Il Visto di Conformità Superbonus: Requisiti e Modalità
Il visto di conformità è una dichiarazione che serve per chi vuole usufruire della compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui. Il visto di conformità deve essere rilasciato da un soggetto abilitato che opera diverse verifiche prima di tale rilascio. Il visto di conformità o “visto leggero”, introdotto dal DLgs n. 241 del 9 luglio 1997, è uno strumento dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
L’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 prevede limitazioni alla compensazione dei crediti IVA annuali, nel caso in cui questi siano superiore ad € 5.000 (o 50.000 nel caso di start-up innovative). In tale ipotesi, infatti, la compensazione orizzontale del credito Iva richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale.
Come noto l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022, fino a € 5.000 non richiede alcun adempimento "preventivo", mentre per importi superiori a € 5.000 è necessario presentare la dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità. Tale visto deve essere rilasciato da parte di un soggetto abilitato, che deve provvedere ad effettuare determinate verifiche prima del rilascio.
L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
- Garantisce ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- Agevola l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
- È strumento di contrasto al fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- Semplifica le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
- È utile a contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Soggetti Abilitati al Rilascio del Visto di Conformità
Oltre ai responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono legittimati a rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti:
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- I professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- I professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
- Gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA i seguenti soggetti (art. 35 del D.Lgs. n. 247 del 1997):
SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ |
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1 Gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni |
2 I soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni |
3 I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese |
L’Agenzia delle Entrate, con la propria C.M. n. 32/E del 2014, ha chiarito che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono autocertificare la propria dichiarazione senza la necessità di rivolgersi a terzi.
Nel tempo, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato diverse casistiche indicando delle specificità in relazione a determinati soggetti che di seguito si espongono:
- Il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di associazioni tra professionisti di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR (es. studio associato), in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai suddetti soggetti legittimati, può essere abilitato al rilascio del visto di conformità qualora gli ulteriori requisiti (possesso di partita IVA e abilitazione alla trasmissione telematica) sussistano in capo alla stessa associazione professionale (C.M. n. 7/E del 2015)
- Il professionista che esercita l’attività nell’ambito di una società tra professionisti (STP), disciplinata dall’art. 10, della Legge n. 183 del 2011, può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della società stessa, a condizione che la STP (R.M. n. 23/E del 2016): soddisfi i requisiti di legge; sia abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
- Può rilasciare il visto di conformità il professionista che non svolge l’attività di lavoro autonomo in proprio, ma è dipendente della società di servizi tra professionisti, fermi restando gli ulteriori requisiti di legge, tra cui l’obbligo, per il medesimo, di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 21 del DM 164 del 1999 (R.M. n.
Condizioni per il Rilascio del Visto di Conformità
Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono:
- Stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile
- Presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente
- Avere l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali
Una volta effettuata la comunicazione di cui al punto 2, la DRE:
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- Verifica il possesso dei requisiti richiesti;
- Iscrive il professionista in un apposito elenco informatizzato.
Secondo quanto previsto dalla C.M. 57/E del 2009, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, la polizza di cui all’art. 22 del DM n. 164 de 1999 - che deve essere stipulata dal professionista che vuole apporre il visto di conformità - deve rispettare le seguenti condizioni:
Condizioni della Polizza Assicurativa
- La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione.
- Il massimale della polizza, come stabilito dall’articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non deve essere inferiore a euro 3.000.000.
- La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia.
- La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
Nel caso di un professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato, la polizza può essere stipulata direttamente dallo studio associato, purché la stessa preveda la totale copertura per danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato. Nel caso di stipula della polizza da parte dello studio associato, il massimale è riferito al numero complessivo di visti rilasciati e non rileva il numero dei professionisti abilitati e indicati separatamente nella polizza.
Alla scadenza, la polizza assicurativa deve essere rinnovata, garantendone la continuità. Il professionista deve pertanto:
- Verificare che la data di validità del rinnovo o della stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente;
- Trasmettere la nuova polizza o (se la polizza è sempre la stessa) copia della quietanza di pagamento, alla DRE territorialmente competente, tramite PEC o raccomandata A/R;
- Attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza.
Qualora il professionista ometta di trasmettere il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la DRE provvede a richiederne l’invio al fine di aggiornare la sua posizione avvertendolo che, in mancanza di regolarizzazione entro il termine indicato nella richiesta, non è legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza.
Si precisa infine che il visto di conformità interessa anche l’attività di assistenza fiscale prestata nell’ambito dei modelli 730. In tal caso, il professionista interessato anche a tale attività dovrà integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del rischio derivante dal rilascio del visto infedele ex art. 39 del D.Lgs. n.
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Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter garantire che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Novità e Soglie di Esonero
Con l’art. 14 D.Lgs. 1/2024 (“decreto Adempimenti”) è stato previsto l’innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità:
- 70.000 euro annui (in luogo di 50.000 euro) in presenza di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva.
- 50.000 euro annui (in luogo di 20.000 euro) in caso di compensazione “orizzontale” di crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap.
Si ricorda che, in generale, l’obbligo di apposizione del visto di conformità è previsto anche per l’utilizzo in compensazione, mediante Mod. F24, di crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Tuttavia, benché il D.Lgs. 1/2024 sia entrato in vigore lo scorso 13.01.2024, l’operatività delle nuove soglie è da ritenere subordinata all’emanazione di un apposito provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (nel quale si potrebbe agganciare l’aumento della soglia anche ad un livello di affidabilità fiscale più elevato).
Pertanto, per il credito Iva relativo al 2023 e per i crediti Iva maturati nei primi trimestri del 2024, al momento restano validi i livelli di affidabilità fiscale già noti e il limite dei 50.000 euro riguardante l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva.
Tale soglia è riferita alle compensazioni effettuate nel 2024 ed è “cumulativa” delle compensazioni del credito Iva annuale 2023 e dei crediti Iva trimestrali 2024; la circolare n. 17/E/2019, infatti, ha specificato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”.
Superbonus 110% e Visto di Conformità
A seguito del decreto Antifrodi, per i bonus edilizi diversi dal superbonus, il visto di conformità è richiesto esclusivamente ai fini dell'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale o per lo sconto in fattura di cui all’articolo 121, D.L. n.
Il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni fiscali relative a lavori edilizi. Si tratta di un’attività di controllo formale di tipo documentale, che non entra nello specifico dei contenuti tecnici. Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
La limitazione della responsabilità solidale dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei successivi cessionari che acquisiscono i crediti fiscali ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, D.L. n.
Sanzioni in Caso di Visto di Conformità Infedele
Si tenga presente che in presenza di un visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) apposto da un soggetto non abilitato l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, in caso di visto di conformità infedele, in base a quanto disposto dall’articolo 39, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. - l’articolo 39, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/1997, che prevede, in caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è prevista l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
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