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Tirocinio Curriculare per Stranieri: Requisiti in Italia

La possibilità per i cittadini extra-Ue che si trovano all’estero di entrare in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle “quote”, previsti da uno specifico articolo del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998 - art. 27, lett. f) e art.39-bis del Decreto Legislativo n. 286/1998 e dall’art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione. I cittadini extra-Ue che si trovano all'estero possono fare ingresso in Italia per finalità formative, qualora siano chiamati a svolgere in unità produttive del nostro paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale.

Tirocini Curriculari e Extracurriculari

Se il tirocinio si inserisce in un processo di apprendimento formale svolto all'interno di piani di studio delle Università nell'ambito di lauree triennali o magistrali, dottorati di ricerca, di master e di istituti scolastici in genere si definisce tirocinio curriculare. Si tratta di un'offerta formativa diversa da quella delle istituzioni scolastiche (scuole secondarie di secondo grado) né soggetta all'obbligo scolastico (donde l'assenza di obbligo di accogliere le iscrizioni e di formare nuove classi qualora le domande di iscrizione non fossero soddisfatte nell'ambito delle classi istituite). I tirocini curriculari non sono, invece, soggetti al contingentamento triennale. Essi si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante.

Normativa di riferimento per i tirocini extracurriculari sono le linee guida condivise tra Governo e Regioni in sede di Conferenza permanente in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui alla legge n. 92 del 2012.

Requisiti e Visto per Tirocinio

Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate. L'Agenzia regionale per il lavoro rilascia il visto ai progetti formativi per tirocinio di stranieri disoccupati/inoccupati residenti all'estero, come previsto dall’art. 27 c.1 lett.

La richiesta di rilascio del visto ai progetti formativi per tirocinio di stranieri disoccupati/inoccupati residenti all'estero viene inviata all’Agenzia dai soggetti promotori di tirocini inseriti nell’elenco disponibile nella sezione dedicata ai tirocini del portale Formazione lavoro. Dopo un'istruttoria amministrativa volta a verificare la conformità del progetto e l’idoneità del soggetto ospitante, l'Agenzia regionale per il lavoro appone un visto tramite un provvedimento amministrativo del Responsabile del Servizio politiche del lavoro. Il provvedimento è necessario per ricevere il visto d'ingresso in Italia.

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Il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine del tirocinante, nei limiti di un contingente triennale determinato con il Decreto ministeriale del 28 giugno 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023. La Determinazione n. 1524 del 23/07/2024 regolamenta le modalità di rilascio del visto ai progetti di tirocinio in favore di stranieri residenti all'estero.

Permesso di Soggiorno e Conversione

Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, il cittadino extra-comunitario deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura competente: per farlo deve recarsi presso uno “Sportello Amico” di Poste Italiane e inviare l’apposito “kit” di richiesta del permesso di soggiorno.

Tale permesso, a conclusione del tirocinio, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto, o altro datore di lavoro, sia disposto ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro. La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di lavoro è comunque possibile ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Dlgs 286/1998, come modificato dal Decreto Legge 20/2023 - Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

L'ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito anche ai fini della frequenza dei percorsi erogati dagli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica, percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) e corsi di formazione superiore. È, inoltre possibile al fine di frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, extracurriculari e curriculari.

garantire al/alla tirocinante tutte le tutele e relative informazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base del d.lgs.

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Vademecum per l'Attivazione dei Tirocini

Come si attiva un tirocinio formativo nei confronti di un cittadino straniero residente all’estero? Quali documenti sono necessari? È possibile convertire un permesso di soggiorno per tirocinio in un permesso per lavoro?

Per rispondere a queste e altre domande, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il contributo di ANPAL Servizi, ha redatto il Vademecum attivazione di tirocini formativi per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo. L’obiettivo è sia quello di fornire uno strumento informativo di supporto alle Amministrazioni competenti per le varie fasi della procedura di attivazione dei tirocini formativi i rivolti a cittadini stranieri all’estero (disciplinati dal D.lgs. 286/1998, art. 27, co.1, lett.

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