Separazione Consensuale per Procura presso il Consolato Italiano
La separazione consensuale per procura è uno strumento utile quando uno dei coniugi risiede all'estero e non può essere presente di persona in Italia per la procedura di separazione o divorzio.
Cos'è la Procura e Come Funziona?
La procura è un negozio unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo, disciplinata dall’art. 1392 del Codice Civile. Può essere generale, riferita a una serie di atti di ordinaria amministrazione, o speciale, relativa a un unico e determinato atto. Nel caso di separazione o divorzio per procura, il coniuge rappresentato conferisce una procura a un rappresentante affinché agisca in sua vece.
Questo strumento è particolarmente utile per gli italiani che si sono trasferiti all'estero, magari anche prima della separazione, e necessitano di regolarizzare la loro posizione senza la collaborazione dell'ex coniuge. Si può procedere con una procura quando, oltre a ragioni economiche, ci sono anche motivi di salute che rendono difficoltoso il viaggio in Italia.
Matrimonio per Procura: Un'Analogia Utile
In giurisprudenza, il "divorzio per procura" è stato ammesso sulla base dell'applicazione analogica delle disposizioni che consentono il matrimonio per procura, disciplinato dall'art. 111 c.c.
L’art. 111 c.c. statuisce: “i militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. Per poter procedere al matrimonio per procura occorre chiedere, con ricorso, l’autorizzazione del Tribunale. Riguardo alla procura, essa deve essere concessa per atto pubblico (art.
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Un importante precedente del Tribunale di Verona ha stabilito che, qualora i coniugi intendano proporre ricorso congiunto di divorzio e uno dei due sia impossibilitato a comparire, il tribunale può autorizzare il coniuge impedito a farsi rappresentare da un procuratore speciale, in applicazione analogica di quanto previsto per il matrimonio per procura.
Come Ottenere la Procura Consolare
Il coniuge che si trova all'estero deve rilasciare la procura speciale tramite le autorità consolari italiane nel paese di residenza. La procura deve contenere il testo integrale del ricorso.
Passaggi chiave:
- Contattare un avvocato con studio in Italia e chiedere la disponibilità a rappresentare il coniuge nella separazione legale.
- Preparare il testo del ricorso per separazione consensuale, includendo le condizioni economico-patrimoniali dell'accordo.
- Recarsi presso il consolato italiano per rilasciare la procura speciale all'avvocato, allegando il testo del ricorso.
Documenti Necessari
- Documento d'identità valido del coniuge residente all'estero.
- Testo integrale del ricorso per separazione consensuale.
- Eventuali altri documenti richiesti dal consolato (è consigliabile verificare in anticipo con il consolato stesso).
Validità Legale della Procura
Per la validità della procura, vige il principio del parallelismo della forma: l’art. 1392 c.c. richiede la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere. Questo principio è mitigato per le procure provenienti dall’estero dall’art. 60 della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo cui "L’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere”.
La firma deve essere apposta in presenza dell'autorità che autentica la procura. Con la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, è stata introdotta l’Apostille, che verifica l’autenticità della firma e la qualità del firmatario, facilitando il riconoscimento del documento negli Stati aderenti alla Convenzione.
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Aspetti Pratici e Giurisprudenziali
Nel caso proposto al Tribunale di Milano, una coppia di coniugi, di cui uno milanese e l’altro cinese, separati in sede giudiziale, aveva deciso di procedere con la pratica di divorzio e, a tal fine, il marito, che si trovava in Cina ed era impossibilitato a tornare in Italia rilasciava una procura consolare ad un procuratore speciale. L’Ufficiale di Stato Civile dinanzi al quale la dichiarazione doveva essere effettuata (in quanto si trattava di divorzio consensuale), si rifiutava di procedervi, data l’assenza del marito alla lettura dell’atto consensuale di divorzio.
Ebbene, il Tribunale, nel richiamato Decreto, ha chiarito che la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale per procura sia assolutamente garantita dal nostro Ordinamento per una serie di motivazioni: 1) innanzi tutto facendo riferimento agli intenti del legislatore degli ultimi anni, volti proprio a favorire lo scioglimento del vincolo matrimoniale; 2) in secondo luogo, alla luce dell’art. 111, comma 3, c.c., nel quale è stabilito che si possa contrarre matrimonio per procura e, pertanto, analogicamente, lo stesso può anche essere sciolto nelle medesime modalità; 3) da ultimo, è proprio l’art. 4, n. 7, della L. 898/70 che prevede che “i coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore”.
Separazione e Divorzio: Legge Applicabile e Foro Competente
L’Unione Europea ha attuato la cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Il Regolamento UE numero 1259 del 2010 ha fissato nuove regole di diritto internazionale in materia. La legge generalmente applicabile è quella del paese dove i coniugi hanno la residenza abituale.
La disciplina in ordine alla legge applicabile per la separazione giudiziale o il divorzio giudiziale lascia molto spazio alla scelta dei coniugi, che è privilegiata. L’articolo 5 prevede la possibilità per i coniugi di scegliere di comune accordo dove separarsi e secondo quale disciplina.
Indipendentemente dal luogo in cui abbia avuto seguito il procedimento di separazione o divorzio, sarà importante per i coniugi dare comunicazione formale al Comune o all’autorità competente in Italia e nel luogo di residenza, sull’avvenuto divorzio o separazione. L’esito del procedimento dovrà essere annotato ai margini dell’atto di matrimonio.
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Il Regolamento dell’Unione Europea numero 2201 del 2003 ha reso uniforme l’utilizzo dei provvedimenti di separazione e divorzio nell’Unione Europea. Ciò rende, ad esempio, un provvedimento di separazione o divorzio di un Tribunale italiano agevolmente utilizzabile in un altro Paese dell’Unione Europea, grazie al modello standard la cui emissione sarà da richiedere al Paese dove si è svolto il procedimento di separazione o divorzio.
Tabella Riassuntiva dei Passaggi Chiave
Passo | Descrizione |
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1 | Contattare un avvocato in Italia |
2 | Preparare il ricorso per separazione consensuale |
3 | Rilasciare la procura speciale presso il consolato italiano |
4 | L'avvocato rappresenta il coniuge in tribunale |
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