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Sanità per Stranieri in Italia: Come Funziona

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è l’insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione italiana. I cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia possono accedere alle strutture del servizio sanitario nazionale (SSN) con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno.

Chi ha diritto all'assistenza sanitaria?

Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti.

Iscrizione Obbligatoria al SSN

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cittadini stranieri:

  • che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione presso i Centri per l'Impiego.
  • che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  • che siano in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari.

I minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

Iscrizione Volontaria al SSN

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale. Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:

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  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
  • il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente)
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98). In tal caso occorre provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate. Non possono iscriversi al SSN neanche gli stranieri irregolarmente presenti.

Cure essenziali per stranieri non in regola

Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, comunque, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, alle cure per malattia e infortunio nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi ed eventualmente rinnovabile.

Come ci si Iscrive al SSN?

L’iscrizione viene fatta presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui si risiede o se non si è ancora residente, del luogo in cui si ha il domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno. Al momento dell'iscrizione si può scegliere il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al quale ci si può rivolgere gratuitamente.

Documenti necessari per l'iscrizione

Per iscriversi occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento mediante l'esibizione del permesso di soggiorno, codice fiscale, e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione dello straniero di dimora abituale, dichiarazione scritta).

Per la compilazione del modello è importante seguire le generali “Avvertenze per la compilazione del Mod.

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  • Compilazione dell’apposito modulo di RICHIESTA DI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) - in forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (art. 46, 47 DPR n.445/2000)
  • Scheda statistica di cui all’art. 10 del DM 8.10.1986 - aggiornato a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n.

Pagamento del contributo annuale tramite modello F24 (codice 8846) per Regione Friuli Venezia Giulia (codice Regione 07), determinato ai sensi del DM 8 ottobre 1986 e della Legge n. 213 del 30/12/2023 e calcolato in percentuale al reddito complessivo dell’anno precedente. Consegna della ricevuta F24 al Distretto sanitario di competenza insieme al modulo di iscrizione.

Si utilizza modello F24 ordinario “Modello unico di pagamento unificato” (dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o presso banche, agenti della riscossione e uffici postali) che può essere pagato presso tali agenti ovvero tramite home-banking se abilitati.

Durata dell'iscrizione

L’iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno. L’iscrizione non decade durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 42 del DPR 394/99). L’obbligo dell’ASL di procedere alla cancellazione dell’anagrafe sanitaria dei cittadini stranieri sussiste solo dopo aver ricevuto dalla Questura la comunicazione del mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Come Accedere all'Assistenza Sanitaria

Nel momento in cui si è in possesso della richiesta per la prestazione sanitaria, rilasciata dal medico di fiducia, è possibile effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui si è iscritti. Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) come avviene per i cittadini italiani.

Esenzioni dal Ticket

Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie. Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli sportelli della ASL. Tutti i minori figli di stranieri irregolari (se nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni), sono esonerati dal ticket sanitario (quota fissa normalmente dovuta per l'accesso alle cure sanitarie) a parità di condizioni con il cittadino italiano. Anche le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitari.

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Tessera Sanitaria

Alle persone iscritte al Servizio sanitario nazionale (SSN) viene rilasciata una tessera sanitaria. Per gli stranieri la tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno. Questo documento è individuale e serve per accedere all’assistenza (ad esempio, visite mediche, analisi, ricoveri in ospedale).

Contributo annuale per l’iscrizione volontaria al SSR

Il contributo annuale per l’iscrizione volontaria al SSR tiene conto dei requisiti del richiedente e viene calcolato in percentuale al reddito dell’anno precedente, ai sensi degli aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213). l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari (a meno che non sia un figlio minore), ovvero nei casi in cui tale carico fiscale non sia documentabile (eventualmente anche tramite autocertificazione) per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata almeno la quota minima.

Sono iscrivibili volontariamente al SSR gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità inferiore ai 3 mesi solo nei seguenti casi: motivi di studio e persone collocate alla pari. Per i soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo forfettario è di € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; sono esclusi coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori; per assegnisti di ricerca/ricercatori la quota è calcolata in % al reddito che percepiscono). Per i collocati alla pari il contributo forfettario è € 1.200,00.

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a straniero/a, anche se titolari di un permesso per motivi familiari, in possesso di visto o nulla-osta per motivi familiari, non possono essere più iscritti obbligatoriamente (gratuitamente) al SSR dal 5 novembre 2008. Per l’ultra65 ricongiunto che richiede l’iscrizione volontaria al SSR viene calcolato il contributo annuale sul proprio reddito auto-dichiarato e dimostrabile*. In assenza di reddito o nell’impossibilità di dimostrarlo, si fa riferimento al reddito del familiare che l’ha ricongiunto in Italia. (* = per il cittadino che si trasferisce da uno stato extra-UE per i redditi prodotti all’estero l’auto-dichiarazione dell’utente deve essere certificata dall’autorità consolare/ambasciata dello Stato di provenienza che traduce e postilla i dati dichiarati. Si rammenta che la cifra del contributo dovrà essere prontamente conguagliata dall’utente in caso di adozione di nuove tariffe e disposizioni sul calcolo dei redditi disposte da Ministero e Regione e in caso di nuove informazioni e/o documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno precedente dall’utente - che dovrà in ogni caso comunicarlo al distretto sanitario di competenza - pena la cancellazione dal Servizio Sanitario Regionale e l’addebito all’utente dei costi sostenuti.

Tabella riassuntiva dei contributi per l'iscrizione volontaria al SSR (Legge 30 dicembre 2023 n. 213)

Tipo di Contributo Reddito Contributo in Euro
Contributo base Fino a €. 20.658,28 € 2.000
Contributo aggiuntivo Tra €. 20.658,28 e €. 51.646 € 2.000 + 4% sulla parte di reddito eccedente €. 20.658,28

Assistenza Sanitaria per i Cittadini AIRE

In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE residenti in Paesi non convenzionati con l’Italia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 sono riconosciute, a titolo gratuito, le sole prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Tale assistenza è limitata alle sole 2 figure di cittadini con lo (1) stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed (2) ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato.

Quindi ad esempio i cittadini AIRE residenti in Stati della U.E., dello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia, per motivi diversi dal lavoro o studio, devono presentare la TEAM rilasciata dall'Istituzione estera presso la quale sono assicurati.

[1] L'AIRE é l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. E’ stata istituita nel 1990, a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L’AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell’art. 6 della citata Legge n.

Mediazione Culturale

Per favorire l’accesso ai servizi ed alle prestazioni da parte dei cittadini stranieri che non parlano la lingua italiana, l’Azienda sanitaria ha aderito ad un programma di mediazione culturale finalizzato all’abbattimento delle barriere linguistiche, sociali e culturali con gli operatori.

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