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Rilevatore Turistico Regionale: Requisiti e Normative

Il settore turistico in Italia è regolamentato da una serie di normative regionali e nazionali volte a garantire la qualità dell'offerta e la sicurezza dei turisti. Un elemento chiave di questa regolamentazione è il Codice Identificativo Regionale (CIR) e il Codice Identificativo Nazionale (CIN), che servono a identificare le strutture ricettive e le locazioni turistiche.

Codice Identificativo Regionale (CIR)

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice alfanumerico che quasi tutte le regioni italiane hanno adottato per identificare le strutture ricettive e le locazioni ad uso turistico, a prescindere o meno dalla loro forma imprenditoriale. Le regioni si sono in pratica allineate alla finalità dell’art. 13 quater comma 7 decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito nella legge n. 58/19, che istituisce il Codice Identificativo Nazionale e ne rende obbligatoria l’esposizione nelle comunicazioni inerenti l’offerta e alla promozione.

Il CIR è quindi un codice univoco paragonabile ad una sorta di carta d’identità dell’alloggio, che consente alle competenti autorità locali di facilitare i controlli amministrativi volti a migliorare la qualità dell’offerta turistica ed a contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali. La struttura di questo codice alfanumerico viene in genere riportata in ogni deliberazione della giunta regionale successiva all’istituzione del CIR.

Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, che comprendono anche Case Vacanze, B&B e affittacamere. Gli affitti brevi sono invece le locazioni ad uso turistico ovvero gli alloggi o porzioni di essi di proprietà dei soggetti privati su cui hanno fissato la residenza o li utilizzano come seconda casa.

Una cosa è certa: già da anni l’indicazione del CIR per le strutture ricettive è obbligatoria in quasi tutte le regioni d’Italia. Per quanto invece riguarda gli alloggi ad uso turistico, alcune regioni hanno reso non obbligatoria l’esposizione del CIR per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni mentre altre sì.

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Sono quindi esonerati dall’obbligo di indicazione di CIR e CIN le locazioni non turistiche superiori a 30 giorni, riguardanti ad esempio gli immobili dati in affitto con contratto di locazione ad uso transitorio. Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a 5000 in caso di mancata indicazione del CIR (articolo 13 quater, commi 7 e 8).

Ottenimento del CIR

Ad oggi non è mai stata istituita una procedura semplice per l’ottenimento del CIR e che sia anche valida su tutto il territorio nazionale. L’inizio dell’attività di locazione prevede la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione utilizzando la procedura che esso stesso prevede.

In altre regioni d’Italia, come ad esempio la Sicilia, ogni comune adotta una procedura a sé. Qui, infatti, per l’inizio dell’attività, in alcuni uffici comunali è sufficiente presentare un’autocertificazione utilizzando un modello standard mentre altri prevedono l’utilizzo di modulistiche ad hoc. Altri comuni ancora rendono obbligatorio l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa in un Giorno o piattaforme similari valide esclusivamente per i comuni aderenti.

Per evitare errori è quindi consigliabile chiedere al proprio comune la procedura prevista per registrare l’immobile. Prima di registrare l’alloggio è fondamentale accertarsi della regolarità e della conformità dell’alloggio e degli impianti alle vigenti norme di igiene e sicurezza, in quanto i comuni possono richiedere la relativa documentazione oppure un’autocertificazione che ne attesti il possesso.

La regolarità dell’alloggio e la sua conformità alle norme regionali e nazionali rientra nella finalità per cui il CIR è stato istituito ovvero migliorare la qualità dell’offerta turistica e contrastare forme irregolari di ospitalità.

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Il CIR è anche elemento di fiducia e rassicurazione per i turisti: ciò significa che a prescindere dagli obblighi normativi, l’esposizione del CIR in modo ben visibile all’interno della struttura e nelle comunicazioni ufficiali diventa, agli occhi degli ospiti, segno di regolarità e conformità alle norme regionali e nazionali.

A rafforzare questo concetto è anche intervenuto il decreto legge che ha istituito il codice identificativo nazionale, prevedendo all’art. 13 ter comma 6 che il CIN deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nonché in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Esempi Regionali di Codici Identificativi

Regione Lazio

La regione Lazio istituiva nel 2017 il CISE, un codice identificativo regionale riguardante le sole strutture extralberghiere, come Case Vacanze, B&b, affittacamere, locazioni turistiche e affitti brevi. La recente legge regionale 24 maggio 2022 n. 8, con l’obiettivo di estendere il codice identificativo regionale a tutte le tipologie ricettive, aggiunge l’art. 23 bis alla precedente legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, rendendo quindi obbligatorio il CISE anche per le strutture ricettive alberghiere.

Viene in pratica istituito un nuovo Codice Identificativo Regionale la cui struttura è completamente diversa da quello del precedente CISE. Le strutture già in possesso del CISE e delle credenziali di accesso al portale RADAR potranno ottenere il nuovo CIR accedendo al portale ROSS1000 con le stesse credenziali di accesso a RADAR. Eseguito l’accesso, si dovranno integrare i dati anagrafici mancanti.

I gestori delle strutture di nuova apertura, mai registrate su RADAR, potranno quindi ottenere le credenziali di accesso registrandosi dapprima sul portale ROSS1000. Il rilascio del codice CIR da parte dal portale ROSS1000 consentirà al gestore di accedere via SPID al Portale Telematico del Ministero Turismo per ottenere l’immediato rilascio del codice CIN. Grazie infatti all’interoperabilità delle piattaforme ROSS1000 e del portale telematico del MITUR l’alloggio per cui è stato richiesto il CIR sarà visualizzabile sul portale ministeriale a seguito dell’accesso via SPID.

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L’art. 12 bis del Regolamento Regionale 7 Agosto 2015 n. 8 prevede che gli alloggi ad uso turistico devono rispettare sia requisiti previsti per le abitazioni sia la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria.

Come già accennato in precedenza, completata la registrazione al comune dell’alloggio ad uso turistico o della struttura ricettiva, sarà necessaria un’ulteriore registrazione al portale ROSS1000, che rilascerà il codice CIR. La struttura di questo nuovo codice univoco è molto simile a quella del Codice Identificativo Nazionale CIN e molto differente da quella del precedente codice CISE, composta da un semplice numero progressivo (ID).

La regione Lazio all’art. 31 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 5000 euro in caso di mancata indicazione del codice identificativo regionale.

Regione Veneto

La regione Veneto con apposita legge regionale 14 giugno 2013, n. Detta legge rimanda poi ad apposito regolamento regionale (R.R. 10 settembre 2019, n. 2) che disciplina la modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo regionale, da esporre anche su piattaforme digitali e siti internet di prenotazione ricettiva.

La regione Veneto ha coinvolto nell’obbligatorietà del CIR gli affitti brevi e le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, prevedendo due modalità leggermente diverse di come si richiede il CIR, a seconda se si tratta di gestione imprenditoriale o gestione non imprenditoriale.

L’art. 5 del sopra citato regolamento regionale definisce come è composto il CIR assegnato dalla piattaforma informatica ROSS1000. La piattaforma informatica ROSS1000 assegna un Codice Identificativo Regionale anche alle strutture ricettive ma esse rimangono esonerate dall’obbligo di indicazione del CIR, in quanto la norma regionale veneta pone l’obbligo alle sole locazioni turistiche.

Regione Valle d’Aosta

Nella regione Valle d’Aosta il codice identificativo regionale viene istituito dalla legge regionale 18 luglio 2023 n. 11, per le sole locazioni per finalità turistiche di durata da 1 a 30 giorni, a prescindere dalla loro forma imprenditoriale. L’art. 4 della citata legge rende poi obbligatoria l’esposizione del CIR per i soli alloggi ad uso turistico e non menziona le strutture ricettive, che possono quindi considerarsi esonerate dall’obbligo di esposizione del CIR ma non ovviamente del CIN.

La procedura di acquisizione del CIR valdostano è molto semplice, dal momento che è direttamente il comune a rilasciare il CIR a seguito di registrazione dell’alloggio presso l’apposita piattaforma online Locazioni Turistiche della Valle d’Aosta. Dopo l’inserimento dei dati dell’alloggio e del locatore, si potrà attribuire all’alloggio un nome di fantasia, che sarà parte integrante della struttura del CIR.

L’art. 4 della citata legge regionale definisce dove si deve esporre il CIR, precisando con estrema chiarezza che oltre ad essere associato al nome di fantasia dell’alloggio, deve essere riportato in modo leggibile su ogni strumento o canale pubblicitario. Le sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR previste da questa regione vanno da € 500 a € 5000 per ciascun alloggio turistico pubblicizzato.

Regione Emilia Romagna

Nella regione Emilia Romagna il codice identificativo regionale viene istituito dall’art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 23, che apporta una modifica all’art. 35 bis della della precedente L.R. 28 luglio 2004 n.16. Il CIR deve essere esposto in tutte le attività di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione sia in forma scritta che digitale.

Per ottenere Il CIR per un appartamento ammobiliato ad uso turistico occorre espletare la pratica di inizio dell’attività attraverso la comunicazione telematica al SUAP al comune di ubicazione dell’alloggio, utilizzando la piattaforma informatica Lepida. Una volta completatosi l’iter istruttorio, la piattaforma informatica ROSS1000, da utilizzare anche per le comunicazioni obbligatorie statistiche, provvederà al rilascio del “Codice Regione” che la regione stessa riconosce come CIR, in quanto è conforme alle specifiche tecniche descritte in un apposito protocollo d’intesa con il ministero del turismo.

