Albergo Atene Riccione

 

Rilevatore Turistico: Cos'è e Quando è Obbligatorio

In Italia, il settore delle locazioni turistiche è in continua evoluzione, con l'introduzione di nuove normative volte a garantire la trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e la tutela dei consumatori. Tra queste, un ruolo centrale è assunto dal Codice Identificativo Nazionale (CIN), un elemento distintivo che identifica univocamente le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi.

Cos'è il Codice Identificativo Nazionale (CIN)?

Il CIN è un codice alfanumerico che serve a identificare in modo univoco le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi o per finalità turistiche. L'obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni, come specificato dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024 prot. 16726/24.

Il CIN è stato introdotto per assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

Quando è Obbligatorio il CIN?

L'obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Il termine a partire dal quale è invalso l’obbligo del possesso del CIN è il 1° gennaio 2025.

Sono soggetti all'obbligo di possedere il CIN:

Leggi anche: Rilevatore Turistico Regionale

  • I locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
  • Agriturismi, anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo.

Se l’attività di ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN non sussiste.

Come Richiedere il CIN?

Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.

Per richiedere il CIN hai:

  • 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale.
  • 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale, se la Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non ti è stato attribuito nei termini previsti.

Il processo di entrata in esercizio della BDSR si articola in due fasi: una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità e una fase a regime.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

Leggi anche: Vacanze a Mykonos: cosa sapere

Cosa Fare se Non Trovi la Tua Struttura nella BDSR?

Se una volta effettuato l’accesso non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, assicurati di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali. Ad esempio, se nel territorio dove eserciti l’attività è previsto il codice identificativo regionale/provinciale per la tua tipologia di struttura, devi esserne in possesso prima di richiedere il CIN.

Durante la fase di verifica, che ha una durata di 30 giorni a partire dalla data della segnalazione di “struttura mancante”, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.

In caso di esito nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”). Il CIN “non verificato” può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile. Il CIN “non verificato” resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”).

Obblighi di Sicurezza e Requisiti

Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n.

Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN.

Leggi anche: Dettagli sul Nuovo Porto di Fiumicino

Le unità immobiliari devono essere dotate di estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.

È importante notare che:

  • Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n.
  • Se lo stabile all’interno del quale si trova l’appartamento che affitto è già munito di estintori a norma, devi installarli anche all’interno dell’appartamento.

Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).

Se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, dovrai comunque installare un estintore per ogni piano, sebbene la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq.

Esposizione del CIN e Obblighi di Comunicazione

Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.

Modifica e Cancellazione del CIN

È possibile effettuare la modifica in autonomia delle informazioni riportate nella banca dati dopo l’ottenimento del CIN, accedendo alla BDSR, tramite la funzione “Modifica dati struttura”, eventualmente seguendo le istruzioni riportate nel Manuale per il cittadino (Manuale Operatore Privato) disponibile sulla homepage della BDSR .

Nei casi in cui sia necessario modificare le informazioni inerenti alla classificazione nazionale, al Comune o alla Provincia, che hanno un impatto sul formato del CIN, il codice precedentemente ottenuto deve essere annullato. Dovrai rivolgere la richiesta di modifica alla Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente, che ne darà notizia al Ministero del Turismo.

In caso di cessazione della struttura ricettiva o dell’attività di locazione breve o turistica, non è necessario darne comunicazione al Ministero del Turismo né è possibile richiedere direttamente al Ministero o all’assistenza BDSR la cancellazione della struttura e l’annullamento del relativo CIN. Al contrario, è necessario comunicare formalmente la chiusura dell’attività agli uffici territorialmente competenti. In tal modo, tramite la Regione o Provincia Autonoma, l’informazione della cessazione della struttura sarà trasmessa alla BDSR. A quel punto, non potrai più utilizzare il CIN precedentemente ottenuto, in quanto risulterà associato ad una struttura cessata.

La fattispecie della “voltura” del CIN non è prevista dalla Banca Dati delle Strutture Ricettive e, pertanto, la titolarità del CIN non può essere trasmessa all’acquirente del bene immobile. Difatti, il rilascio del codice identificativo è necessariamente subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi previsti a livello regionale e comunale per l’apertura di una struttura ricettiva o lo svolgimento dell’attività di locazione.

Comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e SCIA

Per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.

Se concedi in locazione (breve e/o turistica) più di quattro appartamenti, devi presentare la SCIA, ai sensi del comma 8, art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, perché, per le finalità di detta norma, rientri nel caso di “presunzione di imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo di esposizione del CIR fa rischiare al titolare di una struttura ricettiva le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla regione di ubicazione dell’alloggio. Molte regioni italiane, allineandosi al D.L. n. 34/19 (articolo 13 quater, commi 7 e 8), successivamente convertito nella Legge n° 58 del 28 giugno 2019, prevedono sanzioni da € 500 a 5000 in caso di mancata indicazione del CIR , maggiorate del doppio in caso di reiterazione della violazione.

TAG: #Turistico #Turisti

Più utile per te: