Albergo Atene Riccione

 

Rimborso IVA per Turisti Extra UE in Italia: Guida Completa

Il tax-free shopping è una pratica che consente ai visitatori non residenti nell’Unione Europea di ricevere un rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati durante il loro soggiorno in uno dei paesi membri dell’UE. L’articolo 38-quater del DPR n. 633/72 consente ai soggetti che effettuano attività di commercio al dettaglio di non applicare l’Iva (“tax free shopping“), a favore dei turisti extra UE che effettuano nel territorio dello Stato acquisti di beni di importo superiore a 70 euro. Si tratta di una semplificazione che consente, sostanzialmente, il rimborso dell’Iva pagata dal turista che fuoriesce dal territorio UE con il bene acquistato di valore superiore a 70 euro.

Chi può beneficiare del rimborso IVA?

Come può fare un residente all'estero a recuperare l'IVA versata in Italia su prodotti che porta fuori dall'Europa nel proprio bagaglio a mano? Il decreto IVA (DPR 633/72) riconosce ai “privati consumatori”, domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea, la possibilità di acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati ad essere esportati nei propri bagagli personali, per un importo superiore ad 154,94 euro (IVA inclusa), senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento dell’imposta, con diritto al successivo rimborso. Dal 1° febbraio è scesa a 70 euro la soglia minima di spesa per accedere al servizio che consente ai turisti extra-Ue di comprare beni nel Belpaese senza pagare l’Iva o ricevere un rimborso dell’imposta.

Affinché possa essere emessa una fattura di vendita non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/72 è necessario che il soggetto cedente sia un commerciante. Infatti, la cessione del bene può essere effettuata non solo dal commerciante al minuto, ma anche da quello all’ingrosso. Tuttavia, costui deve essere autorizzato alla vendita al dettaglio. Questo tipo di vendita deve avvenire in locali distinti dall’ingrosso, in modo da non far pensare all’uso degli stessi beni per fini diversi dall’uso privato. Questo è quanto prevede la Risoluzione Ministeriale n. 126/E/98. Soltanto al verificarsi di questo requisito per il soggetto cedente la cessione di beni a turisti extra-UE può essere effettuata in non imponibilità Iva.

La cessione del bene deve essere effettuata nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti in un altro Stato extra-UE. Questo significa che non è rilevante, ai fini di questa disposizione, il criterio della cittadinanza, ma piuttosto quello della residenza o domicilio. I soggetti stabiliti nei territori esclusi dalla UE ex art. 7 co. 1 lett. a) e b) del DPR n. 633/72, quali Livigno e Campione d’Italia (C.M. Questo requisito deve essere verificato attraverso l’esposizione di un documento di riconoscimento al cedente. Di fatto, il turista extra-UE, al momento dell’acquisto, deve esibire il passaporto al commerciante (o un documento di riconoscimento valido). Sul punto vedasi la risposta ad interpello n. 93/E/2019. Gli estremi del passaporto devono essere indicati in fattura. Operativamente, devo dire, che questo requisito non è semplice da rispettare.

I beni che possono essere acquistati da turisti extra-UE beneficiando dell’agevolazione ai fini Iva devono essere destinati all’uso personale o familiare. È opportuno precisare che, deve trattarsi di cessione di beni e non di prestazioni di servizi, per le quali non è riconosciuta la detassazione. I beni devono inoltre essere di importo superiore a 154,94 euro (IVA compresa). La Legge n. Tali beni devono essere destinati all’uso personale e familiare del soggetto. Il limite soglia può essere riferito anche ud una pluralità di beni acquistati, anche di diverso genere. Tuttavia, è necessario che tali beni siano ceduti dal medesimo commerciante, documentati attraverso un unica fattura nei confronti dello stesso cliente (vedasi art. 48, Regolamento UE n. 282/2011 e Principio di diritto Agenzia Entrate 2.12.2019 n. 25). In questo caso, non rileva, il valore unitario del singolo bene acquistato.

Leggi anche: Visita Mirabilandia: Cosa Sapere

La Circolare Ministeriale n. 145/E/1998 ha precisato che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell’accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (Risoluzione n. I beni acquistati dal turista extra-UE con questa agevolazione devono uscire dal territorio comunitario entro tre mesi dall’acquisto. L’uscita dei beni dalla UE deve avvenire nei bagagli personali turista. Questo senza distinzione tra bagaglio a mano e quello non accompagnato. La materiale uscita dei beni dal territorio UE deve risultare dal visto apposto/rilasciato dalla Dogana di uscita (nazionale o di altro Stato UE). Questo significa che se del trasporto della merce si occupa il commerciante (cedente) l’agevolazione non può trovare applicazione. In questo caso l’operazione deve essere qualificata come esportazione (articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n.

