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Sanatoria per stranieri in Italia: Informazioni utili

Lo Studio Legale Internazionale Boschetti in Roma offre assistenza agli stranieri che incontrano difficoltà con l'Amministrazione dopo aver presentato domanda di nulla osta per i flussi o di sanatoria.

Decreto Flussi e quote per lavoratori stranieri

Il Testo Unico sull'Immigrazione prevede che ogni anno il Governo firmi un decreto che stabilisca quanti lavoratori stranieri possono entrare legalmente in Italia l'anno successivo, e a quale titolo (lavoro subordinato, autonomo, stagionale, conversioni dei permessi di soggiorno, ecc.).

Quando un datore di lavoro, sia esso italiano o straniero con regolare permesso, intende assumere un lavoratore dall'estero, deve seguire una procedura specifica. È importante sottolineare che le quote disponibili sono sempre molto limitate rispetto alle richieste. Per questo motivo, la tempestività nella presentazione della domanda è fondamentale.

Inoltre, i problemi possono insorgere anche in una fase successiva alla presentazione della domanda di nulla osta. È qui che interveniamo noi.

Boschetti Studio Legale, forte della sua reputazione internazionale e dell'esperienza consolidata in materia di immigrazione, offre assistenza completa e professionale in tutta la fase del procedimento che vede il richiedente contrapposto alla Pubblica Amministrazione.

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Sanatoria: Esecuzione dal lavoro irregolare

L'emersione dal lavoro irregolare (c.d. sanatoria) è stata voluta dal Governo italiano come misura di contrasto al lavoro sommerso ed al fenomeno del caporalato. La norma prevede infatti che non si proceda penalmente né con sanzioni amministrative contro quei Datori di lavoro che hanno impiegato “a nero” i Lavoratori o che hanno fatto lavorare manodopera irregolarmente presente in Italia.

Nel fenomeno del lavoro sommerso la stragrande maggioranza del personale impiegato è costituito da Lavoratori migranti spesso totalmente sprovvisti di permesso di soggiorno, o in possesso di un permesso di soggiorno scaduto.

Nonostante l'ultimo provvedimento significativo per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari risalga al Decreto Rilancio del 2020 (articolo 103), pubblicato durante l'emergenza pandemica, negli ultimi anni non sono state emanate nuove sanatorie per i lavoratori stranieri.

Anche in materia di sanatoria, il nostro Studio può intervenire al vostro fianco in tutti i casi in cui l'Amministrazione contesti o respinga la domanda.

Con questo termine si intende “una vasta gamma di provvedimenti e norme che ha l’effetto di accrescere la popolazione straniera regolare, facendo uscire dalla condizione di irregolarità una parte degli stranieri privi dei documenti necessari a risiedere in uno Stato nazionale”. Sinonimi sono regolarizzazione e emersione.

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Tutti coloro che si autodenunciano nei termini e nei modi previsti dalla sanatoria emergono dal sommerso e ottengono il permesso di soggiorno.

A partire dagli anni ’80 ci sono state diverse sanatorie in Italia. In particolare, a ogni legge sull’immigrazione è seguita una regolarizzazione.

  • È accaduto nel 1986 (con la legge n.943)
  • con la legge Martelli (la n.39 del 1990)
  • nel 1995 (Decreto Dini)
  • nel 1998 (legge 40 o Turco - Napolitano)
  • nel 2002 (legge n. 189 o Bossi - Fini).

È stata una sanatoria di fatto o sanatoria mascherata anche quella del 2006, quando il decreto flussi (vedi) estese la quota dagli iniziali 170mila previsti a tutti i richiedenti il diritto di ottenere il permesso di soggiorno.

Le sanatorie non sono una particolarità italiana, sono un fenomeno europeo.

Secondo il sociologo Asher Colombo “la storia delle politiche migratorie europee mostra che il controllo delle migrazioni internazionali è stato ottenuto molto più per via inclusiva - regolarizzando ampie masse di stranieri irregolari - che per via repressiva, punendoli con l’allontanamento o con il carcere”.

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Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta la Germania adottò una regolarizzazione istantanea degli italiani che erano immigrati irregolari in quel Paese. La Francia sanò con provvedimenti individuali la posizione di quasi un milione di persone nel decennio tra il 1960 e il 1969.

Si stima che un terzo degli immigrati regolari presenti oggi in Italia ha un passato da irregolare e sia stato ‘sanato’ da questo tipo di provvedimento. Dal 1986 è passato da questa trafila oltre un milione e mezzo di persone, di cui 700mila nel 2002 e 300mila nel 2009.

