Il Trattamento degli Stranieri nel Diritto Internazionale: Definizione e Principi
Nel diritto internazionale, lo Stato è libero (salvo particolari obblighi convenzionali) di ammettere o meno stranieri nel proprio territorio; di escluderne alcune categorie (come indigenti e disoccupati); di subordinarne l’ingresso e il soggiorno a determinate condizioni; di non permetterne la residenza in certi luoghi (come i luoghi di frontiera).
Diversa è però la condizione giuridica degli stranieri che per ragioni politiche, economiche e sociali, sono costretti ad abbandonare lo Stato di cui sono cittadini e dove risiedono, per cercare rifugio in un altro Stato (Rifugiati).
Limiti alla Sovranità Statale nel Trattamento degli Stranieri
La sovranità dello Stato è però soggetta ad alcuni limiti imposti dal diritto internazionale consuetudinario in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni. In particolare, lo Stato ospite deve rispettare il rapporto di cittadinanza dello straniero con il suo paese di appartenenza, non imponendogli doveri e comportamenti incompatibili con il vincolo di fedeltà del cittadino (come l’obbligo di prestare servizio militare).
La sovranità dello stato incontra dei limiti nei confronti dello straniero, perché egli non è vincolato, come cittadino alla comunità territoriale, infatti:
- Allo straniero non si possono richiedere comportamenti sproporzionati rispetto all’attacco sociale: per esempio gli stranieri non possono essere sottoposti all’obbligo del servizio militare e non hanno oneri fiscali. Inoltre ad essi non si possono applicare sanzioni penali per reati che non presentano alcun collegamento con lo stato territoriale. Fanno eccezione i reati molto gravi e quindi collegati con qualsiasi comunità (principi dell’universalità giurisdizione penale). Tale principio comprende anche i crimina juris gentium, ovvero i crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità.
- Ciascuno stato è obbligato a tutelare lo straniero con misure:
- preventive: che devono essere efficaci ed adeguate ad ogni singolo caso;
- repressive: lo stato deve mettere a disposizione dello straniero un apparato giurisdizionale in grado di assicurargli la possibilità di ottenere giustizia.
Obblighi dello Stato Ospite
Lo Stato ospite ha inoltre l’obbligo di proteggere lo straniero adottando le misure idonee a prevenire e reprimere le offese contro la sua persona o i suoi beni. Tali misure devono assicurare allo straniero l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (come il diritto alla vita e alla libertà di pensiero e di religione) e la tutela giurisdizionale, la cui violazione realizza un diniego di giustizia e può provocare l’intervento in protezione diplomatica dello Stato nazionale.
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