L’aspetto più importante è il rilascio del visto di uscita. Il visto deve essere rilasciato dalla dogana di uscita, ossia dall’ultimo Stato UE da cui il viaggiatore parte per raggiungere il Paese di residenza o domicilio. Attualmente, la procedura di rilascio del visto è stata digitalizzata. Il visto che prova l’uscita del bene o dei beni dal territorio UE deriva dal codice di visto digitale univoco generato dall’applicazione “OTELLO 2.0“.

Modalità di applicazione dell'IVA e rimborso

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il decreto IVA (DPR 633/72) riconosce ai “privati consumatori”, domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea, la possibilità di acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati ad essere esportati nei propri bagagli personali, per un importo superiore ad 154,94 euro (IVA inclusa), senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento dell’imposta, con diritto al successivo rimborso.

Esistono due modalità principali per ottenere l'agevolazione:

  1. Assoggettamento della vendita al regime di non imponibilità: In questo caso, l’agevolazione viene concessa direttamente dal cedente nazionale, che emette fattura senza IVA scorporandola direttamente dal prezzo di vendita al pubblico ed indicando sulla fattura gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente del cessionario. Un esemplare di tale fattura consegnata al cessionario estero deve ritornare, vistato dall’Ufficio doganale di uscita dall’Unione europea, al cedente nazionale entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Il trasporto dei beni fuori dall’Unione europea deve avvenire, nel bagaglio personale del cessionario, entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Se i beni non sono esportati o il cedente non riceve l’esemplare della fattura vistato dalla dogana, deve procedere, entro il mese successivo, a regolarizzare l’operazione emettendo nota di variazione.
  2. Applicazione dell’IVA con successivo rimborso della stessa: In questo caso il cedente nazionale può addebitare in rivalsa l’IVA al momento dell’acquisto, per poi procedere con la restituzione del tributo al viaggiatore extraUE nel momento in cui questi dimostri l’uscita dei beni dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo restituisca l’esemplare vistato della fattura. Per contro, il cedente nazionale ha diritto di recuperare l’IVA mediante emissione di un’ordinaria nota di variazione in diminuzione e annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25 del DPR n.

In entrambi i casi, la norma individua quale presupposto per ottenere l’agevolazione la richiesta dell’acquirente, della fattura anziché il rilascio del solo scontrino fiscale. In conclusione, il cedente, se richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, deve emettere la fattura e non può rifiutarla.

Leggi anche: Rimborso Contributi INPS: Istruzioni

Il Sistema OTELLO 2.0

Dal primo settembre 2018, l’emissione delle fatture relative alle cessioni in esame deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0 (Online tax refund at exit: light lane optimization), che ha, in sostanza, digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulla fattura per avere diritto a non pagare l’IVA o al rimborso successivo dell’imposta gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha messo a disposizione degli utenti anche un video tutorial su come funziona il bonus shopping mediante la procedura OTELLO.

Il cessionario, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell’IVA, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0 e, in caso di uscita dal territorio dell’Unione europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro. Il cedente, collegandosi via internet a Otello 2.0, può verificare se e quando il visto è stato rilasciato.

Dal primo settembre 2018, per questo tipo di operazione è divenuta obbligatoria l’emissione di fattura elettronica al turista extra-UE. La fattura elettronica, in ogni caso deve essere predisposta seguendo le indicazioni di cui all’art. 21 del DPR n. 633/72, con l’indicazione di tutti gli elementi obbligatori. La procedura, non prevede, invece, che l’operazione venga certificata mediante scontrino o ricevuta fiscale, o mediante il c.d. “scontrino elettronico” (all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 127/2015). Vedasi, sul punto, la risposta ad interpello n.

È possibile per il commerciante emettere fattura elettronica non imponibile Iva. Questo ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 1, del DPR n. 633/72. In questo caso l’operazione di vendita risulta conclusa nel momento in cui, entro il quarto mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione, viene restituita al cedente, da parte del turista extra UE una copia della fattura con il visto della Dogana di uscita. Si tratta sicuramente di una soluzione rischiosa per il commerciante. Questo, in quanto si anticipa una non imponibilità Iva che può essere definita soltanto dietro restituzione della fattura timbrata da parte del turista. In pratica, si tratta di una operazione sicuramente non semplice.