Regione Lombardia

Nella Regione Lombardia il codice identificativo regionale, definito come Codice Identificativo di Riferimento, viene istituito dalla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7, che aggiunge l’art. 8 bis alla precedente legge regionale 1 ottobre 2015 , n. 27. L’obbligo di acquisizione ed esposizione riguarda tutte le strutture ricettive menzionate nella legge, compresi gli alloggi o le porzioni di essi concessi in locazione ad uso turistico. Tutte le tipologie ricettive devono inoltre essere in possesso dei requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per le civili abitazioni, cioè della documentazione attestante la conformità alle norme regionali e nazionali dei requisiti urbanistici e la regolarità degli impianti elettrici e idrici.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

L’approvazione dell’emendamento alla legge di conversione (L. 191/2023) del decreto Anticipi ha portato significative modifiche all’art. Il Decreto del Ministero del Turismo del 6 giugno 2024 ha reso operativa la disposizione del comma 13 dell’art.

L’art.13 ter del DL 145/2023 prevede che, per continuare ad esercitare l’attività d’impresa o per continuare ad affittare i propri appartamenti con contratti di locazione breve o ad uso turistico, i titolari/locatori debbano dotarsi del nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN). Secondo il DL 145/2023, a partire dal 3 settembre 2024, decorrono 60 giorni per tutte le strutture ricettive e per gli immobili in locazione turistica (anche breve) per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Questo codice dovrà essere richiesto compilando una domanda sul sito del Ministero del Turismo. Tra le novità più rilevanti introdotte dal comma 7 dell’art.

L’aggiornamento dei dati relativi alle strutture ricettive e alle attività locazioni brevi è necessario per poter trasmettere, ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e del Decreto ministeriale prot. 16726 del 6 giugno 2024, il set di informazioni richieste, alla BDSR - Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive ai fini della generazione del CIN - Codice Identificativo Nazionale.

Tutti i titolari di strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta) e alle attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.

Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.

Se una volta effettuato l’accesso non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, assicurati di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali. Ad esempio, se nel territorio dove eserciti l’attività è previsto il codice identificativo regionale/provinciale per la tua tipologia di struttura, devi esserne in possesso prima di richiedere il CIN.

Se l’attività di ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN non sussiste. Difatti, verosimilmente, le attività di ospitalità a titolo gratuito non pregiudicano la realizzazione delle finalità sottese all’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, che risiedono nell’esigenza di “assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità”.

Anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo, è obbligatorio richiedere il CIN. Ciò al fine di consentire la piena esplicazione della finalità della disciplina introdotta dal citato Decreto Legge n.

Il termine a partire dal quale è invalso l’obbligo del possesso del CIN è il 1° gennaio 2025. Pertanto, per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 tramite il modello 730/2025, non è obbligatorio inserire il CIN per le locazioni brevi. Sarà, tuttavia, necessario indicare la terna catastale.

Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede un proprio codice identificativo regionale/provinciale, puoi comunque richiedere il CIN.

Validità e utilizzo del CIN

Durante la fase di verifica, che ha una durata di 30 giorni a partire dalla data della segnalazione di “struttura mancante”, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.

Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”). Per richiedere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale.

Per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

È possibile effettuare la modifica in autonomia delle informazioni riportate nella banca dati dopo l’ottenimento del CIN, accedendo alla BDSR, tramite la funzione “Modifica dati struttura”, eventualmente seguendo le istruzioni riportate nel Manuale per il cittadino (Manuale Operatore Privato) disponibile sulla homepage della BDSR.

Nei casi in cui sia necessario modificare le informazioni inerenti alla classificazione nazionale, al Comune o alla Provincia, che hanno un impatto sul formato del CIN, il codice precedentemente ottenuto deve essere annullato. Dovrai rivolgere la richiesta di modifica alla Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente, che ne darà notizia al Ministero del Turismo.

In caso di cessazione della struttura ricettiva o dell’attività di locazione breve o turistica, non è necessario darne comunicazione al Ministero del Turismo né è possibile richiedere direttamente al Ministero o all’assistenza BDSR la cancellazione della struttura e l’annullamento del relativo CIN. Al contrario, è necessario comunicare formalmente la chiusura dell’attività agli uffici territorialmente competenti. A quel punto, non potrai più utilizzare il CIN precedentemente ottenuto, in quanto risulterà associato ad una struttura cessata.

La fattispecie della “voltura” del CIN non è prevista dalla Banca Dati delle Strutture Ricettive e, pertanto, la titolarità del CIN non può essere trasmessa all’acquirente del bene immobile. Difatti, il rilascio del codice identificativo è necessariamente subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi previsti a livello regionale e comunale per l’apertura di una struttura ricettiva o lo svolgimento dell’attività di locazione.

Requisiti di Sicurezza

Tra le novità più rilevanti introdotte dal comma 7 dell’art. 13 ter del DL 145/2023 vi è l’obbligo di dotare gli immobili destinati alle locazioni brevi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.

Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali).

Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n.

Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.

Se la tua attività di locazione è condotta in forma non imprenditoriale, l’immobile locato deve essere dotato degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.

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