Definizione del Visto Schengen in Italia
Il visto è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico - consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.
Tipologie di Visto
Possono essere rilasciati diversi tipi di visto:
- Visti Uniformi (VSU): Consentono al titolare di circolare nell'intero territorio degli Stati membri.
- Visti con Validità Territoriale Limitata (VTL): Consentono al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri.
- Visti di Transito Aeroportuale (VTA): Consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.
- Visti Nazionali (VN): Consentono l'ingresso per il soggiorno di lungo periodo nello Stato che ha emesso il visto, ma consentono al titolare anche l'utilizzo per l'ingresso e la circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180.
L’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni) figura nel Regolamento (UE) n. 1806/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. Nello stesso Regolamento è anche presente l'elenco degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni).
Il Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso, n.
Visto di Transito Aeroportuale (VTA)
Questo visto consente ad uno straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza accedere al territorio della parte contraente Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali.
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Sono soggetti a questo tipo di visto i cittadini dei paesi che figurano all'Allegato n. Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale sono disciplinate nella parte III dell'allegato n.
Visto per Soggiorno di Breve Durata o di Viaggio
Questo visto consente ad uno straniero di richiedere l'ingresso con fini non migratori nel territorio delle parti contraenti per un soggiorno ininterrotto o per vari soggiorni successivi, per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non sia superiore a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso.
Per taluni stranieri che, ad esempio, per motivi di lavoro debbono recarsi frequentemente in una o più parti contraenti, il visto per soggiorno di breve durata può essere rilasciato per soggiorni multipli di durata totale non superiore a tre mesi per semestre. La validità può essere di un anno o, per determinate categorie di persone e in via eccezionale, superiore ad un anno.
Visto Collettivo
Ai fini del rilascio del visto collettivo, il gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 50 persone.
Visto a Validità Territoriale Limitata (VTL)
Visto di una parte contraente apposto in via eccezionale su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera nei casi in cui si consenta soltanto il soggiorno nel territorio nazionale di una o più parti contraenti e che prevede che l'ingresso e l'uscita siano effettuati unicamente attraverso il territorio di questa o di queste parti contraenti.
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Competenza al Rilascio
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Determinazione della Parte Contraente Responsabile
La rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria, ricevuta la domanda, determina la parte contraente di destinazione principale, caso per caso, tenendo conto, nel corso di questa valutazione, dell'insieme degli elementi di fatto, e in particolare: la finalità del viaggio, l'itinerario e la durata del soggiorno o dei soggiorni.
Qualora non esista in un paese una rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della parte contraente competente il visto uniforme può essere rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della parte contraente che rappresenti gli interessi della parte contraente responsabile. Il rilascio è effettuato per conto e previa autorizzazione della parte contraente rappresentata, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali.
- Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare.
- Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta.
- Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti.
- In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alla rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per rappresentanza diplomatica o consolare).
- Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti.
- La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti.
Procedura di Richiesta
Lo straniero deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali.
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Lo straniero che richiede il visto deve rivolgersi personalmente alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine o di residenza, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.
Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
- la finalità del viaggio;
- i mezzi di trasporto e di ritorno;
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
- le condizioni di alloggio;
- la documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede.
La rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria che esamina la domanda dovrà chiedere autorizzazione, consultare o notificare previamente all'autorità consolare centrale la decisione che prevede di adottare secondo i casi, le modalità e i termini previsti dalla legislazione o dalla prassi interne.
La rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda dovrà chiedere l'autorizzazione della propria autorità centrale che, dal canto suo, dovrà trasmettere la domanda alle autorità centrali competenti di una o più altre parti contraenti.
Condizioni per il Rilascio
I visti uniformi possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di ingresso previste agli articoli 15 e 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
L'ingresso nel territorio delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali.
I visti con validità territoriale limitata possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11.2, 14.1 e 16 combinato a 5.2.
Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle parti contraenti.
Aspetti Fondamentali nell'Esame della Domanda
Non si deve dimenticare che nel corso dell'esame della domanda di visto è necessario tener conto di alcuni aspetti fondamentali: la sicurezza delle parti contraenti, la lotta contro l'immigrazione illegale, nonché altri aspetti relativi alle relazioni internazionali.
Costi e Termini di Rilascio
Il visto di ingresso in Italia ha costi variabili in base alla tipologia di visto che viene richiesto.
Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto.
Il termine di rilascio è di 40 giorni per i visti richiesti per lavoro subordinato, e ha validità 6 mesi; da 10 a 20 giorni per lavoro stagionale, con validità da 20 giorni a 9 mesi; e 120 giorni per lavoro autonomo con validità di 180 giorni dalla data del rilascio.
Il visto di ingresso può anche essere negato e l’eventuale diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Visti e Permessi di Soggiorno
I Visti Schengen NON conducono all’ottenimento di un permesso di soggiorno.
Con un certo grado di approssimazione, possiamo dire che ad ogni tipo di Visto Nazionale corrisponde un diverso tipo di permesso di soggiorno. Infatti, come spiegato in precedenza, ottenere un Visto Nazionale è il passo preliminare necessario prima di richiedere il relativo permesso di soggiorno.
Ad eccezione di alcuni casi (come il permesso di studio), tutti i permessi di soggiorno costituiscono un punto di partenza per poter ottenere il permesso di soggiorno c.d.
Tutti i permessi di soggiorno, con l’eccezione parziale del permesso di soggiorno di lungo periodo (noto anche come “permanente”), sono per definizione temporanei.
Tipologie di Permessi di Soggiorno Temporanei
- Visto/Permesso di lavoro: Il permesso di soggiorno temporaneo iniziale per motivi di lavoro di solito viene concesso per una durata corrispondente al contratto di lavoro o all’offerta di lavoro, di solito fino a due anni.
- Visto/Permesso di lavoro stagionale: Il permesso di soggiorno temporaneo iniziale per lavoro stagionale di solito viene concesso per un periodo specifico, corrispondente al contratto di lavoro stagionale.
- Visto/Permesso di studio: Il permesso di soggiorno temporaneo iniziale per motivi di studio viene generalmente rilasciato per la durata del programma di studio, con una validità massima di un anno.
- Visto/Permesso per ricongiungimento familiare: La validità del permesso di soggiorno temporaneo per il ricongiungimento familiare è di solito legata alla validità del permesso di soggiorno del familiare che sponsorizza. Viene emesso per un massimo di due anni quando il sponsor è un cittadino non-UE; 5 anni quando il sponsor è un cittadino dell’UE già residente in Italia.
- Visto/Permesso per investimenti: Questi permessi di soggiorno si basano sugli investimenti, sono il “Visto per Investitori” o il “Visto per Start-up” e vengono concessi per un periodo iniziale di due anni.
In generale, è possibile rinnovare il permesso di soggiorno quando si soddisfano ancora i requisiti per il primo rilascio del permesso.
Ad eccezione di quanto sopra detto, esiste un tipo di permesso di soggiorno, per “Residenza Elettiva”, che obbliga il titolare a “eleggere” l’Italia come il luogo di propria principale residenza. Questo permesso di soggiorno può essere richiesto da persone che possono vivere in Italia senza lavorare facendo affidamento sul proprio reddito c.d.
Il permesso di soggiorno permanente, tecnicamente chiamato “Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo”, viene rilasciato a coloro che risiedono legalmente in Italia in modo continuativo per almeno cinque anni, possono dimostrare un reddito minimo di circa 6000 euro all’anno e conoscenza della lingua italiana (il livello minimo richiesto è A2).
Requisiti Generali per l'Ingresso in Italia
L’ingresso nel territorio italiano dei cittadini stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto al cittadino straniero non comunitario che:
- si presenti attraverso un valico di frontiera;
- sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
- disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);
- sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
- non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);
- non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Il cittadino straniero non comunitario già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio - studio/formazione.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.
Tipologie di Visto d'Ingresso
Esistono tre tipologie di visti di ingresso:
- Il visto di ingresso per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni) rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero che consente l’accesso sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen e assume la denominazione di “Visto Schengen Uniforme” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
- Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero che consente l’accesso per soggiorni di lunga durata solamente nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e assume la denominazione di “Visto Nazionale” (VN). Analogamente, il VN purché in corso di validità consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.
- Il visto di ingresso per breve o lungo soggiorno, valido soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen e assume la denominazione di “Visto a Validità Territoriale Limitata” (VTL). Tale tipologia di visto costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU o VN, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Categorie Informative del Visto
Il visto possiede delle categorie informative. La tipologia di visto (TIPO DI VISTO) è così categorizzata:
- Transito Aeroportuale (tipo A);
- Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C;
- Soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi;
- Visto per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionale” (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen che abbia rilasciato il visto e per la circolazione fino a 90 giorni negli altri stati Schengen.
Il visto possiede tre parametri fondamentali:
- tipologia di ingresso (VALIDO PER): l’ingresso può essere solo per uno stato europeo o per l’intera area Schengen
- validità (DAL, AL): il periodo durante il quale si può utilizzare il visto per fare uno o più ingressi, di solito è di tre mesi, sei mesi, 12 mesi
- durata (DURATA DEL SOGGIORNO): è il numero di giorni massimo di permanenza sul territorio nazionale, all’interno dei quali ci possono essere 90gg di turismo in Europa, se il visto è valido per l’Area Schengen, il numero di giorni è inferiore od uguale alla validità del visto, ad esempio un visto turistico può avere validità 6 mesi, ma permanenza massima di 90 giorni. Il numero di giorni di permaNenza parte nel computo dal primo ingresso.
Il visto può essere ad ingresso multiplo o singolo (NUMERO DI INGRESSI), l’ingresso singolo è utilizzabile una sola volta, il multiplo permette di entrare ed uscire dal territorio nazionale più volte fino ad esaurimento dei giorni di permanenza sul territorio o fino alla scadenza del visto.
Sul visto (ANNOTAZIONI) è indicata la motivazione del visto di ingresso.
Riforma del Codice dei Visti
Il 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificato il regolamento (CE) n. 810/2009. Il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. I viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio.
Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen.
Il visto Schengen è concesso sotto forma di un adesivo apposto su un passaporto , un documento di viaggio o un altro documento valido che dà diritto al titolare di attraversare la frontiera.
Possesso di un visto Schengen non conferisce un diritto automatico di ingresso.
Il breve soggiorno è il più comune dei visti Schengen. Essa autorizza viaggiatori, soggetti all'obbligo del visto, ad entrare nei territori dei 25 Stati Schengen , la cui durata non sia superiore a tre mesi (90 giorni) in ogni semestre dalla data di primo ingresso nello spazio Schengen.
L'unico visto di ingresso che permette il soggiorno ininterrotto la cui durata non superi il numero di giorni indicato sul visto, 90 giorni sono il massimo di giorni che possono essere accordati.
Il visto multiplo consente diversi soggiorni sul territorio di uno o più Stati Schengen, a condizione che la lunghezza totale delle visite non sia superiore a 90 giorni ogni semestre a decorrere dalla data del primo ingresso.
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