Separazione Coniugi Stranieri: Legge Applicabile e Requisiti
I rapporti patrimoniali tra coniugi nell’ambito del diritto internazionale privato sono disciplinati dall’art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218.
Articolo 30 della Legge 218/1995
L'art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218, rubricato "Rapporti patrimoniali tra coniugi", stabilisce che:
- "I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali."
- La legge di riforma del diritto internazionale privato ha introdotto la possibilità che i coniugi scelgano convenzionalmente la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, a condizione che vi sia un rapporto di connessione determinato dalla cittadinanza o residenza di almeno uno di essi.
La norma in esame (articolo 30 comma 1 e 2) non si pone in contrasto con quella di cui all'articolo 161 cod. civ. L’art. 30 L. 218/1995, ricorrendone i presupposti, può consentire ai coniugi - limitatamente ai loro rapporti patrimoniali - di sottrarsi alla legge italiana e dunque anche all'art. 162 cod. civ.
La Forma dell’Accordo di Scelta della Legge Applicabile
La forma dell’accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218) è un aspetto cruciale. A questo punto occorre chiedersi quale debba essere la forma dell’accordo di scelta ex art. 30.
Si distinguono due orientamenti principali:
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- Orientamento A: Il requisito di forma è disciplinato dall’art. 13 secondo comma lett. a) della legge 218/1995. La forma necessaria - e sufficiente - sarebbe, dunque, quella scritta (“...possono tuttavia convenire per iscritto...”).
- Orientamento B: Il requisito di forma è disciplinato dall’art. 13 secondo comma lett. b) della legge 218/1995.
Secondo altro orientamento, la legge scelta o quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato, alle quali il secondo comma dell’art. 13 della legge 218/1995 fa riferimento, disciplinano anche la validità formale dell’accordo di scelta. Da un punto di vista letterale, “il termine “validità” adoperato dal secondo comma dell’art. 13 della legge 218/1995 sembra riferirsi tanto alla forma che alla sostanza”.
In definitiva, il primo comma dell’art. 30 inibisce l'applicazione del criterio di collegamento (stabilito all’art. 29). Il secondo comma dell’art. 30 esclude l'applicazione dell'istituto del rinvio (art. 13 secondo comma lett. A).
Requisiti di Validità
Per quanto attiene ai requisiti di validità, formale e sostanziale della convenzione matrimoniale, essi sono disciplinati dalla legge regolatrice dei rapporti patrimoniali dei coniugi (individuata ai sensi degli articoli 29 e 30 e tenuto conto dell'eventuale rinvio ex art. 13 della legge 218/1995). La legge regolatrice della sostanza e della forma della convenzione, pertanto, sarà quella scelta dai coniugi ai sensi dell'art. 30 della legge 218/1995.
Infatti, mentre di regola la capacità di agire è regolata dalla legge nazionale (art. 23, primo comma, prima parte); per le convenzioni matrimoniali, invece, secondo la prevalente dottrina, valgono le condizioni speciali di capacità di agire (art. 23, secondo comma). Pertanto, ipotizzando che uno dei coniugi sia un cittadino italiano minorenne ammesso a contrarre matrimonio, se all’accordo di scelta non si applicassero le regole formali e sostanziali delle convenzioni matrimoniali, questi potrebbe stipulare una convenzione matrimoniale ai sensi dell’art.165 c.c.
Opponibilità ai Terzi del Regime Patrimoniale Straniero
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. A tutela della circolazione dei beni immobili, la seconda parte del terzo comma dell'art. 30 prevede che restano salve, in materia di diritti reali immobiliari, le forme di pubblicità previste dalla legge del luogo in cui i beni sono situati.
