Verbale di Fermo e Identificazione di Stranieri: Normativa di Riferimento
Le forze di Polizia italiane, nell’esercizio delle loro funzioni, svolgono attività di identificazione delle persone fisiche, verificando la corrispondenza tra la persona e i dati forniti.
Documenti di Identificazione e Obblighi dei Cittadini
Il documento principale per l'identificazione è la carta d’identità. Gli enti locali, attraverso l’ufficio anagrafico, sono responsabili del rilascio di questo documento. Tuttavia, altre strutture della Repubblica rilasciano documenti di riconoscimento equipollenti, come passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi e tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Ad ogni modo, i cittadini italiani non hanno l’obbligo di portare sempre con sé un documento d’identità, salvo diversa disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. In questo caso, la Polizia deve avvalersi di altri strumenti operativi per l’identificazione.
Polizia di Sicurezza e Identificazione
La Polizia di Sicurezza è una branca della Polizia Amministrativa che si occupa di preservare l’ordine pubblico, la sicurezza personale, l’incolumità e l’integrità dei diritti patrimoniali. Agenti e ufficiali di Polizia, nell’esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza, possono richiedere l’esibizione della carta d’identità o di titoli equipollenti.
Il rifiuto di esibire il documento d’identità comporta l’applicazione dell’art. 221 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., in relazione all’art. 294 dello stesso Regolamento. È consigliabile richiedere prima il documento d’identità e, in subordine, le generalità, poiché il rifiuto di dichiarare le generalità (art. 651 del codice penale) concorre con l’art. 294 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S..
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La Cassazione ha confermato che il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra il reato di cui agli artt. 4 del T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, e non l’art. 651 cod. pen., in caso di persone pericolose o sospette.
Le norme che consentono l’identificazione da parte delle forze di Polizia includono l’articolo 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che permette all’Autorità di Pubblica Sicurezza di sottoporre a rilievi segnaletici le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità. Questa norma non richiede l’informativa al Pubblico Ministero.
Nel 1978, il D.L. n. 59, convertito con la legge n. 191/1978, ha introdotto il “fermo di Polizia”, che consente di accompagnare presso gli uffici chiunque rifiuti di dichiarare le proprie generalità o qualora vi siano sufficienti indizi per ritenere false le dichiarazioni o i documenti esibiti. In questi casi, la Polizia può trattenere il soggetto per non oltre 24 ore, informando il Procuratore della Repubblica dell’ora dell’accompagnamento e del rilascio.
Quando non ricorrono le suddette ipotesi, e il soggetto privo di documenti si mostra disponibile a fornire le generalità, la Polizia può procedere con misure di controllo alternative, come la verifica in banca dati dalla motorizzazione civile.
Polizia Giudiziaria e Identificazione
La Polizia Giudiziaria svolge compiti di natura repressiva, assolvendo alle funzioni di informazione, investigazione e repressione dei reati. Essa ha l’incombenza di identificare le persone, come previsto dall’articolo 349 del codice di procedura penale.
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La Polizia Giudiziaria identifica due tipologie di persone: l’indagato (o reo) e la persona in grado di riferire circostanze utili (il testimone). Solo l’indagato può essere sottoposto a rilievi fotosegnaletici, ad esempio, in assenza di un valido documento di riconoscimento.
La Polizia Giudiziaria è obbligata a procedere a fotosegnalamento quando identifica un indagato apolide, una persona di cui è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, o un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o con doppia cittadinanza (UE e non UE).
Il fotosegnalamento dell’indagato, se quest’ultimo non si rifiuta, non deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica. La Corte Costituzionale considera i rilievi segnaletici atti coercitivi di scarsa incidenza, non soggetti alla riserva di giurisdizione.
Se l’indagato si rifiuta di farsi identificare o fornisce generalità false, la polizia giudiziaria informa il Procuratore della Repubblica, che può ordinare l’immediato rilascio se non sussistono le condizioni legali. L’identificazione di Polizia Giudiziaria, previo avviso orale al Pubblico Ministero, può durare al massimo 24 ore.
Una ulteriore forma d’identificazione si evince dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda le attività di Polizia Amministrativa per garantire l’osservanza delle disposizioni per cui è prevista una sanzione amministrativa. Gli atti di accertamento e notificazione richiedono una preventiva identificazione dei soggetti interessati.
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Tuttavia, gli istituti giuridici per l’identificazione, anche con modalità coattiva, non possono essere utilizzati dalla Polizia Amministrativa priva di funzioni di Polizia di Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.
Identificazione degli Stranieri
Gli stranieri (cittadini non appartenenti all’Unione Europea e apolidi) devono avere con sé il documento d’identità e il titolo di soggiorno, come previsto dal Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). La mancata esibizione di questi documenti, senza giustificato motivo, è punita con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino ad euro 2.000.
In caso di indisponibilità del documento di identità e del titolo di soggiorno, si applicano le norme che ammettono l’accompagnamento presso gli uffici di Polizia per l’identificazione mediante rilievi fotografici, segnaletici e antropometrici. La Suprema Corte ha stabilito che il cittadino straniero, anche se in possesso di documenti regolari, non è giustificato se li dimentica presso il proprio domicilio.
Reati Concernenti l’Identificazione
Tra i reati concernenti l’identificazione nelle attività di controllo delle Forze di Polizia rientrano gli articoli 494, 495, 496, 497 bis, 651 del codice penale, nonché l’art. 221 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., che concorre con l’art. 651 del codice penale.
