Sanatoria Stranieri: Requisiti e Procedura in Italia
La domanda di regolarizzazione può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Requisiti per la Regolarizzazione
La domanda di regolarizzazione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti prima dell’8 marzo 2020 in Italia senza essersi mai allontanati dal territorio nazionale. Tali cittadini stranieri devono:
- Essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici.
- Aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso in Italia all’Autorità di frontiera esterna, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso presso la Questura della provincia in cui si trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68.
- Documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Documentazione Utile
A titolo esemplificativo, consentono di dimostrare la presenza nel territorio nazionale le seguenti documentazioni:
- Certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata.
- Certificato di iscrizione scolastica dei figli.
- Tessere nominative di mezzi pubblici.
- Certificazioni provenienti da forze di polizia.
- Titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani.
- Documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. Libretti).
Si intendono per organismi pubblici i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Procedura di Regolarizzazione
L’accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale). La domanda è telematica.
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Successivamente all’invio della domanda verrà generata la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.
Versamento del Contributo Forfettario
Il versamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore deve essere effettuato prima della presentazione della domanda, utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del Ministero dell’interno.
Il codice tributo da indicare nel “modello F24 con elementi identificativi” è “REDT”; nello stesso modello F24, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi” deve essere indicato anche il codice fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore quali ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio per apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazioni di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia dal Paese di origine.
Solo nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare al contributo forfettario di 500 euro da pagarsi prima della presentazione della domanda, deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato.
Tale versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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Requisiti Reddituali
I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di regolarizzazione 2020 nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui.
Qualora venga presentata una dichiarazione di regolarizzazione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato.
Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
In caso di regolarizzazione di un lavoratore straniero addetto all’assistenza alla persona o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non può essere inferiore a 30.000 euro annui.
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Se invece il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro.
Per regolarizzare le badanti non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap.
Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della suddetta certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza.
La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è la persona assistita, è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo.
Permesso di Soggiorno Temporaneo
L’articolo 103 del decreto prevede inoltre che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano, della durata di 6 mesi.
La domanda per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi deve essere presentata dal cittadino straniero alla Questura tramite gli uffici Postali al costo di 30 euro.
Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
Compatibilità con la Richiesta di Protezione Internazionale
Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale.
Documenti Scaduti
Sì, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del documento scaduto, dell’attestato di identità o del permesso di soggiorno scaduto ma, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà essere dotato di un documento d’identità o equipollente in corso di validità, da esibire insieme al documento indicato nell’istanza.
Cause di Inammissibilità
Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:
- Reati relativi all'immigrazione clandestina.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- Reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Inoltre, non sono ammessi i datori di lavoro:
- Che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 - commi 1 e 2, lett. c) del D. Lgs. 286/98, e dell'art. 3 del D.L.144/2005, convertito nella L. 80/2005.
- Che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 22, comma 12, del Testo Unico sull'Immigrazione.
- Che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato.