Albergo Atene Riccione

 

Scatti di Anzianità nel Contratto Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi

Il contratto collettivo per le aziende del settore Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo prevede un aumento degli stipendi per effetto del rinnovo delle tabelle retributive, più precisamente dei minimi stipendiali da giugno 2024 e fino a dicembre 2027.

Gli scatti di anzianità nel contratto Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi sono disciplinati dall’art. 182 del CCNL. Vediamo la disciplina degli scatti di anzianità nel nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi, dagli importi, al calcolo e alla maturazione.

Scatti di anzianità nuovi CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi (articolo 182)

L’art. 182 del nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi stabilisce che “A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente Capo alla stessa società), salvo quanta diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal titolo X”.

Dall’1.1.2018, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di anzianità. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31.12.2017, resta valida la disciplina di cui all’art. 158 del C.C.N.L.

Scatti di anzianità vecchio CCNL Turismo 2010 (art. 158)

L'art. 158 del vecchio CCNL Turismo del 2010, utile per gestire la fase transitoria del calcolo degli scatti di anzianità, recita: "A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XII del titolo XII".

Leggi anche: IA e il futuro del turismo

Differenze tra CCNL Turismo 2018 e 2010

Quindi, nella prima parte, l’articolo del CCNL dedicato agli scatti di anzianità stabilisce che i dipendenti del comparto turismo pubblici esercizi assunti con il nuovo contratto in vigore dal 2018, hanno diritto a sei scatti quadriennali di anzianità, per il servizio prestato senza interruzione nella stessa azienda o gruppo aziendale.

È necessario che il periodo di lavoro sia svolto nella stessa azienda o gruppo aziendale inteso come “il complesso di aziende facente Capo alla stessa società”.

L’art. 182 del CCNL Turismo Pubblici esercizi detta anche gli importi che spettano, in misura fissa, ai dipendenti del settore, ad ogni scatto di anzianità quadriennale. Le cifre degli scatti di anzianità sono mensili, spettanti per quattordici mensilità ed al lordo di contribuzione e tassazione.

Sempre l’art. 182 chiarisce, inoltre, che “In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati e calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso”.

Mentre per gli scatti di anzianità che erano in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, si applicava ancora la disciplina di cui all’art. 158 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010.

Leggi anche: Analisi del rapporto turismo-PIL in Italia

Esempio: Modalità di maturazione scatti di anzianità

Esempio 1 maturazione scatti di anzianità: Lavoratore assunto l'1/1/2010 Ha maturato il primo scatto triennale ai sensi dell'art. 158 del CCNL Turismo dal 1/1/2013, il secondo scatto dal 1/1/2016, il terzo scatto è ancora triennale e matura dal 1/1/2019 secondo il vecchio CCNL. Il quarto scatto è quadriennale e matura dal 1/1/2023 e non dal 1/1/2022

Esempio 2 maturazione scatti di anzianità: lavoratore assunto l'1/1/2018 Siccome la nuova disciplina, il nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi, per la parte degli scatti di anzianità è in vigore dal 1/1/2018, il lavoratore maturerà il primo scatto di anzianità quadriennale dal 1/1/2022.

Esempio 3 maturazione scatti di anzianità: lavoratore assunto il 30/11/2017 In questo caso la maturazione del primo scatto è secondo gli scatti di anzianità triennali del CCNL Turismo 2010, quindi il primo scatto di anzianità decorrerà dal 1/12/2020. Poi scatta la disciplina del nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi, pertanto il secondo scatto di anzianità quadriennale matura dal 1/12/2024.

Dopo 4 anni di servizio, il lavoratore in busta paga si vedrà accreditare, accanto alla paga base, l’indennità di contingenza e eventuali altri trattamenti, l’importo relativo allo scatto di anzianità spettante in base al livello di inquadramento.

Ricordiamo che la retribuzione del lavoratore assunto con CCNL Turismo Pubblici esercizi è formata dai seguenti elementi:

Leggi anche: Regolamentazione delle Ferie nel Turismo

  • paga base nazionale;
  • eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate e speciale del presente Contratto;
  • indennità di contingenza;
  • eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. così come previsto dall’art. 157 del CCNL.

Ai lavoratori assunti nel settore Turismo Pubblici esercizi spettano un massimo di sei scatti quadriennali di anzianità.

