Trattamento Integrativo Speciale nel Settore Turistico: Novità e Applicazioni
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto importanti novità per i lavoratori del settore turistico, stabilendo che, per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2025, ai dipendenti di questo settore spetterà un trattamento integrativo speciale. La Legge 207/2024 (commi 395-398), al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art.5 della legge n. 287 del 1991), e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo n.
Caratteristiche e Modalità di Applicazione
Il trattamento integrativo speciale, previsto per il 2025, presenta caratteristiche simili a quelle previste per il 2024. Questo significa che la tipologia di lavoro (notturno o straordinario nei giorni festivi) che determina l’erogazione della somma rimarrà invariata. Questa misura rappresenta un sostegno diretto ai dipendenti del settore turistico, che frequentemente si trovano a lavorare in condizioni più impegnative rispetto ad altri settori, come le ore notturne e i giorni festivi. La Legge di Bilancio 2025 conferma quindi il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, riconoscendo un importo aggiuntivo per il lavoro notturno e straordinario.
Per determinare le voci retributive soggette al trattamento integrativo, la normativa stabilisce che si debba fare riferimento alle retribuzioni lorde relative alle ore di lavoro notturno e straordinario svolte nei giorni festivi, conformemente al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. Il periodo notturno è il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino “. Il lavoro straordinario, invece, si riferisce all’attività svolta oltre l’orario lavorativo standard di 40 ore settimanali, come previsto dalla legge.
In mancanza di una contrattazione applicabile, il lavoro straordinario è ammesso unicamente in presenza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e per un periodo non superiore alle 250 ore annuali. Resta fermo che, i contratti collettivi possono stabilire una durata inferiore.
Aspetti Operativi e Dichiarazioni
La misura deve essere riconosciuta, ai sensi del comma 3, dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, previa richiesta scritta del lavoratore, il quale dovrà attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il trattamento integrativo speciale può essere erogato entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno purché le prestazioni lavorative siano effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). L’importo erogato dovrà essere indicato nella Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2026.
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Le somme erogate ai lavoratori dipendenti potranno essere utilizzate in compensazione dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. Le somme erogate sono indicate nella CU e il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale nell’F24, utilizzando il codice tributo 1702.
Riferimenti al 2023 e Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Con la circolare 26 del 29 agosto 2023 l'Agenzia ha fornito alcune specificazioni sul trattamento integrativo speciale. Sul requisito reddituale si chiarisce che:"devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale".
Per la definizione degli importi che danno diritto al credito si fa riferimento all’articolo 1 del Dlgs 66/2003 sull'orario di lavoro per cui: per lavoro straordinario si intende quello oltre l’orario normale di lavoro (di norma 40 ore settimanali) o il minore stabilito dai contratti collettivi applicati; per lavoro notturno, che per legge corrisponde a 7 ore consecutive svolte tra le ore 22 e le ore 7, si rinvia a quanto previsto dai singoli contratti collettivi che specificano anche le relative maggiorazioni economiche L'agenzia precisa che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo 1° giugno-21 settembre può confluire in busta paga in qualsiasi periodo purché entro il 2023.
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