Separazione dei Beni e Regime Patrimoniale degli Stranieri in Italia
Il regime patrimoniale è l’insieme di regole che disciplinano la proprietà e le modalità di amministrazione dei beni acquistati da due persone sposate tra loro mentre dura il matrimonio ed quando il matrimonio si scioglie per qualsiasi ragione (morte, divorzio). In altre parole, il regime patrimoniale indica i diritti che ciascuno dei coniugi ha sui beni acquistati (dall’uno o dall’altro coniuge, o da entrambi) durante il matrimonio, sia per il periodo in cui il matrimonio sussiste, sia per il caso di scioglimento.
Regimi Patrimoniali in Italia
In Italia il regime “normale” che si stabilisce tra due persone sposate (a meno che non facciano una diversa espressa scelta) è la “comunione legale” dei beni. I coniugi possono però scegliere la “separazione dei beni” (da non confondersi con la “separazione legale” dei coniugi), oppure un regime di comunione ma con delle regole particolari (“comunione convenzionale”). La scelta influisce sia sulla possibilità di vendere o ipotecare il bene senza il consenso dell’altro coniuge, sia sulle regole per la divisione dei beni in caso di scioglimento del matrimonio.
Diritto applicabile ai cittadini stranieri
In base all’art. 30 della legge 218/95, anche i cittadini stranieri residenti in Italia possono scegliere uno dei regimi patrimoniali previsti dalla legge italiana , e questo può facilitare il loro inserimento nella vita comune in Italia. Non capita raramente che cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio all’estero trascritto in Italia, intendano separarsi e divorziare avendo stabilito la propria residenza in Italia.
Le prime domande che si pongono sono: è valida una procedura svolta in Italia? La separazione o il divorzio saranno riconosciuti anche nei Paesi d’origine della coppia? Il testo ha dato esecuzione alla “cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale“. L’articolo 5 prevede infatti che i cittadini stranieri residenti in Italia possano stabilire come attivare il procedimento di separazione giudiziale o divorzio giudiziale, scegliendo la legge di quale Paese applicare. Lo stesso vale anche nella circostanza in cui i coniugi scelgano un procedimento consensuale stragiudiziale con negoziazione assistita.
Diversa è invece la disciplina in ordine alla legge applicabile in tema di regime patrimoniale e rapporti patrimoniali fra coniugi. Facciamo l’esempio di una coppia di stranieri che contragga matrimonio all’estero, lì vivendo per qualche anno anche dopo il matrimonio, scegliendo il regime patrimoniale (locale) della separazione dei beni. Il successivo trasferimento stabile in Italia, dove viceversa, ad esempio, in mancanza di una scelta diversa dei coniugi opererà il regime di comunione legale dei beni avrà un qualche effetto sui rapporti patrimoniali della coppia?
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A dare una risposta alla nostra domanda ci pensa l’articolo 26 del Regolamento UE 1103 del 2016. In caso di divorzio, la copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato.
Laddove i cittadini stranieri siano comunque cittadini dell’Unione Europea, la procedura sarà molto semplice: non sarà necessaria Apostille e sarà sufficiente una traduzione giurata del testo della sentenza, da farsi nel Paese di origine senza necessità di Apostille. Se invece i cittadini stranieri sono extracomunitari di Paesi non aderenti a convenzioni diverse, la procedura seguirà l’iter della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre del 1961.
Il predetto documento dà infatti modo di poter procedere ad annotazione e trascrizione di sentenze e provvedimenti equivalenti di separazione o divorzio che hanno avuto luogo in Paesi esteri ma dell’Unione.
Trascrizione del matrimonio e pubblicità
E' opportuno precisare che, una volta che i coniugi stranieri - di cui almeno uno sia residente in Italia - abbiano ottenuto la trascrizione del loro matrimonio presso i registri di stato civile, si viene a determinare una pubblicità - c.d. Il loro matrimonio, infatti, viene trascritto presso i registri di stato civile ed è possibile effettuare le conseguenti annotazioni a margine ai sensi dell'art. 69 D.P.R.
Tale regime sarà quello stabilito e disciplinato dalla legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali, individuata ai sensi degli articoli 29 e 30 (tenendo conto dell'eventuale "rinvio", in applicazione dell'art. Sarebbe un errore, pertanto, pensare che il regime legale cui tali coniugi sono soggetti sia sempre quello della "nostra" comunione legale dei beni.
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Come sopra visto, per i coniugi stranieri coniugatisi all'estero ma residenti in Italia [nota 3], l'art. 19 D.P.R. Infatti, una volta trascritto l'atto di matrimonio ex art. Pertanto, una volta effettuata la trascrizione del matrimonio ex art. 19 D.P.R. 396/2000 sarà possibile effettuare le conseguenti annotazioni a margine ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. citato, salvo ovviamente il limite dell'ordine pubblico sancito all'art. 18 del D.P.R.
A conclusioni del tutto opposte, invero, giunge la circolare del Ministero dell'Interno Miacel n. Il Tribunale di Venezia (Decreto del Tribunale di Venezia del 15/09/2006 n.
Il Tribunale ha testualmente affermato che «l'interpretazione delle trascrizioni effettuate ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 396/2000 sostenuta nel provvedimento impugnato sulla base della circolare Miacel 2/2001, nel senso che queste sarebbero meramente "riproduttive" di atti stranieri in quanto estranee all'ordinamento italiano, in fatto ha una portata abrogratrice del ridetto art. 19, laddove prevede espressamente la possibilità per gli stranieri residenti in Italia di richiedere la trascrizione di atti formati all'estero, salvo il limite dell'art. 18, quanto dell'art. 69, comma 1, lett. b), D.P.R. 396/2000, rischiando di operare una discriminazione in danno degli stranieri, cui finirebbe per essere preclusa la possibilità dell'optio legis; l'uso del termine "trascrizione" contenuto nelle norme ridette (n.d.r. art. 19 D.P.R.
Opponibilità ai terzi e forme di pubblicità
Senonchè, qualora si affermasse che quella presso i registri dello stato civile sia l'unica forma di pubblicità alla quale il terzo comma dell'art. A questo punto, v'è da chiedersi se i coniugi che non possono accedere ai registri di stato civile (in quanto stranieri coniugatisi all'estero e non residenti in Italia) possano tuttavia avvalersi di altre "forme di pubblicità" per opporre ai terzi, con riferimento ai diritti reali immobiliari, il loro regime patrimoniale regolato da legge straniera (art.
Innanzitutto, non sembra da condividere la tesi [nota 6] secondo la quale, preso atto che nelle fattispecie in esame non potrebbe farsi ricorso al sistema di pubblicità presso lo stato civile, l'opponibilità del regime patrimoniale regolato da legge straniera ai terzi dovrebbe ritenersi consentita solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o l'abbiano ignorato per loro colpa, secondo la regola di opponibilità - di carattere generale - sancita all'art.
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Tale tesi non sembra tenere in giusta considerazione il fatto che il principio di "scusabilità dell'ignoranza incolpevole" previsto come generale nella prima parte del terzo comma dell'art. Piuttosto, ritenuta inaccettabile la sussistenza di una ingiustificata discriminazione nei confronti dello straniero, ci sembra che la - presunta - lacuna normativa possa essere colmata ritenendo compresa tra le "forme di pubblicità" richiamate dall'art.
Sotto un profilo teorico, la soluzione proposta è perfettamente compatibile con il tenore letterale dell'art. Al riguardo, riteniamo che valga la pena soffermarsi sul contenuto della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 28 novembre 1998, n.
Il caso della separazione consensuale e la trascrizione degli immobili
Il caso era il seguente. Due coniugi si erano separati con separazione consensuale omologata nell'anno 1976. Tale separazione personale non era stata annotata a margine dell'atto di matrimonio. Fino all'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000, per la separazione consensuale tra i coniugi non era normativamente prevista l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (oggi, invece, prevista espressamente dall'art. 69 D.P.R.
Negli anni 1977-1978 uno dei coniugi aveva acquistato taluni immobili e nella nota di trascrizione aveva fatto risultare il proprio stato di separazione. La Suprema Corte, dopo aver dato atto del vuoto legislativo consistente nella mancata previsione della pubblicità della separazione consensuale presso i registri di stato civile, e della sussistenza di un principio di tassatività degli atti soggetti ad annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ha affermato che le esigenze di opponibilità «sono adeguatamente soddisfatte dall'ordinario sistema pubblicitario (significativamente ritenuto da Corte Cost. n. 111-95, più accessibile e affidabile di quello attuato con le annotazioni sui registri di stato civile) della trascrizione degli atti concernenti i singoli beni di maggior rilievo economico (immobili o mobili registrati), in ordine ai quali, prevalentemente, sussiste l'interesse dei terzi stessi, sembrando del tutto secondario, se non proprio puramente astratto e teorico, un autonomo interesse alla conoscenza del regime patrimoniale vigente, in se e per se.
Ciò è tanto più vero se si tengono presenti le modifiche dell'art. 2659 c.c. disposte con l'art. 1 della legge n. «D'altra parte, esigenze di tutela dei terzi di non minore importanza sussistono anche in relazione agli acquisti di beni personali ai sensi dell'art. 179 c.c. e nessuno dubita che in tal caso tali esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalla trascrizione ex art.
Conclusioni sulla pubblicità del regime patrimoniale
In conclusione, riteniamo che l'art.
- a) la trascrizione delle convenzioni matrimoniali ai sensi degli art. Si ritiene, pertanto, che nei casi in cui i coniugi stranieri non possano accedere al sistema di pubblicità dei registri di stato civile (in quanto coniugatisi all'estero ed entrambi residenti all'estero), la pubblicità ex art. 2643, 2654 e 2647 c.c.
- b) la pubblicità ex art. 2659 primo comma n. Nei casi in cui i coniugi siano soggetti a regime legale, e comunque in tutti i casi in cui pur in presenza di convenzione matrimoniale non sia possibile procedere ad una trascrizione autonoma (in quanto non ricorrano le ipotesi tassativamente previste agli articoli 2643, 2645 e 2647 c.c.), assume una portata di notevole rilievo l'articolo 2659 primo comma n.
Se è vero, infatti, che normalmente a questo tipo di pubblicità non si attribuisce una funzione di pubblicità dichiarativa ma soltanto di pubblicità notizia con riferimento al singolo bene, è vero altresì che la giurisprudenza della Suprema Corte [nota 9] ha affermato che ove non sia possibile accedere alla pubblicità presso i registri di stato civile, le esigenze di opponibilità «sono adeguatamente soddisfatte dall'ordinario sistema pubblicitario (significativamente ritenuto da Corte Cost. n. 111-95, più accessibile e affidabile di quello attuato con le annotazioni sui registri di stato civile) della trascrizione degli atti concernenti i singoli beni di maggior rilievo economico …
Ciò è tanto più vero se si tengono presenti le modifiche dell'art. 2659 c.c. disposte con l'art. 1 della legge n. In particolare, va osservato che attraverso tale sistema si creerebbe un comodo sistema di pubblicità anche per i regimi legali, che, di regola, sono soggetti ad un regime di pubblicità c.d. Il quadro "D", secondo la circolare del Ministro delle Finanze dell'08/08/1986 n. 55 [nota 10], «è stato predisposto per la indicazione di eventuali altre informazioni, non codificabili nei precedenti quadri, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare» ...
Pertanto, si ritiene che nei casi in cui i coniugi stranieri non possano accedere al sistema di pubblicità dei registri di stato civile (in quanto coniugatisi all'estero ed entrambi residenti all'estero), la pubblicità ex art. 2659 1° comma n. 1 c.c. Peraltro, alle medesime conclusioni si giungerebbe accogliendo la tesi riportata al paragrafo "Altre forme di pubblicità: la trascrizione", ed ivi criticata, secondo la quale ove non sia possibile fare ricorso al sistema di pubblicità presso lo stato civile, l'opponibilità del regime patrimoniale regolato da legge straniera ai terzi dovrebbe ritenersi consentita solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o l'abbiano ignorato per loro colpa, secondo la regola di opponibilità - di carattere generale - sancita all'art.
Del resto una situazione analoga si ha anche nell'ipotesi di simulazione delle convenzioni matrimoniali, disciplinata dall'articolo 164 codice civile. Qualora l'accordo di scelta, sia riconducibile alla categoria delle convenzioni matrimoniali [nota 13], potrebbe essere autonomamente trascritto unitamente all'atto di acquisto (come, ad esempio, nel nostro ordinamento avviene per le convenzioni ex art.