Quindi, dopo 4 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro al lavoratore o presso lo stesso gruppo aziendale dove per gruppo aziendale si intende il complesso di aziende facente Capo alla stessa società, spetta un importo fisso in busta, che si troverà nella parte alta del cedolino paga accanto alla paga base o minimo, alla contingenza e all’EDR.

Tale importo è fisso ed è stabilito dalla tabella sopra descritta. Per avere un’idea dell’ammontare mensile della retribuzione di partenza alla quale aggiungere l’importo relativo agli scatti di anzianità si vedano le Tabelle retributive CCNL Turismo, Pubblici esercizi e ristorazione.

Scatti di anzianità e passaggio di livello: cosa accade

L’art. 182 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi stabilisce anche come comportarsi relativamente agli scatti di anzianità nel caso di passaggio di livello di un dipendente.

Può infatti accadere che nell’arco dei 4 anni intercorrenti tra uno scatto di anzianità e l’altro, il dipendente sia premiato e passato ad un livello di inquadramento superiore.

Quindi si applica subito lo scatto del livello di destinazione a seguito di passaggio di livello, ma senza liquidazione degli arretrati per il periodo antecedente all’aumento di livello.

Facciamo un esempio, poniamo il caso che un lavoratore passa ad esempio dal livello 5° al livello 4° ed è stato assunto nel mese di gennaio 2010, con passaggio di livello nel mese di gennaio 2018, avrà ricevuto uno scatto triennale di 32,54 euro nel gennaio 2013, due scatti triennali di 32,54 euro a partire dal gennaio 2016 (quindi 65,08 euro al mese di scatti di anzianità).

Dal mese di gennaio 2018 gli scatti di anzianità saranno ricalcolati in base al livello 4, con diritto a 33,05 euro anziché 32,54 euro. Quindi gli scatti di anzianità in corso al 1/1/2018 diventeranno da 65,08 euro a 66,10 euro.

E per effetto della norma contenuta nel nuovo CCNL, il lavoratore maturerà un ulteriore scatto di anzianità triennale secondo il vecchio CCNL dal 1/1/2019, calcolato aggiungendo 33,05 euro ai 66,10 euro.

Il contratto collettivo del settore Turismo Pubblici esercizi stabilisce che “Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio”.

Quindi i dipendenti che superano il periodo di prova senza che nessuna delle parti ne abbia dato disdetta, si vedranno computato nel calcolo dell’anzianità di servizio anche il periodo di prova. Siccome gli scatti di anzianità maturano al compimento di un quadriennio di anzianità di servizio, il periodo di prova è compreso nella maturazione dei 4 anni di servizio continuativo presso la stessa azienda o gruppo aziendale valido per gli scatti di anzianità.

Tabelle retributive da giugno 2024 a maggio 2025

Ecco le tabelle retributive applicabili ai contratti a tempo determinato e indeterminato, full-time e part-time (escluso apprendisti), relativamente ai lavoratori inquadrati nei Pubblici esercizi, nella Ristorazione e nel Turismo (quindi escluso Imprese minori di III e IV categoria, Alberghi e Campeggi), nelle buste paga da giugno 2024 a maggio 2025:

LivelliPaga baseIndennità di contingenzaIndennità di funzioneTotale Stipendio lordo
Livello Qa1.788,71 €542,70 €75,00 €2.406,41 €
Livello Qb1.615,23 €537,59 €70,00 €2.222,82 €
Livello 11.463,34 €536,71 €0,00 €2.000,05 €
Livello 21.289,89 €531,59 €0,00 €1.821,48 €
Livello 31.185,29 €528,26 €0,00 €1.713,55 €
Livello 41.087,75 €524,94 €0,00 €1.612,69 €
Livello 5985,26 €522,37 €0,00 €1.507,63 €
Livello 6S926,08 €520,64 €0,00 €1.446,72 €
Livello 6904,54 €520,51 €0,00 €1.425,05 €
Livello 7812,03 €518,45 €0,00 €1.330,48 €

Gli aumenti retributivi a giugno 2024 rispetto a maggio 2024 vanno da 29,86 del livello 7 a 65,78 euro del livello Q (Quadri).

Abbiamo visto le tabelle retributive per i contratti a tempo indeterminato e determinato, sia part-time che full-time.

