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Scatti di Anzianità nel Turismo: Cosa Sono e Come Funzionano

Gli scatti di anzianità sono incrementi salariali, concessi automaticamente ai dipendenti in base alla loro anzianità di servizio, cioè in base al tempo che hanno lavorato per la stessa azienda. Questi aumenti periodici sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).

Si tratta di una forma di gratificazione per il dipendente, che viene incentivato a rimanere a lungo nello stesso ambiente lavorativo, migliorando continuativamente le proprie competenze ed abilità, e garantendo quindi una performance migliore.

Cosa Sono gli Scatti di Anzianità?

Il termine “scatti di anzianità” ci suggerisce già da solo il suo significato: si tratta infatti di piccoli aumenti di stipendio che scattano in automatico dopo un certo numero di anni di anzianità lavorativa.

Questi aumenti periodici sono decisi dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, la quale indica le condizioni e il numero massimo degli scatti cui il lavoratore ha diritto nel corso della propria relazione lavorativa con un’azienda.

Garantire gli scatti di anzianità ai propri lavoratori costituisce, per l’azienda, un investimento a lungo termine: essi sono, infatti, un incentivo a rimanere a lungo nello stesso ambiente lavorativo, migliorando continuativamente le proprie competenze, e garantendo quindi performance ottimali.

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Chi Ha Diritto agli Scatti di Anzianità?

Non tutti i lavoratori hanno automaticamente garantito il diritto agli scatti di anzianità: come si è già avuto modo di accennare, gli scatti di anzianità dipendono dal CCNL di riferimento. In linea generale, si può affermare che beneficia degli scatti di anzianità chi:

  • ha un contratto a tempo indeterminato;
  • ha un contratto a tempo determinato;
  • ha un contratto di lavoro subordinato.

Gli scatti di anzianità vengono conseguiti indipendentemente dalla modalità di prestazione del lavoro, che sia full-time o part-time: in questo caso vale il principio di proporzionalità, secondo il quale gli scatti in stipendio vengono calcolati sulla base della prestazione lavorativa.

È bene ricordare che gli scatti di anzianità spettano esclusivamente se il rapporto di lavoro è continuativo presso lo stesso datore di lavoro. In caso di riassunzione, gli scatti di anzianità maturati in precedenza non sono garantiti: il lavoratore avrà, in ogni caso, il diritto di chiedere l'applicazione dei precedenti scatti di anzianità al datore di lavoro.

Gli Scatti di Anzianità nel CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi

Gli scatti di anzianità nel contratto Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi sono disciplinati dall’art. 182 del CCNL.

Il nuovo CCNL è in vigore dal 1 gennaio 2018 e da allora, per i soli scatti di anzianità maturati successivamente e interamente dopo questa data, il conteggio andrà effettuato sulla base di sei scatti quadriennali anziché sei scatti triennali.

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Gli importi degli scatti di anzianità, in base al livello di inquadramento sono sempre gli stessi, quindi il nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi non cambia l'importo dello scatto ma la decorrenza della maturazione del successivo scatto, che passa da triennale a quadriennale, ma solo per i nuovi scatti dal 1/1/2018.

Il nuovo CCNL Turismo e Pubblici esercizi disciplina gli scatti di anzianità per i dipendenti del settore e stabilisce che gli scatti maturano ogni quattro anni di anzianità di servizio del lavoratore presso la stessa azienda o lo stesso gruppo aziendale, per un massimo di sei scatti quadriennali.

L’art. 182 del nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi stabilisce che “A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente Capo alla stessa società), salvo quanta diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal titolo X”.

E continua dicendo “Dall’1.1.2018, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di anzianità. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31.12.2017, resta valida la disciplina di cui all’art. 158 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010”.

