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Vendere Prodotti Stranieri in Italia: Guida alla Normativa

La vendita di prodotti stranieri in Italia è un'attività che richiede una conoscenza approfondita della normativa vigente, sia per quanto riguarda gli adempimenti fiscali che quelli relativi alla vendita online. Questa guida fornisce una panoramica completa delle regole da seguire per operare in modo corretto e profittevole.

E-commerce e Vendita a Distanza: Aspetti Generali

Il commercio elettronico in Italia è regolamentato da una dettagliata normativa contenuta principalmente nel D.lgs. n. 70/2003 e nel Codice del Consumo. L'obiettivo è assicurare trasparenza e informazione all’acquirente e di rendere affidabili e sicure le transazioni on line.

Nel caso di commercio on line, e in particolare nelle transazioni B2C, si applica sempre la normativa del paese nel quale risiedono gli acquirenti (consumatori), poste a tutela di questi ultimi. Pertanto, anche qualora nelle condizioni generali adottate dall’impresa italiana nel proprio sito web venga designata quale legge applicabile la legge italiana, sarà comunque la normativa del paese in cui opera ad applicarsi (che potrà essere anche divergente rispetto a quella italiana).

Analisi dei Mercati e Localizzazione

La prima cosa da verificare, se si vuole avere un negozio online aperto ad acquisti in più paesi, è rappresentata dall’analisi dei mercati potenzialmente in target. In base ai prodotti che vuoi vendere devi puntare su quelle nazioni in cui la richiesta di tali prodotti sia profittevole. Dopo aver scelto i paesi a cui rivolgerti, è auspicabile tradurre il tuo e-commerce nelle lingue di destinazione.

Un altro aspetto di cui tenere conto è l’usabilità del sito: il tuo negozio online dovrà essere facile da navigare, con una procedura d’acquisto chiara e semplice. Allo stesso tempo, è consigliato permettere più metodi di acquisto possibili, anche quelli locali.

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Spedizioni all'Estero

Parlando di spedizioni all’estero, possiamo dire che sono possibili per la stragrande maggioranza dei prodotti. Si può vendere molto facilmente all’interno dell’Unione Europea; se si vuole invece vendere al di fuori di questi confini ci sarà da associare alla merce una specifica documentazione. Tale documentazione deve essere dotata sia di un codice HS e sia di un codice EORI, necessari per trasferire dei beni all’estero.

Le spese da sostenere dipendono soprattutto dal paese in cui si spedisce, e generalmente non si riflettono sul prezzo del prodotto per più del 10%. Certo, per semplificare spedizioni e logistica è possibile affidarsi ad un marketplace, come quello di Amazon. Il marketplace permette di vendere online all’estero, senza avere una piattaforma dedicata nello specifico ai propri prodotti. Un e-commerce permette invece di avere un pieno controllo sui prodotti e sui lead di vendita, consentendo anche di avere statistiche più chiare e verosimili.

Adempimenti Fiscali e IVA

La tassazione riferita alle merci vendute all’estero, dentro e fuori l’Unione Europea, è un argomento non semplicissimo. Se si effettuano vendite B2B extra UE, le fatture non dovranno comprendere l’IVA.

IVA per Prodotti Digitali

Per capire se i vostri prodotti rientrano nelle norme fiscali riguardanti il commercio diretto, è possibile consultare l’articolo 7 del Regolamento UE 282/2011 e l'Allegato I contenuto nello stesso regolamento. Per comprendere come applicare l'IVA per la vendita dei prodotti digitali all'interno della zona UE, è opportuno fare un esempio pratico: il vostro eCommerce è specializzato nella vendita di software a clienti privati in Francia e Spagna e tutto l'invio del materiale (pdf, video, testi) avviene online, quindi si tratta di una fornitura elettronica diretta, in questo specifico caso si applica sempre l'IVA del Paese del committente.

Trattandosi di commercio diretto, si applica il principio della territorialità: l’IVA deve essere calcolata in base al paese di residenza del cliente; se vive in Spagna, si applicherà l’IVA spagnola, se invece risiede in Francia, l’IVA francese. Applicando tale principio non è importante la residenza fiscale del venditore, ma solo dove risiede l'acquirente finale.

