Unità Abitative Ammobiliate ad Uso Turistico in Friuli Venezia Giulia: Normativa di Riferimento
La disciplina delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico (UAAT) in Friuli Venezia Giulia è regolata da una serie di normative regionali e nazionali. Questo articolo fornisce una panoramica delle principali disposizioni legislative che ne definiscono le caratteristiche, i requisiti e le modalità di gestione.
Riferimenti Normativi Chiave
- Legge Regionale 23 agosto 1985, n.: Art. 1.
- Legge Regionale 9 dicembre 2016 n.: Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato <>.
- L.R. 16 gennaio 2002 n. 2 Disciplina organica del turismo (limitatamente agli art.
- D. P. Reg. 28 giugno 2017 n. 144 Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell’art.
- R.D. 18 giugno 1931 n.
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n.
- D. M.
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
- D.P.R. 3 giugno 1998, n.
- “Linee Guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE” approvate con D.G.R. 16 novembre 2013, n.
Classificazione delle Unità Abitative
Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato <
Requisiti e Obblighi del Gestore
Il titolare o il rappresentante T.U.L.P.S. o il preposto possono svolgere una serie di attività complementari a quella di alloggio, solo a favore delle persone alloggiate. Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano.
I gestori delle strutture ricettive turistiche comunicano le generalità delle persone alloggiate tramite l'apposito sito web alla Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 109 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e secondo le modalità previste dal D. M.
La normativa prevede l’esclusivo utilizzo di un portale web per gli adempimenti del predetto articolo 109, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa.
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Requisiti Morali e Professionali
Con riferimento al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S., sono richiesti:
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.
- Possesso, in capo al titolare, o al rappresentante T.U.L.P.S. (o legale rappresentante), o al preposto (o gestore), di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 88 comma 1 lettere a), b), c) della L.R.:
- aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività d'impresa ricettiva previsto dall’art. 89 della L.R.
- essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della Legge 217/1983, ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n.
Conduzione Personale dell’Attività
Per le strutture ricettive vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante dell’impresa societaria possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt.
Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S.? Il rappresentante T.U.L.P.S. L’art.12 del R.D.
Il gestore è rappresentante T.U.L.P.S., cioè colui che sostituisce stabilmente il titolare o il legale rappresentante, agendo in suo nome e per conto. Il rappresentante T.U.L.P.S. è una figura prevista dagli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n.
SCIA e Subingresso
La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 4 -STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI Attività n. 75 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n.
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Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
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Subingresso
Il subingresso consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).
venga presentata la SCIA, da parte del subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, nei termini previsti dall’art. 92-bis della L.R.
Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa anche se privo dei requisiti morali (oltre che professionali); il subentrante per causa di morte presenta la SCIA entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo.