Titolo di Viaggio per Stranieri con Protezione Sussidiaria: Requisiti e Procedura
Ottenere un titolo di viaggio per stranieri è forse la più appariscente delle questioni burocratiche che animano la vita di uno straniero nel nostro paese. Diamo spesso per scontata la libertà di poterci spostare da un Paese all’altro, abbiamo solo bisogno di un passaporto in corso di validità, e con un semplice biglietto aereo possiamo raggiungere la parte opposta del globo. Ottenerlo non è sempre facile.
Chi può chiedere il titolo di viaggio
Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 D.lgs n. 251/2007, “quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.”
Chi può chiedere il titolo di viaggio:
- Il titolare di protezione sussidiaria.
- Chi sia impossibilitato ad ottenere il passaporto dalle autorità del Paese di appartenenza.
Tuttavia, chi ha ottenuto la protezione sussidiaria in virtù del ricorrere di rischio di danno grave di cui alla lett. A (pena di morte) e B (tortura o trattamenti inumani o degradanti) dell’art. 14 d.lgs 251/2007, non può interloquire con le autorità del suo Paese di origine e di conseguenza non può chiedere il passaporto alla propria Ambasciata.
Viene quindi integrata la previsione di cui all’art. 24 del d.lgs. 251/2007 che prevede il rilascio del titolo ai beneficiari di protezione sussidiaria, poiché si è in presenza di fondati motivi che impediscono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cui lo straniero è cittadino.
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Come si richiede
Nel caso in cui siano rispettati i quesiti di cui sopra, la Questura territorialmente competente dovrà rilasciare il titolo di viaggio, pertanto sarà necessario farne richiesta direttamente al Questore.
Documenti richiesti per il titolo di viaggio
- 2 fototessere;
- Copia del permesso di soggiorno;
- Copia del provvedimento di riconoscimento dello status della Commissione Territoriale;
- Certificato di residenza attuale.
Inoltre, secondo lo stesso art. 24, qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare sull’identità del titolare della protezione sussidiaria, la richiesta può essere rifiutata o il documento ritirato.
Titolo di viaggio e protezione umanitaria/speciale
Il titolare di protezione speciale ha diritto al titolo di viaggio per stranieri nel caso in cui non possa ottenere il passaporto all’Ambasciata del Paese di origine.
Lo stesso Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3552/2018 ha chiarito che gli stranieri che non possono ottenere il passaporto dalle autorità consolari del proprio paese hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio, non solo quando l’impossibilità derivi dal rischio di avere contatti con le autorità del proprio paese d’origine ma anche quando si tratti di una impossibilità oggettiva derivante dalle prassi e dalla normativa del paese in questione.
Pertanto, con un’attestazione scritta proveniente dalla propria Ambasciata che dichiari che tale autorità non è autorizzata al rilascio del passaporto, o qualora sussistano ragioni soggettive o oggettive che impediscano il rilascio che passaporto (quali ad esempio, fondato timore ad avere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese, impossibilità di produrre i documenti richiesti dall’Ambasciata ai fini del rilascio del passaporto, assenza della rappresentanza consolare in Italia) è possibile chiedere il titolo di viaggio direttamente al Questore.
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È necessario quindi una documentazione che attesti le fondate ragioni che impediscono il rilascio del passaporto da parte della rappresentanza Diplomatico - Consolare in Italia.
Costi e validità del titolo di viaggio
Quanto costa il titolo di viaggio?
- Tassa di concessione governativa di € 73,50.
- Ricevuta di versamento di € 42,22 (sul c.c. n. 67422808 intestato al Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Tesoro).
Quanto dura il titolo di viaggio? 5 anni.
Utilizzo del titolo di viaggio
Il titolo di viaggio è un documento equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza e consente al titolare di circolare liberamente all’interno dell’Area Schengen. Il titolo di viaggio corrisponde al passaporto del proprio Paese di origine. Consente di circolare liberamente all’interno degli Stati europei dell’Area Schengen.
Si badi bene, nei casi citati, e alla luce di quanto detto, una volta ottenuto il titolo di viaggio, non sarà ad ogni modo possibile il ritorno nel proprio Paese di origine.
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Rinnovo del titolo di viaggio
Dove si rinnova il titolo di viaggio? In Questura, con gli stessi documenti richiesti per il primo rilascio.
Rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato a seguito di notifica della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha durata triennale. Il primo rilascio si richiede alla Questura allegando copia delle decisione della Commissione, un domicilio, 4 foto formato tessera, una marca da bollo da 14,62 euro e, in caso si voglia richiedere il titolo di viaggio, la ricevuta dei conti correnti postali con i quali si è pagato il contributo per il documento.
Competente per il rinnovo è ancora la Questura che, accolta l’istanza di rinnovo alla quale devono essere allegate copia della decisione, 4 foto e una marca da bollo da 14,62 euro, invia la richiesta alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che si era precedentemente pronunciata sul rilascio del primo titolo, che nuovamente deciderà in merito alla permanenza delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria. Se tali condizioni persistono la Commissione rinnoverà la concessione della protezione altrimenti verrà dato un provvedimento negativo e la Questura consegnerà un provvedimento di espulsione che conterrà l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo - al di fuori delle quote annue - qualora sussistono i requisiti previsti per legge. beneficiare dell’assistenza sociale al pari del cittadino italiano: può dunque richiedere assegno sociale, pensione agli invalidi civili, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori.
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