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Richiesta Rimborso Contributi INPS Stranieri Rimpatriati: Requisiti e Normativa

Il sistema di sicurezza sociale italiano si articola in tre settori rispettivamente gestiti dall’INPS, dall’INAIL e dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il più grande ente previdenziale italiano è l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), presso il quale è assicurata la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e, di recente, anche quelli del settore pubblico.

L’INPS eroga prestazioni sia di natura previdenziale sia di natura assistenziale. Le prime sono determinate in base ai contributi versati, mentre le seconde prescindono dal versamento di contributi (ad es. assegno per il nucleo familiare, assegno a sostegno della maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni).

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha invece un ruolo attivo nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. L’INAIL si occupa quindi del regime assicurativo, finanziato mediante i contributi versati solo dai datori di lavoro, garantendo protezione ai lavoratori in caso di infortuni, malattie professionali o morte sul lavoro.

Gli infortuni sul lavoro sono tutti quegli eventi occorsi al lavoratore che hanno luogo per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporta l’astensione al lavoro per più di tre giorni.

I lavoratori dipendenti hanno diritto alle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi. L’INAIL eroga prestazioni di natura temporanea o pensioni a carattere permanente in caso di disabilità permanente, oppure può concedere indennità in caso di morte.

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La Normativa Previdenziale Applicata agli Stranieri

Il lavoratore straniero che svolge la sua attività in Italia viene assoggettato alla legislazione previdenziale e assistenziale italiana in base al principio della territorialità dell’obbligo assicurativo.

L’erogazione delle prestazioni previdenziali prevede l’avvenuto versamento di un certo numero di anni di contributi, sia per gli italiani sia per gli stranieri. Per i lavoratori dipendenti la quota dei contributi dovuti viene versata dal datore di lavoro. I lavoratori autonomi invece provvedono al versamento dei contributi dovuti all’INPS sulla base del reddito denunciato ai fini fiscali.

Un regime particolare è previsto per i lavoratori stagionali, i quali beneficiano solo di alcune forme assicurative (pensioni, infortuni, malattia e maternità). Se il datore di lavoro non procede al versamento dei contributi, il diritto alla prestazione previdenziale non viene meno se richiesto dallo straniero interessato entro il termine di prescrizione di tre anni.

Esportabilità delle Pensioni e Convenzioni Internazionali

In generale, tanto per gli italiani che per i cittadini comunitari e non comunitari sono esportabili le pensioni (ad esclusione di quelle a carattere assistenziale) e le rendite infortunistiche, ad eccezione di quelle previste in caso di malattia, maternità, disoccupazione e cassa integrazione.

Occorre tuttavia distinguere il caso in cui decide di rimpatriare un lavoratore straniero proveniente da un Paese che ha stipulato con l’Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale e quello in cui tale decisione è presa da un lavoratore proveniente da un Paese non convenzionato.

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In particolare, mentre non si pongono problemi se il lavoratore ha raggiunto in Italia il diritto ad una pensione autonoma, diverso è il caso in cui il diritto alla pensione matura solo totalizzando i periodi contributivi maturati in Paesi diversi. Attualmente, infatti, per aver diritto ad un regime di totalizzazione della pensione, è necessario che vi siano delle convenzioni bilaterali tra l’Italia ed il Paese di origine del lavoratore straniero.

Dette convenzioni infatti garantiscono al lavoratore il cumulo dei periodi assicurativi svolti negli Stati contraenti, per conseguire il diritto alle prestazioni qualora non sia stato maturato in maniera autonoma in un singolo Stato.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore straniero che decide di rimpatriare proviene da un Paese non convenzionato con l’Italia in materia di sicurezza sociale, il regime di totalizzazione della pensione non trova applicazione.

La Legge Bossi-Fini e il Rimborso dei Contributi: Un Cambiamento Cruciale

Inoltre, in tal caso, mentre prima della legge 189/2002 (cd Bossi-Fini) ai lavoratori extracomunitari che rimpatriavano definitivamente, veniva riconosciuto (Legge n.335/1995 art.3, comma 13) a prescindere da accordi di reciprocità tra l’Italia e il loro Paese, il diritto a ottenere il rimborso dei contributi versati fino a quel momento, ora tale facoltà non è più prevista.

Attualmente i lavoratori stranieri rimpatriati conservano i diritti previdenziali e di sicurezza maturati, ma possono goderne solo a partire dall’età pensionabile e previa maturazione del requisito contributivo minimo sulla base della normativa vigente in Italia.

