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Sardegna Turismo Servizi: Cosa Sono e Cosa Offrono

Il Consorzio Sardegna Turismo Servizi offre un servizio di informazione e promozione turistica di tipo istituzionale attraverso il sito Internet www.sardegnaturismoservizi.it.

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Agenzie di Viaggio e Turismo in Sardegna

Le agenzie di viaggio e turismo sono definite e regolamentate dalla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017, art. 41 e seguenti. Sono imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.

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Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attività:

  • Organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto.
  • Prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, vendita di buoni di credito per tali servizi, emessi anche da altri operatori, noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.
  • Inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti, assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti.
  • Informazione e promozione di iniziative turistiche, attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e per l'estero e la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo.
  • Emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei viaggiatori, organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche.
  • Ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

Le agenzie di viaggio interessate all’apertura e all’esercizio devono rivolgersi al Suape (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio per comunicare l’inizio di attività, attraverso la presentazione di una “dichiarazione autocertificativa” secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.018.

Il Suape trasmette la “dichiarazione autocertificativa” di inizio attività all’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio al fine dei controlli previsti dalla Legge e dell’iscrizione dell’Agenzia nell’apposito registro regionale.

Il Suape, all’atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (ossia a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.

Con Determinazione del Direttore del Servizio, l’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà ad iscrivere l’Agenzia nel Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo. L’iscrizione al Registro ha solo una funzione informativa e conoscitiva.

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Trasformazione da Agenzia Tradizionale a Online e Viceversa

L'art. 41 della L.R. n. 16/2017 stabilisce che "Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti".

Le agenzie tradizionali operanti in locali aperti al pubblico e quelle operanti online costituiscono un'unica tipologia di esercizio, e non vi è pertanto alcuna distinzione di titolo abilitativo fra le due fattispecie.

L'art 42 comma 3 prevede inoltre "Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio."

Qualora non vi siano mutamenti nella sede, nulla è dovuto, mentre in caso di completa conversione in modalità esclusivamente telematica sussiste l'obbligo di comunicazione, perché vi è una modifica nella sede.

In assenza delle direttive di attuazione, si ritiene pertanto necessaria e sufficiente la trasmissione del modello C5 attraverso la selezione dell'intervento "Adempimenti accessori per attività esistenti di agenzie di viaggi", nel solo caso di trasformazione della propria attività in modalità esclusivamente telematica.

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In caso invece di agenzia di viaggi che da online diventa aperta al pubblico con sede fissa, sarà necessario compilare una pratica di "Variazioni sostanziali nell'attività di agenzie di viaggi" sempre nel medesimo settore.

E' inoltre ammesso il trasferimento da un comune a un altro, all'interno della regione Sardegna, presentando la pratica nel SUAPE territorialmente competente per la nuova sede.

Associazioni di Categoria

Federalberghi è l’organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani. Rappresenta oltre 50.000 aziende del settore ricettivo alberghiero, delle agenzie di viaggi, del turismo all’aria aperta, della ristorazione, degli stabilimenti balneari, dei centri benessere e dei locali di intrattenimento e spettacolo. L’Associazione organizza e tutela le imprese alberghiere, le rappresenta presso le istituzioni europee ed italiane.

Costituita nell’ambito di CONFAPI Sardegna, l’Unione Turismo, associa le PMI operanti nel settore turismo in particolare: strutture alberghiere; strutture extra alberghiere; servizi collaterali al turismo. L’Unione Turismo ha contribuito in maniera determinante a far sì che la valorizzazione della vocazione turistica della Sardegna fosse assunta fra i principali obiettivi di politica economica della Sardegna.

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