Ospitalità Stranieri in Italia: Modello e Normative
In Italia, l'ospitalità di cittadini stranieri è regolamentata da specifiche normative che impongono obblighi di comunicazione alle autorità competenti. Questo articolo esamina le principali disposizioni di legge e le procedure da seguire per adempiere correttamente a tali obblighi.
Comunicazione delle Presenze per Locazioni Turistiche Brevi
Prima di analizzare le diverse normative che regolano le comunicazioni in questione, è importante precisare che per le locazioni turistiche di breve durata (fino a 30 giorni), le presenze degli ospiti devono essere comunicate entro 6/24 ore dall'arrivo tramite il portale nazionale "ALLOGGIATI WEB", in conformità con l'art. 109 TULPS e il DM 7.01.2013 e s.m.i. Ulteriori informazioni sono disponibili nella "Carta Servizi" della Questura di Siena.
Articolo 12 del DL 59/1978 e Successive Modifiche e Integrazioni
Al di fuori della disciplina specifica per le locazioni turistiche brevi, possono trovare applicazione, a seconda dei casi, l'art. 12 o l'art. 7. L'art. 12 c.1 del DL 59/1978 e succ. mod. integr. stabilisce che la comunicazione deve essere presentata all’Autorità LOCALE di P.S. competente per territorio ove si trova l’immobile a mano, oppure inviata da pec (fa fede la ricevuta di avvenuta consegna) oppure a mezzo raccomandata a/r (fa fede in tal caso la data della ricevuta di accettazione postale).
È onere che incombe, al verificarsi dei due requisiti (permanenza superiore al mese ed uso esclusivo), su persone fisiche o anche giuridiche, pubbliche o private, che abbiano la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società).
Si precisa che va dichiarata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo (civili, commerciali, industriali, urbani, rustici) e condizione (integri, semidiroccati, in costruzione) ed a qualunque uso adibiti. In particolare va presentata se trattasi di: abitazione, box, cantina, centro medico/ambulatorio, discoteca, distributore carburanti, fabbricato rurale/baita, fienile, garage/rimessa, industriale, laboratorio, magazzino, negozio, nuova costruzione, ospedale/casa di cura, palestra, posto auto, soffitta, strutture religiose (chiese, etc), strutture ricettive, uffici.
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L’identità del cessionario deve essere accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un valido documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione è sanzionata in via amministrativa (da euro 103 ad euro 1.549, pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla contestazione di euro 206, di competenza del Sindaco, proventi al Comune ove si trova il fabbricato).
È bene sapere che l'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 131, ha stabilito che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso (ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - DPR n. 131 del 1986), assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.
Per quanto riguarda i contratti di compravendita di immobili, l'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva già previsto con la registrazione degli stessi analogo assorbimento dell'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.
Articolo 7 del Dlgs 286/1998: Ospitalità di Stranieri Extracomunitari o Apolidi
Attenzione però, se la cessione riguarda un soggetto straniero (non comunitario) o apolide, la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate non è sufficiente. In tal caso va sempre dichiarata - entro 48h - la presenza del cessionario ai sensi dell’art.7 Dlgs 286/1998.
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Secondo l’art. 7 c. 1 d.lgs. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", chiunque (sia cittadino italiano che straniero), a qualsiasi titolo (proprietario, locatore, conduttore, comodante, comodatario ecc…), ospiti o ceda la disponibilità di un’abitazione (vendita, locazione, comodato, ecc…) ad uno straniero od apolide, anche se parente od affine o minorenne, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
“Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.”
Tale dichiarazione - già dall’1.01.2007 - NON va usata per comunicare le assunzioni di cittadini stranieri. Si precisa che questa dichiarazione va presentata solo se l’ospite è straniero (ossia cittadino NON COMUNITARIO) oppure apolide (la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione).
Va compilata dal cedente a prescindere dalla durata della permanenza (anche se fosse di un solo giorno) ed anche se vi è coabitazione; è dovuta anche se il cessionario è parente (art.74 e ss c.c.) o affine (art.78 c.c.) del cedente.
Va sempre consegnata entro 48 h anche se il contratto viene registrato all’Agenzia delle Entrate. Per gli stranieri farsi esibire l’originale del passaporto o del permesso di soggiorno, se posseduto. Per evitare errori nella trascrizione di nomi stranieri o qualora le generalità fossero particolarmente lunghe (es. doppi o tripli cognomi e/o nomi) è consigliato allegare copia del documento del cessionario.
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L’omessa, tardiva o incompleta dichiarazione è sanzionata in via amministrativa (nuovi importi dal 15.11.2023, da euro 500 ad euro 3.500, pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla contestazione di euro 1.000 di competenza del Prefetto, proventi allo Stato).
