Assistenza Sanitaria per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) in Italia: Requisiti e Modalità
Questo articolo fornisce informazioni dettagliate sull'accesso all'assistenza sanitaria per gli stranieri temporaneamente presenti (STP) e per gli europei non iscritti (ENI) in Italia, illustrando i requisiti, le procedure e i diritti garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Cos'è il Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)?
Ai cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano viene assegnato, all’atto della richiesta di cure oppure su richiesta esplicita, un codice di identificazione, chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente), valido per 6 mesi e rinnovabile. Il codice STP può essere rilasciato esclusivamente a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea (né a Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), presenti irregolarmente sul territorio nazionale.
Non può pertanto essere rilasciato qualora il cittadino straniero sia presente in Italia in modo regolare a qualsiasi titolo (ad esempio all’interno dei 90 giorni del turismo). Non ne è dunque consentito il rilascio per le seguenti categorie:
- Cittadini stranieri extracomunitari provenienti da Stati convenzionati (Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Serbia-Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia) aventi diritto al rilascio dei modelli previsti dalle Convenzioni bilaterali;
- Cittadini stranieri extracomunitari in possesso di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, sia nel caso in cui questo dia diritto all’iscrizione al SSN sia che questo non comporti l’iscrizione (nel qual caso la prestazione dovrà essere erogata in regime di solvenza);
- Cittadini stranieri extracomunitari presenti in Italia con visto/timbro di ingresso (per turismo, affari, visita, ecc.) in corso di validità: in questo caso la prestazione dovrà essere erogata con emissione della fattura, in quanto è previsto che chi si trova sul territorio per i motivi elencati possegga una forma assicurativa di copertura sanitaria.
Riassumendo: il codice può essere rilasciato esclusivamente a cittadini stranieri extracomunitari privi di Permesso di Soggiorno o di modello bilaterale, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, ivi compresi coloro che, pur entrati regolarmente, hanno poi perso il diritto alla permanenza/iscrizione. Di norma, salvo casi eccezionali, questi cittadini sono anche indigenti e devono pertanto anche attestare tale condizione mediante specifica attestazione.
Il tesserino STP è rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche facendone richiesta presso gli uffici dedicati delle Aziende Sanitarie Locali. L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Il codice STP viene rilasciato a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici (non è obbligatorio essere in possesso un documento di identità) e permette di ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda la partecipazione alla spesa (ticket).
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Allo straniero irregolare viene assegnato dalla struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata del SSN erogante la prestazione, (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso e non l’abbia con sé) il codice STP (straniero temporaneamente presente), costituito da sedici caratteri di cui: tre per la sigla STP, sei per il codice ISTAT (relativo alla Regione ed alla struttura erogante) e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Contestualmente al rilascio del codice STP l’assistito indigente deve sottoscrivere la relativa dichiarazione d’indigenza. Qualora l’assistito esibisca un documento di identità, gli estremi dello stesso devono essere riportati sul codice STP e sulla dichiarazione d’indigenza. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documento d’identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito e al rilascio del codice STP/dichiarazione d’indigenza.
Il codice STP e la dichiarazione d’indigenza hanno validità di sei mesi e possono essere rinnovati, di sei mesi in sei mesi, fino a quando persistono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale. L’identificazione del cittadino straniero mediante codice STP non dà diritto all’iscrizione al SSN e non è assolutamente ad essa equiparabile.
Pertanto questi assistiti non possono accedere ai Medici di Assistenza Primaria/Pediatri di Famiglia, né ai servizi di Guardia Medica (Continuità Assistenziale). L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. Il codice assegnato deve essere utilizzato anche per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni a carico del SSR erogate dalle strutture.
Cure garantite (ex art.35 c. 3,4,5,6, del D.Lgs. n.286/1998)
Ai cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno sono garantite, nelle strutture pubbliche o private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni:
- Cure ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorché continuative, comprese quelle erogate in regime di day hospital e pronto soccorso;
- Prestazioni minime essenziali, quali i programmi e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati dalla normativa e precisamente: la tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione, interventi di profilassi internazionale (STP onere 8);
- Cure ambulatoriali urgenti ed essenziali, ancorché continuative per malattia e infortunio, compresi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione post-infortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale (STP onere 9);
- Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai (STP onere 8).
Il rimborso del costo per le prestazioni erogate a pazienti con codice STP deve essere richiesto alla Prefettura, salvo le prestazioni sostenute dal Fondo Sanitario Nazionale, sono garantite le prestazioni:
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- Tutela sociale della gravidanza e maternità compreso l’accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane (Legge 405/1975, Legge 194/1978, DM Ministero della Sanità, 6 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni - Decreto sostituito dal DM Ministero della Sanità, 10 settembre 1998);
- Tutela della salute del minore (Convenzione ONU, 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 176/1991);
- Vaccinazioni previste dai piani sanitari e dalle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
- Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T) (Circ. Ministero della Sanità, 24 marzo 2000, Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990) e le prestazioni nei confronti di soggetti con HIV. A favore di questi assistiti si applicano anche le disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza (STP onere 8).
Si specifica che per pazienti con codice STP/ENI è possibile attivare il servizio infermieristico domiciliare (SID). Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). Il requisito dell’urgenza o dell’essenzialità deve essere attestato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni.
E’ stato altresì affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare al paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alle possibili risoluzioni dell’evento morboso (Circ. Ministero della Sanità n. 5, 24 marzo 2000); si precisa, in ogni caso, che l’accertamento della essenzialità della prestazione, così come dell’urgenza, rientra nell’ambito della responsabilità del Medico. Il codice STP dà diritto alle prescrizioni farmaceutiche, su ricettario regionale da parte di medico specialista di struttura pubblica o privata accreditata, e alle prestazioni di assistenza protesica, sempre nell’ambito delle cure urgenti ed essenziali.
Accesso alle Prestazioni Sanitarie e Ticket
L’accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia non comporta la segnalazione alle autorità di polizia, tranne nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria per legge. Il sistema sanitario assicura nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, essenziali e continuative, per malattia ed infortunio.
É inoltre possibile accedere ai programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva.
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- Prestazioni sanitarie di primo livello (medicina generale, Sert, Consultorio familiare, ecc);
- Urgenze.
Esenzione dal Ticket
Se il cittadino straniero non dispone di sufficiente danaro, pagherà solo una parte del ticket (quota di partecipazione). Così come è previsto per i cittadini italiani, anche lo straniero presente irregolarmente in condizione di indigenza è esonerato dal pagamento del ticket in questi casi:
Il cittadino straniero totalmente sprovvisto di danaro (situazione di indigenza) può essere esonerato dal pagamento della quota di partecipazione al ticket, sottoscrivendo la “dichiarazione di indigenza”, valida 6 mesi.
Cos'è il Codice ENI (Europeo Non Iscritto)?
L’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari in condizioni di indigenza e privi di assistenza sanitaria viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale ENI (Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogate.
Il sistema sanitario assicura nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, essenziali e continuative, per malattia e infortunio. É inoltre possibile accedere ai programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva. Il codice ENI viene rilasciato a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici, dell'assenza di TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) e di altre forme di diritto di accesso al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e permette di ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda la partecipazione alla spesa (ticket). Ha validità sul territorio regionale per sei mesi ed è rinnovabile.
Se il cittadino comunitario acquisisce diritto all'iscrizione al SSN (ad esempio con un lavoro regolare), il codice ENI viene annullato. L'ambulatorio di medicina generale è il primo momento di valutazione e intervento sanitario medico-infermieristico dei pazienti che non hanno il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta (come le persone con codici STP ed ENI). Da tale visita si possono poi attivare i servizi interni ed esterni a cui eventualmente indirizzare i pazienti. L’ambulatorio di medicina generale è un servizio ad accesso diretto, senza prenotazione né impegnativa.
Strutture Sanitarie e Orari di Apertura
Di seguito è riportata una tabella con alcune delle strutture sanitarie che rilasciano il tesserino STP, corredata degli orari di apertura:
ASL | Indirizzo | Orari |
---|---|---|
ASL ROMA 1 | Piazza S. Zaccaria Papa, 1 | dal lunedì al venerdì 8.30-12.00 martedì e giovedì anche 14.00 -16.00 |
ASL ROMA 1 | Piazza S. Maria della Pietà, 5 Pad. 1 | dal lunedì al venerdì 7.45-10.30 lunedì e giovedì 13.45-15.15 sabato 7.45-11.15 |
ASL ROMA 1 | Viale di Tor di Quinto, 33/A | dal lunedì al sabato 7.45-12.30 lunedì, mercoledì e giovedì anche 14.00- 16.30 |
ASL ROMA 1 | Via S. Daniele del Friuli, 8 (Casa della Salute Labaro-Prima Porta) | dal lunedì al venerdì 7.45-12.30 lunedì e mercoledì anche 14.00-16.30 |
ASL ROMA 1 | Via Anguillarese Km. 1150 (Presidio ENEA Casaccia) | dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 martedì e giovedì anche 14.00-16.30 |
ASL ROMA 2 | Largo De Dominicis, 7 | dal lunedì al venerdì 7.45-17.50 sabato 7.45-12.00 |
ASL ROMA 2 | Via Mozart, 25 | dal lunedì al venerdì 7.45-17.50 sabato 7.45-12.00 |
ASL ROMA 2 | Via S. Benedetto del Tronto, 9 | martedì e giovedì 9.30-11.50 |
ASL ROMA 2 | Via Rubellia, 1 | lunedì al venerdì 7.45-12.00 |
ASL ROMA 2 | Via Nicolò Forteguerri, 4 | dal lunedì al venerdì 7.30-18.00 sabato 7.30-13.00 |
ASL ROMA 2 | Via Bresadola, 56 | dal lunedì al venerdì 7.45-17.50 sabato 7.45-12.00 |
Nota: La tabella è stata troncata per brevità. Si prega di consultare l'elenco completo fornito dall'ASL di riferimento.
Legislazione di riferimento
- D.Lgs. n. 286/1998
- Legge 405/1975
- Legge 194/1978
- DM Ministero della Sanità, 6 marzo 1995
- DM Ministero della Sanità, 10 settembre 1998
- Convenzione ONU, 20 novembre 1989 (ratificata con Legge 176/1991)
- DPR 309/1990
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