Apprendistato

In caso di apprendistato la retribuzione contrattuale è all'80% nei primi 12 mesi, all'85% nei secondi dodici mesi ed al 90% negli ultimi 12 mesi dei trentasei mesi di apprendistato.

Il contratto di apprendistato (professionalizzante) nel CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo, prevede che, in base al livello di inquadramento (iniziale e finale acquisito al termine dell'apprendistato), la retribuzione iniziale, intermedia e finale del contratto di apprendistato sia diversa in base ai mesi di apprendistato (24 o 36 mesi di durata).

Nei successivi 12 mesi, ha diritto all'85% della retribuzione tabellare e negli ultimi 12 mesi al 90% della retribuzione tabellare. Poi una volta acquisito il livello di inquadramento, con la conversione a tempo indeterminato del rapporto, avrà diritto allo stipendio pieno al 100% relativo al proprio livello di inquadramento.

Retribuzione oraria e giornaliera

Le tabelle retributive indicano l'ammontare della paga base o minimo di stipendio a cui si somma l'indennità di contingenza. Ma per la determinazione della retribuzione mensile o stipendio mensile del lavoratore occorre tener conto anche di eventuali scatti di anzianità o altri elementi retributivi fissi e continuativi come può essere un superminimo assorbibile.

Per determinare la retribuzione oraria o paga oraria occorre dividere lo stipendio mensile per il divisore orario 172, in caso di orario di lavoro di 40 ore settimanali o per il divisore orario 190 in caso di orario di lavoro di 44 ore settimanali.

Tabelle retributive in vigore fino a maggio 2024

Le tabelle retributive non indicano lo stipendio mensile, ma la retribuzione posta a base di calcolo della retribuzione, alle quali vanno aggiunti eventuali scatti di anzianità.

La conseguenza è che le tabelle retributive valgono anche per i contratti a tempo parziale o part-time. Esprimono in tal senso la retribuzione spettante al lavoratore full-time, da riparametrare per i lavoratori part-time in base al minor orario di lavoro settimanale prestato.

Anche nel caso degli apprendisti di Imprese minori e Pubblici esercizi di III e IV categoria, nei primi 12 mesi dei 36 mesi, l'apprendista ha diritto all'80% della retribuzione tabellare del proprio livello di inquadramento. Nei successivi 12 mesi, ha diritto all'85% della retribuzione tabellare e negli ultimi 12 mesi al 90% della retribuzione tabellare. Poi una volta acquisito il livello di inquadramento, con la conversione a tempo indeterminato del rapporto, avrà diritto allo stipendio pieno al 100% relativo al proprio livello di inquadramento.

Altre disposizioni del CCNL Turismo

  • Orario di lavoro: 40 ore settimanali.
  • Ferie: 26 giorni lavorativi (6 gg. settimanali a prescindere dalla distribuzione dell’orario settimanale).
  • Conservazione del posto in caso di malattia: n. 180 gg.
  • Retribuzione durante la malattia: 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia, indennità a carico Inps del 50% dal 4° al 20° gg.
  • Congedo straordinario retribuito: In caso di comprovata disgrazia (coniuge, unione civile, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati) nonché nei casi di calamita naturali, congedo straordinario retribuito la cui durata sarà rapportata alle reali esigenze di assenza con un limite massimo di 5 giorni, in caso di grave infermità, dei familiari (regolamento L. 53, D.I. 21/7/2000 n.
  • Congedo parentale: La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato che non superi i sei mesi grazie al ricorso al congedo parentale.

Livelli di inquadramento

  • Quadro A: Risorse che hanno grande responsabilità in azienda. Definiscono gli obiettivi dell’attività e hanno potere decisionale, di coordinamento e di controllo.
  • Primo livello: Dipendenti che hanno funzioni ad elevato contenuto professionale.
  • Secondo livello: Soggetti che fanno parte di questo livello godono di autonomia operativa e di iniziativa con funzioni di coordinamento e controllo.
  • Quarto livello: Dipendenti che si occupano di specifiche mansioni di natura amministrativa, di vendita e tecnico-pratiche.
  • Quinto livello: Lavoratori che svolgono compiti esecutivi e sono in possesso di specifiche conoscenze.

TAG: #Turismo

Più utile per te: