Scatti di Anzianità nel Contratto Turismo: Guida Completa
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo regola molti aspetti del rapporto di lavoro, inclusi gli scatti di anzianità. Questo articolo offre una panoramica dettagliata degli scatti di anzianità nel contesto del CCNL Turismo, fornendo informazioni utili su come vengono calcolati, quando maturano e quali sono gli importi.
CCNL Turismo: Panoramica Generale
Il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027. È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro. Si applica a realtà come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.
Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta.
Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.
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"Grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari - ha commentato Lino Enrico Stoppani presidente Fipe - è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy".
Struttura del CCNL Turismo
Il CCNL è organizzato nel seguente modo:
- Parte generale:
- Titolo I - validità e sfera di applicazione
- Titolo II - relazioni sindacali
- Titolo III - classificazione del personale
- Titolo IV - mercato del lavoro
- Titolo V - rapporto di lavoro
- Titolo VI - trattamento economico
- Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
- Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
- Titolo IX - vigenza contrattuale
- Parte speciale:
- Titolo X - settore ristorazione collettiva
- Titolo XI - settore ristorazione commerciale
- Titolo XII - stabilimenti balneari
- Titolo XIII - alberghi diurni
- Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate
Scatti di Anzianità: Definizione e Riferimenti Normativi
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione riconosciuti ai lavoratori in base alla loro anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale. Questi aumenti sono disciplinati dall’art. 182 del CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi.
A CHI SI APPLICA? Si contempla la possibilità per l’azienda di realizzare diversi regimi di orario, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane. Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell’orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti. Tale previsione trova applicazione anche rispetto ai contratti a tempo determinato, ad esclusione di quelli in aziende di stagione e nelle ipotesi di intensificazione (artt.
Articolo 182 del CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi
L’art. 182 del nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi stabilisce che “A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente Capo alla stessa società), salvo quanta diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal titolo X”.
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E continua dicendo “Dall’1.1.2018, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di anzianità. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31.12.2017, resta valida la disciplina di cui all’art. 158 del C.C.N.L.
Articolo 158 del vecchio CCNL Turismo del 2010
L'art. 158 del vecchio CCNL Turismo del 2010, utile per gestire la fase transitoria del calcolo degli scatti di anzianità, recita: "A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XII del titolo XII"
Differenze tra CCNL Turismo 2018 e 2010
Quindi, nella prima parte, l’articolo del CCNL dedicato agli scatti di anzianità stabilisce che i dipendenti del comparto turismo pubblici esercizi assunti con il nuovo contratto in vigore dal 2018, hanno diritto a sei scatti quadriennali di anzianità, per il servizio prestato senza interruzione nella stessa azienda o gruppo aziendale. È necessario che il periodo di lavoro sia svolto nella stessa azienda o gruppo aziendale inteso come “il complesso di aziende facente Capo alla stessa società”.
L’art. 182 del CCNL Turismo Pubblici esercizi detta anche gli importi che spettano, in misura fissa, ai dipendenti del settore, ad ogni scatto di anzianità quadriennale. Le cifre degli scatti di anzianità sono mensili, spettanti per quattordici mensilità ed al lordo di contribuzione e tassazione.
Sempre l’art. 182 chiarisce, inoltre, che “In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati e calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso”.
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Mentre per gli scatti di anzianità che erano in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, si applicava ancora la disciplina di cui all’art. 158 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010.
Modalità di Maturazione degli Scatti di Anzianità
Gli scatti di anzianità maturano ogni quattro anni di servizio prestato presso la medesima azienda. Tuttavia, è importante distinguere tra il vecchio e il nuovo regime contrattuale per calcolare correttamente la maturazione degli scatti.
Esempio 1: Lavoratore assunto l'1/1/2010
- Ha maturato il primo scatto triennale ai sensi dell'art. 158 del CCNL Turismo dal 1/1/2013.
- Il secondo scatto dal 1/1/2016.
- Il terzo scatto è ancora triennale e matura dal 1/1/2019 secondo il vecchio CCNL.
- Il quarto scatto è quadriennale e matura dal 1/1/2023 e non dal 1/1/2022.
Esempio 2: Lavoratore assunto l'1/1/2018
Siccome la nuova disciplina, il nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi, per la parte degli scatti di anzianità è in vigore dal 1/1/2018, il lavoratore maturerà il primo scatto di anzianità quadriennale dal 1/1/2022.
Esempio 3: Lavoratore assunto il 30/11/2017
- In questo caso la maturazione del primo scatto è secondo gli scatti di anzianità triennali del CCNL Turismo 2010, quindi il primo scatto di anzianità decorrerà dal 1/12/2020.
- Poi scatta la disciplina del nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi, pertanto il secondo scatto di anzianità quadriennale matura dal 1/12/2024.
Elementi della Retribuzione e Scatti di Anzianità
Ricordiamo che la retribuzione del lavoratore assunto con CCNL Turismo Pubblici esercizi è formata dai seguenti elementi:
- paga base nazionale;
- eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate e speciale del presente Contratto;
- indennità di contingenza;
- eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. così come previsto dall’art. 157 del CCNL.
Ai lavoratori assunti nel settore Turismo Pubblici esercizi spettano un massimo di sei scatti quadriennali di anzianità.
Quindi, dopo 4 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro al lavoratore o presso lo stesso gruppo aziendale dove per gruppo aziendale si intende il complesso di aziende facente Capo alla stessa società, spetta un importo fisso in busta, che si troverà nella parte alta del cedolino paga accanto alla paga base o minimo, alla contingenza e all’EDR. Tale importo è fisso ed è stabilito dalla tabella sopra descritta.
