaneamente. L’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea è riservata a chi vive sul territorio da non meno di quattro mesi e non vi si è ancora trasferito abitualmente per qualsiasi motivo.
Si precisa che non si può essere iscritti contemporaneamente all’A.N.P.R. e allo Schedario della Popolazione Temporanea dello stesso Comune.
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