A chi va presentata esattamente la cessione fabbricato o la dichiarazione di ospitalità ? Come recitano entrambe le norme, va depositata/inviata entro 48h all’AUTORITA’ LOCALE DI P.S.
Modelli e Modalità di Comunicazione
Quale modello usare ? Sul sito ufficiale della Polizia di Stato, alla sezione “Come fare per …” sono presenti due pagine, denominate “Cessione Fabbricato” e “Ospitalità a cittadini stranieri”, che contengono i rispettivi modelli sinora piu’ noti per le rispettive dichiarazioni.
Ad ogni modo, per agevolare l’utenza di questa provincia, la Questura ha realizzato un apposito modello unificato con le spiegazioni sul retro che può essere utilizzato a seconda dei casi (art.12 o art.7) barrando le relative caselle. Il modulo è particolarmente utile perché contiene tutti gli spazi necessari anche nel caso che cedente e/o cessionario siano persone giuridiche (in tal caso vanno messi anche i dati del legale rappresentante che firma) oppure agiscano quale tutore o curatore di terzi. Il modulo in “pdf” si trova in questa stessa pagina.
A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.
Il modello di comunicazione. In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco.
Il Modello allegato scaricabile dovrà essere utilizzato da coloro che ospitano presso la propria abitazione o condotta in affitto (in questo secondo caso dovrà essere compilato anche il modello relativo al proprietario dell’immobile), una persona italiana o appartenente alla comunità europea.
In caso di vendita, affitto , ospitalità con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate non si deve fare nessuna comunicazione al Suap (art 2 del D.L. 20.06.2012 n. 79 ). PERTANTO, ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL’ART. 12 L. 191/78, NON E’ PIU’ DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Il Modello allegato scaricabile dovrà essere utilizzato da coloro che ospitano presso la propria abitazione o condotta in affitto (in questo secondo caso dovrà essere compilato anche il modello relativo al propriietario dell’immobile), una persona EXTRACOMUNITARIA non appartenente alla comunità europea.
Il Modello allegato da compilabile in tutte le sue parti , scaricabile dovrà essere utilizzato da coloro che ospitano presso la propria abitazione o condotta in affitto (in questo secondo caso dovrà essere compilato anche il modello relativo al propriietario dell’immobile), una persona EXTRACOMUNITARIA non appartenente alla comunità europea per un periodo superiore ad un mese . Chi non è in grado di compilare il modulo, deve rivolgersi ad un c.a.f. 1) a mano: all’ufficio protocollo (i piano, seconda porta a destra) tre copie della dichiarazione - alla copia che resta al comune allegare i documenti in fotocopia a colori, fronte retro (per sapere quali documenti presentare, vedere sul retro del modulo “come compilare il modulo”). nota bene: l’ospitante e’ responsabile di quanto dichiara nella comunicazione.
La dichiarazione va compilata sul modello disponibile in questo sito e presentata presso l'Ufficio di Polizia Locale di Calcinato. All'atto della presentazione dovrà essere esibito il passaporto del cittadino straniero IN ORIGINALE. La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art.
La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!E’ obbligatorio presentarla:sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
Ai sensi dell’art. 7 c. 1 d.lgs. 286/1998 - la comunicazione è un atto di autodichiarazione ed è pertanto soggetta al d.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, motivo per cui eventuali dichiarazioni che dovessero rilevarsi in tutto od in parte mendaci saranno perseguibili penalmente ai sensi dell’art. 76 d.P.R. - l’iscrizione della compravendita nel Registro Immobiliare, la registrazione dei contratti di locazione presso l’Agenzia delle Entrate o la richiesta di residenza presso l’Ufficio Demografico non assolvono l’obbligo di comunicazione in oggetto e tali soggetti non sono tenuti a trasmetterla all’ufficio competente. - l’omessa o tardiva comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 320,00, come stabilito dall’art. 7 c. 2-bis d.lgs. 286/1998, elevata ad € 1.000,00 in riferimento alle violazioni commesse con decorrenza 15/11/2023, come stabilito ai sensi dell’art. 1 c. 1 l. 159/2023 a conversione con modificazioni del d.l. 123/2023 (c.d.
È essenziale che chiunque ospiti o ceda la disponibilità di un immobile a un cittadino straniero non comunitario o apolide sia a conoscenza di questi obblighi e si adoperi per adempierli correttamente, al fine di evitare sanzioni amministrative.
Violazione | Importo Originale | Importo Ridotto (entro 60 gg) | Autorità Competente |
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Omessa, tardiva o incompleta comunicazione (Art. 12 DL 59/1978) | €103 - €1.549 | €206 | Sindaco |
Omessa, tardiva o incompleta dichiarazione (Art. 7 Dlgs 286/1998, dal 15.11.2023) | €500 - €3.500 | €1.000 | Prefetto |
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