Lo Spazio Schengen: Paesi Aderenti e Requisiti
L’area Schengen è una zona di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne, istituita il 14 giugno 1985 con l’accordo che prende il nome dall’omonima cittadina lussemburghese in cui venne sottoscritto da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Ogni anno i cittadini europei effettuano più di 1,25 miliardi di viaggi nello spazio Schengen, attraversando le frontiere interne senza controlli. Su proposta della Commissione Europea è stato avviato un processo di revisione del funzionamento del sistema Schengen.
Schengen è il nome di un paesino sito in Lussemburgo, laddove verso la fine degli anni 80’ e la metà degli anni 90’ si è pervenuti alla stipula di una convenzione sorta inizialmente tra 5 paesi (Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo), e poi sviluppatasi nel tempo con l’aggregazione di altri Stati, attualmente se ne contano ben 27. Esso, per certi aspetti, altro non è che l’espressione delle politiche europee rivolte alla libera circolazione di beni e persone in un’ampia e vasta zona territoriale, ma va, comunque, tenuto distinto dalla zona UE, non essendo tutti i partecipanti dello spazio Schengen anche membri dell’UE.
Paesi Aderenti allo Spazio Schengen
Lo spazio Schengen, è una vasta area territoriale che copre i 27 paesi che vi hanno aderito e che consente la libera circolazione dei soggetti tra tali paesi “senza frontiere”. I 27 paesi aderenti e il territorio inerente ad oggi, sono, come da illustrazione presente nel sito del “Parlamento Italiano”, i seguenti:
- Austria
- Belgio
- Repubblica Ceca
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Ungheria
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Norvegia
- Polonia
- Portogallo
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
Ne fanno parte, quindi, ben 22 Stati membri dell'UE, più Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein (che hanno lo status di paesi associati). L'Irlanda e il Regno Unito non hanno aderito alla convenzione, ma hanno la possibilità di applicare la normativa in determinate parti.
I paesi che appartengono allo spazio senza frontiere interne, non effettuano più i controlli alle loro frontiere interne fra gli Stati Schengen. I controlli vengono rafforzati, secondo criteri prestabiliti, alle frontiere esterne, ossia le frontiere fra uno Stato Schengen e uno Stato non Schengen.
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Il Visto Schengen
In questo progetto, si inserisce il c. d. visto Schengen è un atto di autorizzazione rilasciata ad un soggetto, cittadino straniero (o c. d. Il visto Schengen, quindi, consente ai cittadini stranieri il soggiorno o il transito di breve durata nel territorio di uno Stato Schengen. Il cittadino di un paese terzo, attraverso il Visto Schengen, può, sia pure per brevi periodi, assaggiare questa libertà di circolazione in una vasta area territoriale.
Tipologie di Visto Schengen
Con riguardo al nostro ordinamento, sono tre i tipi di visto Schengen:
- Il Visto Schengen Uniforme (VSU): di ingresso per transito o per breve soggiorno.
- Il Visto Nazionale (VN): d’ingresso per lungo soggiorno. In questo caso la durata può superare i 90 giorni, viene rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero che consente l’accesso per soggiorni di lunga durata solamente nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto.
- Visto di transito aeroportuale (VTA): valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati.
Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
Richiesta del Visto Schengen
Lo straniero che richiede il visto deve rivolgersi personalmente alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine o di residenza, di regola dovrà indicare anche i motivi e le circostanze del soggiorno. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda compilato e firmato. Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale. I consolati fanno sì che i moduli di domanda siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a titolo gratuito.
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Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
Rilascio del Visto
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso. La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
I visti di ingresso per soggiornanti di breve duratail 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificaro il regolamento (CE) n. 810/2009. il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio. Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen.
L’Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere. Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta. Per il resto, ed in via generale, ogni cittadino straniero in Italia gode degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani. Nel caso di commissione di reati si applica il principio locus commissi delicti secondo il quale la legge nazionale si applica a tutti i soggetti siano essi cittadini o stranieri che delinquono nel territorio dello Stato, ex art.
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Lo spazio Schengen può definirsi una conquista per la libera circolazione dei cittadini appartenenti agli Stati membri, che rafforza la medesima libertà di circolazione prevista dalla Comunità Europea.
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