Cifre che fanno comprendere come la distinzione fra regolari e clandestini non può essere netta.

Nel 2020 il Governo ha varato una legge per regolarizzare le persone straniere che si trovavano irregolarmente sul territorio italiano. Pur auspicato, questo provvedimento conteneva diversi limiti insuperabili per coloro che si trovavano senza documenti validi o troppo precari per soggiornare con dignità sul territorio italiano, rischiando di escludere dalla sua applicazione migliaia di persone straniere che vivevano con noi nelle comunità territoriali .

Nel 2022, a fronte dei ritardi accumulati con migliaia di persone ancora prive di un permesso, assieme ad altre associazioni, ASGI ha avviato una raccolta di casi per avviare una class action contro i ritardi del Ministero dell’Interno e le prefetture.

A settembre 2024 il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 settembre 2024, n. 7704, ha accolto, per la prima volta in materia di immigrazione, l’azione collettiva (class action) contro la Pubblica amministrazione (in particolare la Prefettura di Milano) per i gravi e sistematici ritardi nella definizione della procedura di emersione ex art.103 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. Nel 2024 non sono conclusi ancora i procedimenti riguardanti quanti hanno presentato la domanda di regolarizzazione nel 2020.

Condizioni e requisiti per la regolarizzazione

La condizione determinante è tuttavia che lo straniero irregolare dimostri di essere arrivato in Italia prima dell’8 marzo 2020, quando è scoppiata l’emergenza Covid, e di non essersi allontanato dall’Italia per tutto questo periodo.

La seconda categoria di stranieri per i quali è prevista la regolarizzazione è quella di coloro che si trovano in Italia con un permesso scaduto dal 31 ottobre 2019 e non rinnovato né convertito in altro permesso.

Requisiti reddituali del datore di lavoro

I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di regolarizzazione 2020 nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui.

Qualora venga presentata una dichiarazione di regolarizzazione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato.

Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

In caso di regolarizzazione di un lavoratore straniero addetto all’assistenza alla persona o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non può essere inferiore a 30.000 euro annui. Se invece il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui.

Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro.

Per le regolarizzazioni dei rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona, il reddito non deve essere inferiore a 20 mila euro per il nucleo familiare composto da una sola persona, mentre non dovrà essere inferiore a 27 mila euro per il nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

Per regolarizzare le badanti non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap.

Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della suddetta certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza. La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città.

Se il datore di lavoro è la persona assistita, è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo.

Pagamenti e procedura

Per la prima procedura di emersione del lavoro irregolare, è stabilito il pagamento della somma di Euro 500,00. Per la presentazione invece della domanda di permesso temporaneo di sei mesi, è previsto il versamento del contributo di Euro 130,00.

Il versamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore deve essere effettuato prima della presentazione della domanda, utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del Ministero dell’interno.

Il codice tributo da indicare nel “modello F24 con elementi identificativi” è “REDT”; nello stesso modello F24, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi” deve essere indicato anche il codice fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore quali ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio per apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazioni di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia dal Paese di origine.

Solo nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare al contributo forfettario di 500 euro da pagarsi prima della presentazione della domanda, deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato.

Tale versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

La domanda di regolarizzazione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti prima dell’8 marzo 2020 in Italia senza essersi mai allontanati dal territorio nazionale.

Tali cittadini stranieri devono:

  • essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
  • o aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso in Italia all’Autorità di frontiera esterna, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenghen, entro otto giorni dall’ingresso presso la Questura della provincia in cui si trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68;
  • o documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Si intendono per organismi pubblici i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

A titolo esemplificativo, consentono di dimostrare la presenza nel territorio nazionale le seguenti documentazioni: certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es.

Dopo la valutazione dell’assenza di ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda, e dopo aver verificato con l’Ispettorato del Lavoro che il datore di lavoro ha le condizioni di reddito per pagare il lavoratore assunto, lo Sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la conclusione del contratto e per la richiesta di permesso di soggiorno (art. 103 comma 15 D.l.

La domanda per il permesso di lavoro temporaneo sarà presentata in Questura dallo straniero stesso, mediante compilazione presso l’ufficio postale abilitato, del modulo di domanda.

Domande Frequenti

Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo.

Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale.

Sì, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del documento scaduto, dell’attestato di identità o del permesso di soggiorno scaduto ma, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà essere dotato di un documento d’identità o equipollente in corso di validità, da esibire insieme al documento indicato nell’istanza.

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità).

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