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L’art. 64, della legge 218 del 1995, possiamo trovare elencati i casi in cui, in Italia, è possibile riconoscere una sentenza straniera senza sviluppare ulteriori provvedimenti. Infatti, secondo il diritto privato internazionale italiano, si qualificano come tali le seguenti circostanze in cui:
- il giudice avrebbe potuto decidere del caso ugualmente secondo l’ordinamento italiano
- i diritti della difesa (per informazione) sono stati rispettati
- si sono costituite secondo la legge del luogo le parti coinvolte
- è passata in giudicato secondo i requisiti del paese che l’ha pronunciata
- non si verifica alcuna contraddizione un’altra sentenza pronunciata da un giudice italiano e passata in giudicato
- non è in corso in Italia un processo per il medesimo motivo tra le medesime parti che sia iniziato prima di quello straniero
- non produce effetti contrari all’ordine pubblico
D.P.R. 396/2000 e Pubblicità del Regime Patrimoniale
Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396), agli articoli 19, 64 e 69 ha introdotto tre norme che ampliano notevolmente le possibilità per i coniugi stranieri di rendere opponibile ai terzi il loro regime patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell’articolo 30 della L. 218/1995.
- L’art. 19 del citato D.P.R. prevede che, una volta che i coniugi stranieri - di cui almeno uno sia residente in Italia - abbiano ottenuto la trascrizione del loro matrimonio presso i registri di stato civile, si viene a determinare una pubblicità.
- L’art. 64 consente ai coniugi di inserire nell’atto di matrimonio la scelta, contemporaneamente fatta, della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
- L’art. 69, primo comma, lettera b), tra l’altro, prevede l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, oltre che delle convenzioni matrimoniali e delle relative modificazioni, anche della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Del resto una situazione analoga si ha anche nell'ipotesi di simulazione delle convenzioni matrimoniali, disciplinata dall'articolo 164 codice civile. Qualora l'accordo di scelta, sia riconducibile alla categoria delle convenzioni matrimoniali, potrebbe essere autonomamente trascritto unitamente all'atto di acquisto (come, ad esempio, nel nostro ordinamento avviene per le convenzioni ex art. 179 c.c.).
Giurisdizione e Legge Applicabile nei Procedimenti di Famiglia
Nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali si deve prima individuare il giudice competente, secondo i criteri dettati dall’art. 3 del Regolamento Ue n. 2201/2003. Nel caso dell’ordinamento italiano trattasi della legge 31 maggio 1995, n. 218 e successiva modifica del 21 giugno 2012, secondo i criteri indicati nel Regolamento Ue n. 1259/2010.
Regolamento Roma III
In Italia, la normativa di riferimento in materia di legge applicabile alla separazione e al divorzio che presentano elementi di estraneità è costituita dal Regolamento UE 1259/2010, cd. Roma III.
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L’art. 5 del Regolamento Roma III stabilisce che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, purché si tratti:
- della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi;
- della legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
- della legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
- della legge del foro.
Divorzio senza Separazione
Il rilievo attribuito dall’art. 5 del regolamento Roma III alla volontà delle parti ai fini della individuazione della legge applicabile allo scioglimento del matrimonio fa sì che, queste ultime, anche in Italia - qualora siano soddisfatti i criteri di collegamento da tale disposizione indicati - possano optare per l’applicazione di una normativa sostanziale che esclude lo step della separazione.
Momento della Scelta di Legge Applicabile e Riforma Cartabia
L’art. 5, ai suoi paragrafi 2 e 3 del Regolamento Roma III, prevede che l’accordo sulla legge applicabile ai giudizi di separazione o di scioglimento del matrimonio possa essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
La Riforma Cartabia ha colmato la lacuna legislativa interna, intervenendo sul testo dell’art. 31 della legge n. 218 del 1995 ed introducendovi un secondo comma, il quale prevede che “le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Roma III, mediante scrittura privata”.
Ad oggi è dunque l’udienza di comparizione delle parti nei giudizi di separazione o divorzio, così come indicata dall’art. 31, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, l’ultimo momento utile per poter designare di comune accordo la legge applicabile alla separazione o al divorzio nel corso del giudizio (indifferentemente di natura consensuale o meno).
Conclusioni
La materia della separazione e del divorzio tra coniugi di diversa nazionalità o residenti all'estero è complessa e richiede un'attenta valutazione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali. La possibilità di scegliere la legge applicabile rappresenta un'importante opportunità per i coniugi, ma è fondamentale che tale scelta sia consapevole e informata, al fine di tutelare al meglio i propri interessi.
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