Requisiti di validità delle convenzioni matrimoniali
A. Per quanto attiene ai requisiti di validità, formale e sostanziale della convenzione matrimoniale, essi sono disciplinati dalla legge regolatrice dei rapporti patrimoniali dei coniugi (individuata ai sensi degli articoli 29 e 30 e tenuto conto dell'eventuale rinvio ex art. La legge regolatrice della sostanza e della forma della convenzione, pertanto, sarà quella scelta dai coniugi ai sensi dell'art.
Per quanto riguarda la capacità a stipulare convenzioni matrimoniali, la dottrina che riteniamo preferibile, ritiene che essa possa configurarsi come una capacità speciale ai sensi dell'art. La differenza è notevole se si pensa che taluno, in quanto minorenne, potrebbe non avere capacità di agire secondo la propria legge nazionale, ma potrebbe averla secondo la diversa legge che regolamenti i rapporti patrimoniali tra coniugi, ad esempio, perchè questa contenga una norma, - analoga all'art. 165 del nostro c.c.
Successione delle leggi nel tempo
B. La soluzione prospettata sotto b), verrebbe ad essere giustificata in forza dell'applicazione dei principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo. Tale impostazione ha il pregio di tutelare l'autonomia della volontà dei coniugi, manifestata con la stipula della convenzione matrimoniale, tuttavia presenta non poche difficoltà sul piano operativo.
Non sempre, infatti, la nuova legge regolatrice conosce o ammette il regime convenzionale già scelto dai coniugi. Inoltre, qualora la nuova legge applicabile sia quella italiana, la convenzione originaria contravverrebbe - nella normalità dei casi - con la norma di cui all'articolo 161 c.c. Infatti ricorrerebbe - nella normalità dei casi - una ipotesi di convenzione matrimoniale in base alla quale i rapporti patrimoniali sarebbero genericamente regolati da una legge alla quale non sono sottoposti.
C. Esaminiamo i singoli casi. Sarà, pertanto, necessario effettuare preventivamente la trascrizione del matrimonio ai sensi del D.P.R. 396/2000 (ed in particolare articoli 19 e 22) e, conseguentemente, l'annotazione della convenzione matrimoniale a margine di esso, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
La convenzione matrimoniale stipulata all'estero, pertanto, sarà suscettibile di annotazione ai sensi dell'articolo 69 D.P.R.
- - sia stato effettuato il preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 n. 4 legge notarile [nota 26].
Sulla base di quanto è stato affermato al paragrafo "Come effettuare - in pratica - mediante trascrizione nei registri immobiliari", la pubblicità mediante trascrizione di una convenzione matrimoniale riguardante un regime patrimoniale regolato da legge straniera, può essere effettuata o autonomamente (se rientri nelle tassative ipotesi di trascrivibilità di cui agli articoli 2643, 2645 e 2647 c.c.), ovvero, ai sensi dell'art. 2659, primo comma n. 1 c.c.
- - sia redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata [nota 27] (art.
- - sia legalizzata o munita di apostille, salvo diverse convenzioni internazionali (art.
- - sia stato effettuato il preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 n.
In tale ipotesi, pertanto, non sarà necessario il preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 n. Quanto alla forma, in linea di principio non sarà necessario che essa rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, posto che non deve formare oggetto di autonoma pubblicità.
(Segue): deposito della convenzione matrimoniale stipulata all'estero, ex art. 106 n. 4 legge notarile (cenni). L'art. Potrebbe accadere che nel frattempo, la legge sulla base della quale la convenzione matrimoniale sia stata stipulata, non sia più applicabile ai rapporti patrimoniali dei coniugi ai sensi degli articoli 29 e 30 (si veda supra il paragrafo "B.
In tale ipotesi la "reiterazione" dovrebbe essere preceduta dalla scelta - ex art. 30 ed ovviamente nei limiti ivi previsti - della legge sulla base della quale la convenzione fu stipulata. La reiterazione in forma pubblica di una convenzione matrimoniale regolata da diritto straniero già stipulata in forma minore, comporta la stipula di una autonoma convenzione matrimoniale, e si distingue netta...
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