Tabelle Retributive CCNL Fipe 2024
Per avere un’idea dell’ammontare mensile della retribuzione di partenza alla quale aggiungere l’importo relativo agli scatti di anzianità si vedano le Tabelle retributive CCNL Turismo, Pubblici esercizi e ristorazione.
Livello | Paga base | giu-24 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | dic-27 | Aumento totale | Paga base dic 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qa | 1.706,48 € | 82,22 € | 65,78 € | 65,78 € | 49,33 € | 65,78 € | 328,88 € | 2.035,36 € |
Qb | 1.540,98 € | 74,52 € | 59,00 € | 59,00 € | 44,55 € | 59,00 € | 296,99 € | 1.837,97 € |
1 | 1.396,07 € | 67,66 € | 53,81 € | 53,81 € | 40,36 € | 53,81 € | 269,06 € | 1.665,13 € |
2 | 1.230,58 € | 59,42 € | 47,43 € | 47,43 € | 35,57 € | 47,43 € | 237,16 € | 1.467,75 € |
3 | 1.130,82 € | 54,88 € | 43,95 € | 43,95 € | 32,96 € | 43,95 € | 217,94 € | 1.348,75 € |
4 | 1.037,75 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 200,00 € | 1.237,75 € |
5 | 939,96 € | 45,26 € | 36,20 € | 36,20 € | 27,15 € | 36,20 € | 181,15 € | 1.121,11 € |
6s | 883,51 € | 42,57 € | 34,06 € | 34,06 € | 25,54 € | 34,06 € | 170,27 € | 1.053,78 € |
6 | 862,97 € | 41,52 € | 33,22 € | 33,22 € | 24,93 € | 33,22 € | 166,32 € | 1.029,28 € |
7 | 774,70 € | 37,33 € | 29,86 € | 29,86 € | 22,40 € | 29,86 € | 149,30 € | 924,01 € |
Scatti di Anzianità e Passaggio di Livello
L’art. 182 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi stabilisce anche come comportarsi relativamente agli scatti di anzianità nel caso di passaggio di livello di un dipendente. Può infatti accadere che nell’arco dei 4 anni intercorrenti tra uno scatto di anzianità e l’altro, il dipendente sia premiato e passato ad un livello di inquadramento superiore. Cosa accade in questo caso?
Quindi si applica subito lo scatto del livello di destinazione a seguito di passaggio di livello, ma senza liquidazione degli arretrati per il periodo antecedente all’aumento di livello.
Facciamo un esempio, poniamo il caso che un lavoratore passa ad esempio dal livello 5° al livello 4° ed è stato assunto nel mese di gennaio 2010, con passaggio di livello nel mese di gennaio 2018, avrà ricevuto uno scatto triennale di 32,54 euro nel gennaio 2013, due scatti triennali di 32,54 euro a partire dal gennaio 2016 (quindi 65,08 euro al mese di scatti di anzianità). Dal mese di gennaio 2018 gli scatti di anzianità saranno ricalcolati in base al livello 4, con diritto a 33,05 euro anziché 32,54 euro. Quindi gli scatti di anzianità in corso al 1/1/2018 diventeranno da 65,08 euro a 66,10 euro.
E per effetto della norma contenuta nel nuovo CCNL, il lavoratore maturerà un ulteriore scatto di anzianità triennale secondo il vecchio CCNL dal 1/1/2019, calcolato aggiungendo 33,05 euro ai 66,10 euro.
Periodo di Prova e Anzianità di Servizio
Il contratto collettivo del settore Turismo Pubblici esercizi stabilisce che “Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio”.
Quindi i dipendenti che superano il periodo di prova senza che nessuna delle parti ne abbia dato disdetta, si vedranno computato nel calcolo dell’anzianità di servizio anche il periodo di prova.
Siccome gli scatti di anzianità maturano al compimento di un quadriennio di anzianità di servizio, il periodo di prova è compreso nella maturazione dei 4 anni di servizio continuativo presso la stessa azienda o gruppo aziendale valido per gli scatti di anzianità.
Altri Aspetti Importanti del CCNL Turismo
Orario di Lavoro
La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale.
Nei casi di lavoro organizzati con turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambia squadra e non può usufruire del periodo di riposo giornaliero, tra la fine servizio di una squadra e l'inizio di quella successiva, potrà goderlo in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Lavoro Straordinario e Notturno
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:
- del 30% se diurno;
- del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
Per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.
Ferie e Permessi
Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.
Tra i premessi e i congedi troviamo:
- Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
- Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
- Permessi per elezioni;
- Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
- Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
- Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
- Congedo per la malattia del figlio.
Periodo di Prova
La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione. Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
- Livelli A e B - 6 mesi;
- Livello I - 150 giorni;
- Livello 2 - 75 giorni;
- Livello 3 - 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livello 6S - 20 giorni;
- Livelli 6 e 7 - 15 giorni.
Dimissioni/Licenziamento
Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.
I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.
I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.
Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:
Fino a 5 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 4 mesi;
- Livello I - 2 mesi;
- Livelli 2 e 3- un mese;
- Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 5 mesi;
- Livello I - 3 mesi;
- Livelli 2 e 3- 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
Oltre i 10 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 6 mesi;
- Livello I - 4 mesi;
- Livelli 2 e 3- 2 mesi;
- Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
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