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Residenze Turistico Alberghiere: Definizione e Normativa in Italia

Le Residenze Turistico Alberghiere (RTA) rappresentano una tipologia di struttura ricettiva che combina elementi dell'ospitalità alberghiera con la flessibilità di un alloggio indipendente. Questi complessi immobiliari, destinati all'ospitalità turistica, offrono servizi comuni di tipo alberghiero e alloggi in appartamenti, dotati di servizio autonomo di cucina e accessi indipendenti, spesso situati in contesti condominiali o pubblici.

La definizione di Residenza Turistico Alberghiera (RTA) si trova nell'Allegato 1 del Codice della normativa statale in tema di turismo, Art. 4, comma 1, lettera d), che le descrive come:

"Le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina."

Caratteristiche e Classificazione

Le RTA possono svolgere la propria attività sia nella sede principale, detta "casa madre", dove si trovano i servizi di ricevimento e portineria, sia in dipendenze. Le dipendenze sono costituite da locali collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre e posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale.

Le Residenze turistico - alberghiere in possesso di particolari caratteristiche esplicitate nella L.R. 1/2024 e nelle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n.

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La classificazione delle RTA varia a seconda delle normative regionali, ma generalmente segue un sistema a stelle, come per gli alberghi. Gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere sono stabiliti nell'Allegato C del Regolamento regionale 07/12/2009, n. 5.

Requisiti e Normativa

Per l'apertura, il trasferimento (di proprietà o della gestione) dell'impresa, il trasferimento di sede o l'ampliamento di una RTA, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente in via telematica. La SCIA deve essere completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, come disposto dall'articolo 19 della legge n. 241/1990.

Le RTA devono possedere:

  • La giusta destinazione urbanistica.
  • I requisiti tecnico/edilizi, di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
  • I requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931.

Se l'attività viene svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante, dai componenti del consiglio di amministrazione, dai componenti del collegio sindacale e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro) in caso di S.p.A. e S.r.l.; dai soci accomandatari in caso di s.a.s.; in caso di s.n.c. da tutti i soci.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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Inoltre, devono essere rispettati i requisiti previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e dalla vigente legislazione antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ossia mancanza degli elementi pregiudizievoli (cause di divieto, decadenza o sospensione disciplinati dagli artt. 6 e 67, applicabili nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico dei soggetti indicati dall’art. 4, com.1, let. a, b e g del D.Lgs. n. 159/2011) e assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e previsti dall’articolo 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010, destinazione d’uso conforme all’attività da svolgervi e compatibile con quella prevista dagli strumenti urbanistici comunali, nonché agibilità ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sorvegliabilità, ai sensi dell’articolo 153 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e, per i locali destinati a somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e non riservati ai soli alloggiati, del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari, necessaria se si effettuano operazioni più o meno complesse di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti (cd. rispetto della normativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi. A seconda dei casi e della capacità ricettiva: Decreto ministeriale 9 aprile 1994; Decreto ministeriale 6 ottobre 2003; Decreto del Presidente della Repubblica 1.8.2011, n. 151.

Tutte le attività ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 38, com. 1).

SCIA e Obblighi

Per avviare e gestire l’attività è indispensabile predisporre e sottoscrivere apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente. Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

La SCIA può riguardare l’offerta di servizi accessori all’alloggio, come la somministrazione di cibi e bevande, nonché la vendita di prodotti come giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. Nel caso in cui detti servizi siano offerti alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, si compilerà la sola SCIA per l’avvio dell’attività.

Altro allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd. Nel caso in cui si intendano esporre le insegne di esercizio, si applica la disciplina per l’esposizione al pubblico delle insegne pubblicitarie (articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507).

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Se occorre acquisire uno o più dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nella autorizzazione unica ambientale (cd. AUA), come per esempio un nulla osta in materia di impatto acustico (nel caso in cui le attività accessorie comportino l’utilizzo di impianti di diffusione sonora) o una autorizzazione allo scarico, il SUAP indice, ed eventualmente convoca, la conferenza di servizi per l’acquisizione del provvedimento autorizzativo. In tali casi, dunque, la SCIA è presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia è sospesa fino al rilascio della predetta autorizzazione ambientale.

Si precisa che, in caso di comunicazione o richiesta di assimilazione degli scarichi idrici ai reflui domestici, ai sensi del regolamento regionale 24 settembre 2013, n. 9, è necessario allegare alla SCIA la relativa documentazione tecnica.

E' obbligatorio l'utilizzo del Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali, come stabilito nelle Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 08/06/2017.

Il titolare della struttura deve:

  • Comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti. Detta comunicazione va effettuata, anche se non vi sono modifiche rispetto ai prezzi praticati, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Esporre nella zona di ricevimento degli ospiti la tabella riepilogativa dei prezzi e dei servizi offerti, nonché delle caratteristiche della struttura ed in ciascuna camera il cartellino prezzi della specifica camera (Decreto Dirigenziale n. 16 del 08/03/2007).
  • Attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.

Normative Regionali

Le normative regionali giocano un ruolo fondamentale nella regolamentazione delle RTA. Ad esempio, la Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11 della Regione Puglia disciplina le strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni possono avere leggi specifiche che definiscono ulteriori requisiti e standard per le RTA. Alcuni esempi di leggi regionali rilevanti includono:

  • Legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Regione Campania).
  • Legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 (Regione Campania).
  • Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Regione Campania).

In sintesi, le residenze turistico alberghiere rappresentano un'importante componente del settore turistico italiano, offrendo un'alternativa flessibile e confortevole agli alberghi tradizionali. La loro regolamentazione è complessa e richiede una conoscenza approfondita delle normative nazionali e regionali.

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