Viaggi e Gite Organizzate da Associazioni Senza Scopo di Lucro: Requisiti e Normative
Buone notizie per tutte le Associazioni che desiderano muoversi sul territorio tramite viaggi o gite. L’organizzazione da parte di un’associazione di un viaggio o di una gita per i suoi soci, realizzata appoggiandosi ad un’agenzia viaggi e raccogliendo fondi tra gli aderenti all’iniziativa non può essere considerata un’attività di natura commerciale.
Il Caso Specifico e la Posizione dell'Agenzia delle Entrate
Un’associazione aveva ricevuto diversi avvisi di accertamento per maggiore imponibile ai fini IVA per via delle attività da essa curate. Secondo l’Agenzia, l’organizzazione di viaggi era per legge di natura commerciale, anche se svolta in diretta attuazione degli scopi sociali verso gli associati, indipendentemente dal numero di viaggi organizzati durante l’anno. La pretesa dell’Agenzia delle Entrate è parsa però, a detta dei Supremi Giudici, inaccettabile.
Ora, poiché era stato escluso lo svolgimento di attività volte a ricavare introiti con un certo carattere di stabilità (l’associazione aveva noleggiato un autobus per alcune trasferte in Italia, incaricando un’agenzia di organizzare il tutto con una media di un paio di volte l’anno), raccogliendo fondi tra i partecipanti pari al solo costo effettivo, la pretesa dell’Agenzia veniva meno. La conseguenza è stata il rigetto del ricorso.
Cosa Imparare da Questa Esperienza
Cosa si può ricavare da quest’esperienza di utile per tutte le Associazioni? L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto indicato dalla normativa riguardo l’organizzazione dei pacchetti turistici, considerando tali anche le gite di un giorno organizzate da associazioni, amici, parrocchie e chiunque decida di “organizzare” un viaggio anche breve di una giornata.
Per svolgere l’attività di organizzazione di tale viaggio è OBBLIGATORIA la licenza di agenzie di viaggio e turismo, (di cui all’art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, dietro pagamento di un corrispettivo unitario.
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Tali regole valgono anche per gli organizzatori di giri turistici, cioè qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 del citato art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.
Le attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici rientrano nell’applicazione del regime speciale IVA 74Ter, (comma 1 dell’art. 74-ter, D.P.R.
Obblighi e Comunicazioni
Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d.
L’organizzazione è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli Enti Pubblici e due per le associazioni (numeri aggiornati secondo l'Art. 36 della L.R. 3/2019), nell'arco di un anno solare, ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200,00 a euro 7.200,00 l'associazione che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 87 della L.R.
Normativa di Riferimento (Esempio: Regione Toscana)
In Toscana, la normativa di riferimento include:
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- Legge Regione Toscana n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale"
- Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana n. 47/R del 2018 "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86"
Associazioni Turistiche Senza Scopo di Lucro
Enti, Associazioni, sodalizi, comitati costituiti con finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali che promuovono viaggi senza scopo di lucro a favore esclusivo dei propri associati non soggetti ad autorizzazione di L.R. 9/06 purché attività svolta in forma occasionale (Non oltre 4 viaggi ad anno, di cui almeno 2 aventi durata del soggiorno inferiore a 3 giorni).
Le associazioni iscritte indicano con insegna apposta ad ingresso uffici che attività svolta a favore dei soli associati, compresa diffusione di opuscoli viaggio o pacchetti turistici, redatti in conformità con normativa CE e nazionale. Vietata pubblicità a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione anche se organizzazione curata da Agenzia autorizzata.
Organizzatori di viaggi non professionali comunicano preventivamente viaggio a Comune e stipulano polizza assicurativa a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di cliente.
Associazione che compie “reiterate irregolarità nello svolgimento attività”: cancellata da elenco regionale. Domanda di nuova iscrizione non prima di 1 anno.
L.R.12 gennaio 1998, n.
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Requisiti e Adempimenti
Le Associazioni senza scopo di lucro di cui all'art.7, comma 9, della legge 29 marzo 2001, n. 135 che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza l'autorizzazione di cui all'art. 5 della(46).
- fruizione dei servizi solo da parte degli associati (47).
Le Associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111(48).
La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio va inviata annualmente alla Provincia competente per territorio (49) .
Il responsabile organizzativo a livello nazionale deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici, competente per territorio(50.
Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle articolazioni territoriali (51).
L'attività del responsabile organizzativo che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione (52) .
Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle attività e sono tenute, altresì, a comunicare le eventuali variazioni a detti programmi (53).
In tali programmi devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa (54) .
Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse alla Provincia prima della diffusione per la verifica della conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge (55).
È necessario il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. e l’avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al D.Lgs.
Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività di cui trattasi, che può essere anche un socio, è responsabile anche di quelle esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali.
Nell’esercizio dell’attività di organizzazione di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni è necessaria la stipula del contratto ai sensi del titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al D.Lgs.
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