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Regime OSS (One Stop Shop)

Le aliquote IVA all'interno della zona euro non sono uniformi, di conseguenza per semplificare tale operazione è stato introdotto il regime OSS (One Stop Shop), che permette di registrarsi, dichiarare e versare l'Iva dovuta in un unico Stato membro (il cosiddetto Stato di identificazione), invece di registrarsi in ogni singolo Paese. È opportuno sottolineare che il venditore può usufruire del regime OSS solo se vende prodotti digitali a un cliente privato, mentre per le transazioni B2B non è valido e si devono seguire altre regole fiscali.

Per registrarsi al regime OSS bisogna accedere all'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate e selezionare l'apposito campo "regimi IVA MOSS, OSS e IOSS". In questa schermata dovrete inserire il numero di partita IVA, le informazioni riguardanti sede aziendale e se si è in possesso di altre filiali o organizzazioni in uno degli Stati UE o extra UE. L'utilizzo del regime OSS oltre ad essere riservato ad alcune categorie di venditori e di prodotti prevede altri limiti riguardanti la soglia di fatturato annuo.

La dichiarazione IVA con il regime OSS deve essere inviata ogni trimestre tramite l'area personale dell'Agenzia delle Entrate, anche se non sono state effettuate transazioni nel periodo di riferimento.

Vendite Extra UE

Per le vendite nell'ambito del commercio diretto (B2C) verso clienti extra UE non si applica l'IVA italiana, come specificato dall'articolo 7 septies, lett. i, del DPR n. 633/1972. Nonostante il venditore non è obbligato ad applicare l'IVA italiana, non significa che non vi siano obblighi fiscali, che possono variare in base al Paese in cui l'acquirente ha la residenza.

Per le vendite B2B al di fuori dell'area comunitaria, non si applica l'IVA italiana come specificato dall’art. 7-ter del DPR 633/1972, ma è il cliente che deve adempiere agli obblighi di tassazione previsti dal suo Paese. Il venditore italiano ha comunque l'obbligo di emettere fattura, ma deve specificare che si tratta di una prestazione non imponibile IVA e soprattutto deve verificare che si tratta di un soggetto passivo d'imposta.

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Localizzazione del Cliente Finale

Per l'applicazione dell'aliquota nella vendita dei prodotti digitali all'interno dell'UE vale il principio della territorialità, di conseguenza uno dei principali problemi che il venditore si trova ad affrontare è la localizzazione del cliente finale, un adempimento stabilito da un regolamento comunitario. Il venditore di prodotti digitali deve raccogliere almeno due elementi di prova non contraddittori che localizzino con precisione la residenza del cliente.

I dati bancari ai fini della localizzazione dell'acquirente si possono ricavare se si utilizzano sistemi di pagamento elettronici con funzionalità avanzate come Paypal Business, Stripe o Paddle, che permettono di ricavare informazioni utili per determinare l'aliquota IVA come la nazione dell'istituto finanziario o della carta di credito.

Normativa E-commerce 2025

La normativa e-commerce 2025 prevede determinati adempimenti legali per avviare un e-commerce a norma. Tra questi vi sono gli adempimenti burocratici, le informazioni obbligatorie relative ad alcuni aspetti della vendita online e il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali. Inoltre, con l’introduzione della normativa Omnibus, sono state stabilite norme più rigide sulla presentazione dei prezzi e degli sconti online.

Tra le novità del 2025, c’è anche l’abolizione della piattaforma ODR da marzo 2025. Se prima bisognava far riferimento al prezzo indicato sul listino per calcolare lo sconto, ora non è più così. Nella scheda prodotto va indicato il prezzo precedente, inteso come il prezzo più basso applicato negli ultimi trenta giorni.

Adempimenti Specifici

La normativa e-commerce prevede che, senza ritardo, il venditore fornisca una ricevuta dell’ordine. Per assicurare la trasparenza e la correttezza dei trattamenti, l’informativa deve essere chiara, facilmente accessibile e comprensibile per gli utenti. Quando si utilizzano cookie “di profilazione”, è necessario acquisire il consenso informato da parte dell’utente, attraverso l’utilizzo del cookie banner , che deve specificare che il sito utilizza cookie di profilazione, eventualmente anche di “terze parti”.

Sistema VIES e INTRASTAT

A partire dal 1° gennaio 1993, relativamente agli scambi intracomunitari di beni, viene applicata una procedura di carattere transitorio. I caratteri del regime transitorio sono i seguenti:• abolizione delle formalità doganali negli scambi di beni tra gli Stati membri• sistema VIES (VAT Information Exchange System) e INTRASTAT per il controllo delle operazioni• applicazione del principio della tassazione nel Paese di destinazione dei beni, relativamente agli scambi tra operatori economici• adozione del principio del Paese di origine relativamente alle operazioni con privati consumatori.

L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività d' impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

Fino al 31 dicembre 1992 i movimenti di beni da e verso altri Paesi Ue erano monitorati, sia ai fini fiscali che ai fini statistici, in base alle dichiarazioni doganali.Con l’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi UE e la creazione del “mercato unico comunitario”, a partire dal 1° gennaio 1993, è comunque continuato ad essere necessario da parte degli Stati dei Paesi membri:• sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’imposta sul valore aggiunto;• raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri.

Per rispondere alle suddette esigenze, gli operatori dei singoli Paesi membri devono informare le rispettive Autorità circa le operazioni intracomunitarie dai medesimi poste in essere.Ciò avviene mediante il Sistema V.I.E.S.-Vat Information Exchange System - INTRASTAT.

Cessioni Intracomunitarie di Beni

La disciplina delle operazioni in argomento è dettata dall’articolo 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993. In sintesi, per effettuare una cessione intracomunitaria di beni è necessario:

  • verificare che il cliente estero sia un soggetto passivo Iva (articolo 41, comma 1, lettera a, del DL 331/1993), indicando in fattura il proprio numero identificativo Iva e quello del cliente estero;
  • trasmissione dei dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX;
  • inviare i beni all’estero
  • entrare in possesso della documentazione atta a provare che i beni sono stati inviati all’estero e che sono stati ricevuti dal cliente estero
  • annotare la fattura sul registro delle fatture emesse
  • presentare alla dogana, secondo la periodicità e le modalità previste dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (modelli INTRA 1 e INTRA 1-bis).

Stabile Organizzazione

Ogni società estera che esercita la propria attività in modo continuativo in Italia senza la presenza di un ufficio di rappresentanza, una filiale, o una società controllata in Italia, deve appurare se tale attività può essere definita “Stabile Organizzazione” dal punto di vista fiscale con i relativi obblighi di pagamento delle tasse sui profitti in Italia.

Il concetto di “stabile organizzazione” (permanent establishment) deriva dalla necessità di contrastare la doppia imposizione e la normativa italiana lo definisce nell’art. 162 del TUIR e nell’ art.5 del Modello di Convenzione dell’OCSE come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’e-commerce, dunque, potrebbe ricadere nel quadro della stabile organizzazione immateriale se i ricavi sono continuativi e di una certa dimensione, se l’attività estera si rivolge in maniera attiva e continuativa al mercato italiano tramite domain italiani e/o pagine e servizio di assistenza in lingua italiana, se la presenza economica dell’e-commerce potrebbe essere valutata come significativa e continuativa in base alle visite degli utenti ed il volume di traffico derivante dall’Italia. Se l’e-commerce estero non ha una presenza stabile in Italia ma ha un importante presenza sul mercato l’ultimo dovrebbe nominare un rappresentante fiscale residente nel paese.

Tabella Riepilogativa Adempimenti INTRASTAT

La seguente tabella riassume gli adempimenti INTRASTAT per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi generici:

Tipo Operazione Periodicità Soglia Modello Finalità
Cessioni di Beni Trimestrale Inferiore a 50.000€ Intra 1-bis Solo dati fiscali
Cessioni di Beni Mensile Superiore a 50.000€ Intra 1-bis Dati fiscali e statistici (se superiore a 100.000€)
Prestazioni di Servizi Generiche Trimestrale Inferiore a 50.000€ Intra 1-Quater Dati fiscali (colonne obbligatorie)
Prestazioni di Servizi Generiche Mensile Superiore a 50.000€ Intra 1-Quater Dati fiscali (colonne obbligatorie)
Acquisti di Beni Mensile Superiore a 350.000€ Intra 2-bis Solo fini statistici
Acquisti di Servizi Generici Mensile Superiore a 100.000€ Intra 2-Quater Solo fini statistici

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