Differenze tra CCNL Turismo 2018 e 2010

Quindi, nella prima parte, l’articolo del CCNL dedicato agli scatti di anzianità stabilisce che i dipendenti del comparto turismo pubblici esercizi assunti con il nuovo contratto in vigore dal 2018, hanno diritto a sei scatti quadriennali di anzianità, per il servizio prestato senza interruzione nella stessa azienda o gruppo aziendale.

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È necessario che il periodo di lavoro sia svolto nella stessa azienda o gruppo aziendale inteso come “il complesso di aziende facente Capo alla stessa società”.

Mentre per coloro i quali la decorrenza dello scatto era il 31 dicembre 2017 applicano ancora la disciplina del precedente CCNL turismo, salvo poi passare alla nuova disciplina prevista dal CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi per i successivi scatti.

Importi degli Scatti di Anzianità

L’art. 182 del CCNL Turismo Pubblici esercizi detta anche gli importi che spettano, in misura fissa, ai dipendenti del settore, ad ogni scatto di anzianità quadriennale.

Sempre l’art. 182 chiarisce, inoltre, che “In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati e calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso”.

Decorrenza e Maturazione degli Scatti di Anzianità

Come detto prima, dall’1.1.2018, quindi dall’entrata in vigore del CCNL, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di anzianità.

Mentre per li scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, si applica ancora la disciplina di cui all’art. 158 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010.

Esempio 1 maturazione scatti di anzianità: Lavoratore assunto l'1/1/2010. Ha maturato il primo scatto triennale ai sensi dell'art. 158 del CCNL Turismo dal 1/1/2013, il secondo scatto dal 1/1/2016, il terzo scatto è ancora triennale e matura dal 1/1/2019 secondo il vecchio CCNL. Il quarto scatto è quadriennale e matura dal 1/1/2023 e non dal 1/1/2022.

Esempio 2 maturazione scatti di anzianità: lavoratore assunto l'1/1/2018. Siccome la nuova disciplina, il nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi, per la parte degli scatti di anzianità è in vigore dal 1/1/2018, il lavoratore maturerà il primo scatto di anzianità quadriennale dal 1/1/2022.

Esempio 3 maturazione scatti di anzianità: lavoratore assunto il 30/11/2017. In questo caso la maturazione del primo scatto è secondo gli scatti di anzianità triennali del CCNL Turismo 2010, quindi il primo scatto di anzianità decorrerà dal 1/12/2020.

Scatti di anzianità e passaggio di livello: cosa accade

L’art. 182 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi stabilisce anche come comportarsi relativamente agli scatti di anzianità nel caso di passaggio di livello di un dipendente. Può infatti accadere che nell’arco dei 4 anni intercorrenti tra uno scatto di anzianità e l’altro, il dipendente sia premiato e passato ad un livello di inquadramento superiore.

Cosa accade in questo caso? La norma stabilisce che: “Nel caso in cui nel corso del quadriennio intercorrente tra l'uno e l’altro scatto siano intervenuti passaggi a Livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso”.

Quindi si applica subito lo scatto del livello di destinazione a seguito di passaggio di livello, ma senza liquidazione degli arretrati per il periodo antecedente all’aumento di livello.

Questo vuol dire ad esempio che se un lavoratore passa ad esempio dal livello 5° al livello 4° ed è stato assunto nel mese di gennaio 2010, con passaggio di livello nel mese di gennaio 2018, avrà ricevuto uno scatto triennale di 32,54 euro nel gennaio 2013, due scatti triennali di 32,54 euro a partire dal gennaio 2016 (quindi 65,08 euro al mese di scatti di anzianità). Dal mese di gennaio 2018 gli scatti di anzianità saranno ricalcolati in base al livello 4, con diritto a 33,05 euro anziché 32,54 euro. Quindi gli scatti di anzianità in corso al 1/1/2018 diventeranno da 65,08 euro a 66,10 euro. E per effetto della norma contenuta nel nuovo CCNL, il lavoratore maturerà un ulteriore scatto di anzianità triennale secondo il vecchio CCNL dal 1/1/2019, calcolato aggiungendo 33,05 euro ai 66,10 euro. E poi maturerà ulteriori scatti di anzianità quadriennali del nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi, dal 1/1/2023.

Come Verificare gli Scatti di Anzianità in Busta Paga

Abbiamo visto che gli scatti di anzianità si traducono in incrementi salariali, ovvero in somme che vanno ad aggiungersi al calcolo della retribuzione mensile del dipendente. Di conseguenza, la somma è indicata in busta paga, generalmente separata dallo stipendio base ed evidenziata come aumento salariale specifico.

Pertanto, è sufficiente controllare il cedolino ricevuto dal datore di lavoro: in particolare, nella parte alta della sezione che contiene le componenti fisse della retribuzione, accanto alla pagina base, c’è una voce chiamata “Scatti” o simili.

Gli scatti di anzianità variano in base al settore in cui si lavora e alle specifiche norme contrattuali che regolano il rapporto di lavoro. Tendenzialmente, gli scatti di anzianità nello stipendio oscillano da 7 a 10, con una maturazione che dipende dal settore produttivo e dal tipo di contratto.

Quando si Perdono gli Scatti di Anzianità?

Gli scatti di anzianità si perdono ogni volta che si cambia datore di lavoro. In questo caso, gli scatti di anzianità verranno ricalcolati partendo dalla data di assunzione presso il nuovo lavoro. Anche in caso di riassunzione non è garantito che vengano riconosciuti gli scatti di anzianità.

Ricapitolando, è possibile perdere gli scatti di anzianità nel caso in cui:

  • si cambi datore di lavoro;
  • si venga riassunti dallo stesso datore di lavoro;
  • si effettui un passaggio di qualifica.

Cosa Fare se gli Scatti di Anzianità non Vengono Versati?

Se controllando la busta paga, si nota che lo scatto non è stato aggiunto, il lavoratore ha diverse opzioni a disposizione per fare valere i propri diritti.

Come primo passo si può rivolgere alla Direzione Territoriale del Lavoro, lo stesso ente che si occupa anche di verificare le situazioni in cui lo stipendio non viene pagato. Le organizzazioni sindacali, inoltre, possono essere molto utili.

L’ultima opzione è rappresentata dal contenzioso giudiziario, cioè la classica causa in tribunale, durante la quale il dipendente avrà il compito di provare il rapporto di lavoro e lo scatto che gli spetta.

E’ necessario sapere che il diritto agli aumenti periodici di anzianità va in prescrizione dopo 10 anni. Ciò significa che non sarà possibile recuperare i soldi relativi ai periodi precedenti.

Gli Scatti di Anzianità nei Diversi Settori

È opportuno ribadire e sottolineare come la procedura che riguarda gli scatti di anzianità vari a seconda del settore di appartenenza e del CCNL di riferimento. Inoltre ogni settore, e quindi ogni CCNL, prevede un numero massimo ai scatti, ad esempio:

  • Commercio: massimo 10 scatti che maturano dopo 3 anni di appartenenza alla medesima qualifica;
  • Industria: maturano dopo 2 anni nella stessa qualifica;
  • Terziario: massimo 10 scatti con maturazione ogni 3 anni;
  • Tessile e abbigliamento: maturano ogni 2 anni e possono essere al massimo 4;
  • Turismo: massimo 6 scatti con maturazione triennale;
  • Metalmeccanici: massimo 5 con maturazione biennale;

Anche le assenze dal lavoro (per malattia, infortunio, ferie, maternità, ecc..) possono influire sulla maturazione degli scatti di anzianità; ciò accade in alcuni settori, nei quali la maturazione avviene solo a fronte dell'effettiva prestazione lavorativa dell'impiegato. Altri contratti invece prevedono che la maturazione avvenga anche durante le assenze dal lavoro per le motivazioni sopraindicate.

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