Il rifiuto di esibire il documento d’identità o di riconoscimento a richiesta di agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza configura il reato di cui all’art. 221 del Reg. Esec. del T.U.L.P.S.. Questo reato concorre con quello di cui all’art. 651 del codice penale, purché la mancata esibizione sia associata alle condizioni di cui all’art. 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Fermo per Identificazione di Polizia Giudiziaria
L'identificazione di polizia giudiziaria, disciplinata dall'art. 349 C.P.P., è un atto dovuto a cui nessuno può sottrarsi e può avvenire in varie modalità: esibendo un idoneo documento di riconoscimento, declinando le proprie generalità, oppure, presso uffici opportunamente attrezzati, a mezzo di rilievi foto-dattiloscopici (cosiddetto “fotosegnalamento”). Contestualmente alla procedura di identificazione, alla persona sottoposta a indagini viene richiesto di dichiarare o eleggere un domicilio presso il quale perverranno le future ed eventuali notificazioni correlate al procedimento.
Lo stesso art. 349 C.P.P., al comma 4, illustra tuttavia una fattispecie ulteriore: il soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini si rifiuta di farsi identificare (illecito penale ex art. 651 C.P.), oppure fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità (illeciti penali ex artt. 495-496 C.P.).
In tale circostanza viene in essere il cosiddetto “fermo per identificazione di polizia giudiziaria”: il soggetto viene accompagnato, anche coattivamente, presso gli uffici degli agenti operanti e ivi potrà essere trattenuto per il tempo strettamente necessario a compiere le opportune operazioni di identificazione, da espletarsi in 12 ore, prorogabili di ulteriori 12 ore in caso di procedura di identificazione particolarmente complessa.
Dell’accompagnamento e dell’orario in cui esso è stato posto in essere, così come in seguito dell’avvenuto rilascio, va notiziato il Pubblico Ministero, il quale può ordinare l’immediato rilascio della persona, qualora ne sussistano le condizioni.
Altre Forme di Fermo per Identificazione
Il fermo per identificazione di polizia giudiziaria non è tuttavia l’unico caso previsto dal nostro ordinamento: ne esistono ulteriori fattispecie che tuttavia non attengono alla qualifica di polizia giudiziaria, bensì alla funzione preventiva di polizia di sicurezza.
Una delle più frequenti applicazioni di quanto summenzionato è l’ipotesi disciplinata dall’art. 11 della L. 191/1978, il quale legittima da parte della polizia giudiziaria l’accompagnamento presso gli uffici di un soggetto, al solo scopo di addivenire a una sua compiuta identificazione, laddove questi si rifiuti di dichiarare le proprie generalità, oppure ricorrano indizi sufficienti per ritenere che le generalità declinate o i documenti esibiti non siano genuini.
Anche in questo caso sono stabilite delle tempistiche: il trattenimento coattivo può avere una durata massima di 24 ore non prorogabili, nonché dell’orario di accompagnamento e in seguito di rilascio deve essere data notizia al Pubblico Ministero.
Allo stesso modo, anche in questo caso è possibile procedere a identificare il soggetto fermato anche a mezzo di rilievi foto-dattiloscopici.
In conclusione: si applica l’art. 349 C.P. quando deve essere identificato l’indagato o il potenziale testimone di un reato; si applica invece l’art. 11 della L. 191/1978 in tutti gli altri casi in cui gli organi di polizia procedano all’identificazione di persone e ricorrano le condizioni per effettuare il loro accompagnamento ai fini identificativi.
Fermo e Identificazione del Cittadino Straniero
Un’ulteriore tipologia di fermo con funzione preventiva è quello che riguarda il cittadino straniero (nella fattispecie non italiano e non europeo), disciplinato dall’art. 6 c. 4 del D.lgs. 286/1998, ai sensi del quale gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza sono legittimati a sottoporre il soggetto a opportuni rilievi foto-dattiloscopici, al fine di identificare compiutamente il cittadino straniero della cui identità vi è ragione di dubitare.
Ai sensi dello stesso art. 6 del D.lgs. 286/1998 è fatto obbligo per il cittadino straniero di esibire, alla richiesta degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, un documento di riconoscimento corredato da permesso di soggiorno o da altro idoneo titolo attestante la regolare permanenza sul territorio dello Stato, penalmente sanzionato in caso di inottemperanza con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a 2.000 Euro.
Tale fattispecie è sottoposta a suindicata procedura normativa al fine di avere controllo del fenomeno migratorio e sulla regolarità del soggiorno sul suolo italiano dei cittadini stranieri.
Fermo Preventivo ai Sensi del T.U.L.P.S.
Un’ultima forma di fermo e di accompagnamento ai fini dell’identificazione è stabilita dall’art. 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931 alias T.U.L.P.S.), secondo il quale è previsto che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ordini che le persone pericolose o sospette (che hanno l’obbligo di esibire alla richiesta degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza un valido documento di riconoscimento), ovvero coloro che non sono in grado di comprovare la propria identità o si rifiutino di provarla, vengano sottoposte a rilievi segnaletici.
Eccetto dunque chi si rende responsabile del reato di cui all’art. 651 C.P., gli altri casi di cui sopra sono a puro scopo preventivo. Dal momento tuttavia che non vi è esplicita statuizione circa i tempi di trattenimento, si considera quanto sancito per l’art. 349 C.P.P., ossia 12 ore prorogabili di altre 12 ore in caso di identificazione particolarmente difficoltosa.
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