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Nel messaggio n. 18889/2006, l’Inps precisa che i lavoratori stranieri rimpatriati hanno diritto al rimborso dei contributi versati in Italia in presenza dei requisiti maturati prima del 10 settembre 2002. In altre parole, si tratta della possibilità di ottenere, da parte di stranieri che abbiano lavorato in Italia, la liquidazione dei contributi IVS. Possibilità questa che è rimasta in vigore fino al 9 settembre 2002 per poi essere abrogata dalla legge n. 189/2002.

Per maggiori chiarimenti, l’Istituto previdenziale afferma che nel caso in cui la domanda sia stata presentata nei termini e l’ulteriore documentazione sia pervenuta successivamente, a condizione che i requisiti certificati risultino realizzati antecedentemente al 10 settembre 2002, la liquidazione è ammissibile. Viceversa, nel caso in cui la domanda sia stata presentanta nei termini, ma dalla documentazione emerge che il rimpatrio definitivo sia stato realizzato successivamente al 9 settembre 2002, non è possibile procedere al rimborso.

In Italia, i cittadini extracomunitari rimpatriati volontariamente all’epoca della Legge Dini, non possono più richiedere la restituzione dei contributi previdenziali versati all’INPS per la pensione così come loro garantito.

Legge Dini e Legge Bossi-Fini: Un Confronto

La Legge Bossi Fini che regolamenta i flussi migratori in Italia, ha negato l’incentivo precedentemente riconosciuto ai lavoratori extracomunitari che avevano regolarmente versato i contributi pensionistici all’Inps. Infatti, la legge Dini del 1996 aveva introdotto un incentivo al rimpatrio volontario prevedendo la restituzione immediata dei contributi previdenziali versati all’INPS per la pensione, dagli extracomunitari durante il periodo di lavoro in Italia.

Questa legge ha rappresentato per molti lavoratori extracomunitari, l’occasione di recuperare i contributi versati durante il loro periodo di lavoro in Italia e di utilizzarli nel loro paese di origine. Tuttavia, la legge Dini è stata successivamente modificata dalla legge Bossi-Fini del 2002, che ha eliminato l’incentivo negando la possibilità di richiedere la restituzione immediata dei contributi INPS versati dagli stranieri lavoratori extracomunitari che avevano deciso di rimpatriare volontariamente.

La legge Bossi-Fini ha anche introdotto maggiori restrizioni all’immigrazione e ha reso più difficile ottenere il permesso di soggiorno.

Restituzione dei Contributi e Normative Europee

Ma la normativa prevista dalla legge Bossi-Fini, nella parte che nega la possibilità di richiedere il rimborso dei contributi previdenziali ai lavoratori extracomunitari rimpatriati volontariamente, può essere considerata in contrasto con le leggi europee che prevedono l’obbligo di restituire i contributi ai lavoratori extracomunitari che vivono in altri paesi dove non esistono convenzioni per accorpare i contributi per la pensione.

Inoltre, può anche essere considerata in contrasto con la normativa italiana sull’uguaglianza di trattamento tra cittadini nazionali e extracomunitari. Infatti, per i paesi per i quali esiste una convenzione con l’Italia, il trattamento pensionistico è equiparato e tutte le convenzioni bilaterali che assicurano ai lavoratori italiani, e di contro ai lavoratori di quei paesi, la completa parificazione sotto il profilo dei diritti ai lavoratori di quei Paesi e delle norme in materia di pensioni.

Gli immigrati extracomunitari che hanno lavorato regolarmente in Italia e hanno versato contributi all’Inps, possono richiedere l’accreditamento nei paesi d’origine se sono convenzionati con l’Italia. In caso contrario possono chiedere la restituzione delle somme versate per i contributi (maggiorati del 5% annuo), con domanda su apposito modulo, all’I.N.P.S al raggiungimento dell’età pensionistica.

La vicenda della Legge Dini e il successivo diniego introdotto dalla Bossi-Fini dell’incentivo alla restituzione immediata dei contributi versati all’INPS relativi al rimpatrio volontario, costituiscono una lesione dei diritti dei lavoratori extracomunitari. A suo tempo l’incentivo alla restituzione dei contributi Inps successivo al rimpatrio volontario, fu raccolto da numerosi cittadini extracomunitari ghanesi che scelsero di rimpatriare volontariamente in Ghana, approfittando della possibilità di recuperare subito i contributi versati all’Inps.

Riferimenti Normativi Utili

  • Circolare INPS 35/2012
  • Legge n. 228 del 2012 - art. 1 commi da 239 a 246
  • Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) - art.

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