In questo caso il commerciante emette fattura al turista con addebito dell’Iva. Al momento del rimborso dell’imposta al turista, viene emessa una nota di variazione Iva dal commerciante. Questo ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 2, del DPR n. 633/72. Questa modalità di fatturazione è sicuramente la più prudente per il soggetto cedente. Il turista extra UE è tenuto al trasporto dei beni acquistati fuori dall’Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di cessione. Inoltre, il turista deve restituire al cedente entro il quarto mese successivo la fattura vistata dalla Dogana. Di solito, per rendere più snella questa operazione, i turisti extra UE interessati si rivolgono alle c.d. società tax free o di tax refund.

Leggi anche: Ferie Revocate e Spese di Viaggio: I Tuoi Diritti

Risulta essenziale, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la circostanza che i beni acquistati fuoriescano dal territorio UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre, di tale avvenuta esportazione deve esserne dato conto mediante l’apposizione del visto doganale. In mancanza della prova dell’avvenuta esportazione, il cedente che abbia emesso fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 38-quater co. 1 del DPR n. 633/72 sarà tenuto a regolarizzare l’operazione di emettendo una nota di variazione per sola Iva ex art. 26 del DPR n. Il soggetto passivo che ricada nella fattispecie di cui all’art. 38-quater co. 2 del DPR n. 633/72 (emissione di fattura con Iva), e abbia ricevuto il visto attestante l’uscita del bene, avrà diritto al rimborso dell’imposta mediante annotazione della relativa variazione nel registro degli acquisti.

In entrambi i casi, le note di variazione (in aumento o in diminuzione) devono essere emesse esclusivamente in modalità elettronica (art. 4 del DL 193/2016), attraverso il già citato sistema OTELLO 2.0. Inoltre, considerato che l’adozione del suddetto sistema prevede il rilascio di un “codice richiesta”, che va apposto sulla copia consegnata al cessionario dal cedente, ciascuna operazione è “univocamente identificata”. Non è quindi consentita l’adozione di riferimenti cumulativi o strumenti alternativi a quello elettronico, attualmente in vigore. Devono, quindi, ritenersi superate le precisazioni contenute in precedenti documenti di prassi (come, ad esempio, nella R.M. 18.3.92 n. 445849 o nella R.M.15.2.94 n.

Al fine di permettere ai commercianti una più semplice gestione di questo meccanismo di fatturazione elettronica l’Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione una piattaforma. Si tratta di un gestionale online molto semplice, denominato OTELLO, consultabile dal sito dell’Agenzia delle Dogane. Una volta effettuato l’accesso attraverso SPID, la propria identità digitale, è possibile registrarsi al portale. Attraverso questo portale viene prodotto anche il visto in uscita (digitale) del bene dalla UE. Infatti, al momento della vendita del bene il turista riceve la fattura elettronica con Iva. Al momento della fuoriuscita dalla UE l’acquirente, presso gli appositi punti, richiede l’apposizione del “visto uscire” sulla fattura. Operazione necessaria per provare l’uscita dei beni dalla UE.

Come richiedere il rimborso IVA in aeroporto

Secondo le attuali normative comunitarie, i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’Unione Europea hanno diritto a richiedere ed ottenere il rimborso IVA aeroportuale (imposta sul valore aggiunto) inclusa nel prezzo dei beni da loro acquistati e destinati all’uso personale o familiare. Tale agevolazione consente ai viaggiatori stranieri di risparmiare dal 4% al 20% della cifra sborsata per i beni acquistati, eccezion fatta per le prestazioni di servizio (es. Il rimborso IVA aeroportuale si può richiedere facilmente presso gli sportelli di Tax Refund siti in aeroporto e viene erogato immediatamente in contanti.

Tornando alle operazioni in commento, è sempre obbligatoria l’emissione della fattura nei confronti del turista extra UE. Apposizione del visto in un punto di uscita nazionale. Uscita dal territorio doganale dell’UE in un altro Stato membro. La prova dell’uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato. Un’apposita funzione consente di verificare lo stato di apposizione del visto. In ogni caso è opportuno ribadire che l’acquirente, nel caso in cui sia in possesso di una fattura con Iva per la quale, a seguito di visto della Dogana, ha diritto ad essere rimborsato, non è obbligato a rivolgersi ad una società di “tax refund”.

Si sottolinea che presso i punti di uscita nazionali è attivo dal 1° settembre 2018, il servizio OTELLO, una procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture tax free, emesse in modalità elettronica. In tale nuovo contesto operativo, si evidenzia la figura dell’“Intermediario OTELLO”; si tratta, cioè, delle cosiddette società “Tax Free” che hanno titolo a rimborsare l’IVA al viaggiatore, contestualmente all’uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea e che trasmettono i dati delle fatture Tax Free ad OTELLO 2.0 per conto del cedente utilizzando un proprio certificato di autenticazione e di firma elettronica qualificata. I viaggiatori muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d'imbarco (c.d.

TAG: #Turisti

Più utile per te: