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Lo Spazio Schengen: Condizioni di Ingresso e Visti

Lo spazio Schengen è una zona di libera circolazione delle persone dove i 25 Stati membri hanno abolito i controlli sulle persone all'attraversamento delle loro frontiere interne, in conformità con la convenzione di Schengen del 14 giugno 1985.

I controlli sulle persone sono effettuati solo al momento dell'attraversamento della frontiera esterna di uno Stato membro, che agisce per conto di tutti gli altri Stati dell'area Schengen.

Requisiti per l'Ingresso nello Spazio Schengen

Per essere consentito l'ingresso nello spazio Schengen, i cittadini dello Spazio economico europeo (SEE) devono presentare una carta d'identità valida oppure un passaporto meno di cinque anni. I cittadini non-SEE devono anche produrre i documenti necessari per l’ottenimento del visto per l’Italia, che giustifichino lo scopo e le condizioni della loro visita.

Inoltre, devono disporre di fondi sufficienti sia per la durata del loro soggiorno. Per i non-SEE terzi che sono soggetti all'obbligo del visto in base alla loro nazionalità, il visto deve specificare la durata del soggiorno autorizzato, che non può essere superiore a 90 giorni nell’arco di un semestre.

In entrambi i casi, l'ingresso o il transito di un non-SEE viaggiatore nello spazio Schengen si materializza tramite il timbro sul passaporto per determinare il punto di partenza del soggiorno autorizzato. Se il documento di viaggio non reca il timbro d'ingresso, le autorità possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno.

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Visto di Transito e Transito Aeroportuale

Il visto di transito permette ai viaggiatori che si recano da un non-Stato Schengen ad un altro non-Schengen Stato per passare attraverso i territori degli Stati Schengen. Questo visto può essere rilasciato per uno o vari transiti. La lunghezza del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario ai fini del transito.

Un visto di transito aeroportuale è richiesto da alcuni viaggiatori di passare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza entrare nel territorio nazionale del paese interessato, durante una sosta o di trasferimento tra due fasi di un volo internazionale.

Sono membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una Parte contraente della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale.

Visto Schengen: Cos'è e Come Funziona

Il visto Schengen è concesso sotto forma di adesivo (“vignetta”) apposto sul passaporto, su un documento di viaggio o qualsiasi altro documento valido che dia al titolare il diritto di attraversare il confine tra i paesi dello Spazio Schengen. Essere in possesso di un visto Schengen non conferisce automaticamente il diritto di ingresso.

Con un visto Schengen, è possibile entrare in un paese e viaggiare liberamente in tutto lo Spazio Schengen. Il visto Schengen consente al titolare di circolare liberamente all’interno dello Spazio Schengen per un soggiorno massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni.

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Lo Stato membro dell’Unione Europea, Cipro, non è ancora un membro a pieno titolo dello spazio Schengen. I controlli alle frontiere tra Cipro e gli attuali membri dello spazio Schengen devono essere mantenuti fino a quando il Consiglio dell’Unione Europea decide che le condizioni per abolire i controlli alle frontiere interne siano soddisfacenti.

Tuttavia, Cipro considera il visto Schengen, così come permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati membri dell’UE, come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini di un transito che non superi i 5 giorni.

Eccezioni e Deroghe

Esiste una serie limitata di deroghe ed eccezioni per specifiche categorie di persone, in particolare per motivi di diritto internazionale o consuetudini. * I titolari di passaporto biometrico sono esenti dall'obbligo del visto.

Il visto nazionale di lunga durata (tipo D) è valido per un soggiorno o una permanenza maggiore a 90 giorni nel paese che ha rilasciato il visto.

Controllo del Passaporto

Assicurarsi che il passaporto sia in buone condizioni e non risulti alterato. Controllare che la pellicola laminata trasparente che protegge la foto all’interno del passaporto non sia in qualche modo manomessa.

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Come Richiedere un Visto

È possibile presentare la propria domanda di visto a partire da 60 giorni prima della data di partenza. Per richiedere un visto bisogna prima registrarsi sul sito internet di TLScontact, e quindi seguire le indicazioni fornite.

Al fine di preparare tutti i documenti necessari per richiedere un visto, si consiglia di visitare il sito TLScontact per ottenere una lista personalizzata dei documenti richiesti, a seconda del motivo del vostro soggiorno in Italia. Una lettera d'invito è sempre richiesta.

L’Ambasciata potrebbe richiedere ulteriori documenti o informazioni, in base alla vostra situazione personale, anche a seguito della presentazione della domanda di visto presso TLScontact. Un'assicurazione di viaggio conforme al 100% ai requisiti di Schengen è obbligatoria per la sua domanda di visto.

TLScontact offre un servizio di corriere espresso che consente di ricevere il passaporto direttamente a casa o in ufficio. L'indirizzo del destinatario e le informazioni per questo servizio devono essere compilati dal richiedente o dal rappresentante durante l'appuntamento di presentazione della domanda. Una volta inviata la domanda, non è possibile apportare modifiche all'indirizzo e alle informazioni del destinatario.

Se i tuoi documenti ti vengono rispediti tramite corriere, verranno spediti entro 24 ore lavorative.

Condizioni per l’Ingresso degli Stranieri in Italia

L’ingresso in Italia di stranieri provenienti dall’esterno dello spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:

  1. Si presenti attraverso un valico di frontiera.
  2. Sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto dal Governo italiano per l’attraversamento delle frontiere. Tale documento deve consentire al titolare, in qualsiasi momento, il libero rientro nel Paese di rilascio.
  3. Disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto e alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo. È esentato da tale dimostrazione lo straniero già residente nel territorio di una delle Parti contraenti e munito di regolare autorizzazione di soggiorno.
  4. Ove prescritto, sia munito di valido visto d’ingresso o di transito.

Passaporti e Altri Documenti di Viaggio Equivalenti

Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere da tutte le Parti contraenti. Il passaporto è il documento, internazionalmente riconosciuto, che abilita il titolare a recarsi da un Paese all’altro.

Tipi di Visto

Il visto è una autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico. Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri “diritto” all’ottenimento del visto, ma tutt’al più un semplice “interesse legittimo”.

Il visto non garantisce in assoluto l’ingresso, poiché l’Autorità di frontiera può sempre respingere lo straniero, se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Ogni “straniero” che entri legalmente in Italia - sia esente da obbligo di visto che soggetto a visto - è tenuto a dichiarare la sua presenza nel territorio nazionale alla Questura della Provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dalla data dell’ingresso e ad avanzare contestuale richiesta di un “permesso di soggiorno”, che è il solo titolo che legittima il soggiorno dello straniero nel nostro territorio per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati nell’eventuale visto.

Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo (su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.

Categorie di Visti

I visti si dividono in 3 grandi categorie:

  • Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell’insieme delle Parti contraenti;
  • Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di altri Stati Schengen;
  • Visti per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionali” (VN): validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono chiamati “nazionali” perché rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alla propria legislazione e sono rilasciati solo in forma di visti individuali.

N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli “stranieri” devono sempre munirsi di visto, anche se siano cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno (salvo rare eccezioni).

Tipologie di Visto d’Ingresso

Si anticipano le tipologie dei visto d’ingresso introdotte con il sopra citato decreto interministeriale:

  • adozione (VN)
  • affari (VSU)
  • cure mediche (VSU o VN)
  • diplomatico (VN)
  • familiare al seguito (VN)
  • gara sportiva (VSU)
  • inserimento nel mercato del lavoro (VN)
  • invito (VSU)
  • missione (VSU o VN)
  • motivi religiosi (VSU o VN)
  • ricongiungimento familiare (VN)
  • studio (VSU o VN)
  • transito aeroportuale (VTL)
  • transito (VSU)
  • trasporto (VSU)
  • turismo (VSU)
  • vacanze-lavoro (VN)

Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18 anni (per i minori la richiesta deve essere sempre avanzata da un maggiorenne ed accompagnata dall’assenso di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale), per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di viaggio.

La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato da una foto formato tessera.

Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza di persona, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, nella misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa.

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