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Cos'è il Visto di Conformità: Guida Completa

La dichiarazione dei redditi è un momento cruciale per ogni contribuente. Per garantire la correttezza e la conformità delle informazioni fornite, il visto di conformità rappresenta uno strumento essenziale.

Cos'è il Visto di Conformità?

Il visto di conformità, anche detto “visto leggero”, è un’attività di verifica sulla corretta applicazione delle norme tributarie che, il legislatore, ha attribuito ai soggetti estranei all’amministrazione finanziaria. Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero“, è stato introdotto dal D.Lgs. 241/1997. Il visto di conformità è un’ apposizione del commercialista con il quale viene dichiarato che i documenti e dati sono conformi a ciò che viene inserito nella dichiarazione Iva.

Il visto di conformità è un’attestazione rilasciata da un CAF che certifica la correttezza formale della dichiarazione dei redditi, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente.

Si tratta di un vero e proprio controllo formale del professionista che però non tocca gli aspetti puramente tecnici. Questo controllo include la verifica della conformità della documentazione fiscale e contabile rispetto alle norme vigenti.

L’Agenzia delle Entrate ha adottato il metodo di apposizione del visto per snellire e velocizzare i processi di controllo.

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Il visto di conformità ha lo scopo di evitare errori sia materiali che di calcolo nella determinazione di imponibili, ritenute e imposte, oltre che nel riporto di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni.

In ambito bonus edilizia, il visto di conformità introdotto dall’art. 119 è un sigillo posto dal commercialista che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione a seguito del sostenimento di una spesa agevolabile.

Perché è importante?

Il visto di conformità svolge un ruolo chiave per diversi motivi:

  • Accuratezza della dichiarazione: Garantisce che i dati inseriti nella dichiarazione siano corretti e conformi a quanto indicato nella documentazione consegnata dal contribuente, riducendo il rischio di errori e conseguenti sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Sicurezza per il contribuente: Offre una maggiore sicurezza al contribuente, che può affidarsi a esperti per la verifica della propria documentazione fiscale.

Chi è autorizzato a rilasciare il visto di conformità?

Oltre ai responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono legittimati a rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti:

  • i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Il contribuente per poter conoscere il nome dei professionisti che rilasciano il visto di conformità deve seguire il percorso sul sito dell’Agenzia delle Entrate: Servizi - Altri servizi - Comunicazioni - Professionisti abilitati.

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Quando è obbligatorio il visto di conformità?

Il decreto legge “antifrode” (D.L. 157/2021), confluito poi nella legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), ha introdotto l’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione edilizia per accedere ai principali sconti fiscali in ambito edile.

Il visto di conformità per gli interventi agevolati da Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020) è sempre obbligatorio, anche se si procedere con utilizzo diretto della detrazione.

Per gli altri interventi edili agevolati previsti dall’articolo 121 comma 2 del D.L. 34/2020 (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, ecc.), il visto di conformità è necessario in caso di opzione, ossia quando si opta per cessione del credito o sconto in fattura, ad eccezione del caso in cui si operi in edilizia libera o in caso di interventi inferiori a 10.000 €. Tale eccezione non vale per il bonus facciate.

Gli unici casi in cui in cui non è necessario il visto di conformità per Superbonus sono i seguenti:

  • il contribuente accetta la dichiarazione precompilata;
  • il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (generalmente datore di lavoro con il Modello 730);
  • sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Pertanto i casi in cui non è necessario apporre il visto di conformità in presenza di altri bonus sono i seguenti:

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  • utilizzo diretto della detrazione diretta;
  • edilizia libera (non bonus facciate);
  • interventi inferiori a 10.000 € (non bonus facciate).

In tutti gli altri casi serve sempre.

Documenti necessari per il rilascio del visto di conformità

Per esser certo di ottenere il rilascio del visto di conformità, devi essere in possesso di alcuni documenti di seguito elencati:

  • idoneo titolo di possesso e di detenzione dell’immobile;
  • detenzione materiale e diretta dell’immobile (trasferimento dell’immobile mortis causa);
  • possesso dei redditi imponibili in Italia;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla legge in relazione ai lavori da svolgere;
  • relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori (se del caso l’asseverazione della classe di rischio, che puoi avere in pochi click grazie al software per la classificazione sismica);
  • prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti;
  • comunicazione preventiva che indica la data di inizio lavori dell’ASL locale;
  • certificato catastale o domanda di accatastamento;
  • atto di cessione dell’immobile o atto successivo;
  • documenti comprovanti il sostenimento della spesa;
  • bonifico bancario o postale attestanti il pagamento delle fatture o le ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa;
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento non può esser seguito per mezzo di bonifico;
  • dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
  • documentazione specifica per le spese sulle parti comuni;
  • ricevuta di trasmissione all’ENEA della scheda descrittiva dell’intervento eseguito;
  • asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi realizzati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione;
  • consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/formatore.

Tutti questi documenti sono fondamentali per il rilascio del visto di conformità, oltre ad essere oggetto di controllo e di interscambio tra commercialisti, banche, assicurazioni, amministrazione, tecnici e committenti.

Responsabilità del professionista

Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter garantire che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Visto di conformità e asseverazione tecnica

Il visto di conformità, come abbiamo visto, è un documento compilato da un professionista abilitato allo scopo di verificare che tutte le dichiarazioni per ottenere gli incentivi fiscali siano regolari.

L’asseverazione edilizia è un documento che riguarda gli aspetti puramente tecnici. Una figura professionale (geometra, ingegnere, architetto) rilascia l’asseverazione in cui, sotto la propria responsabilità, attesta:

  • l’effettiva presenza dei presupposti tecnici per avere accesso alle detrazioni;
  • la correttezza del preventivo circa la spese da sostenere.

Per poter beneficiare dei bonus edilizia è fondamentale che sia l’asseverazione che il visto di conformità siano in regola.

Aggiornamenti normativi

L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 1 del 2024 introduce diverse modifiche agli adempimenti tributari. La modifica principale riguarda l’aumento della soglia per l’esenzione dal visto di conformità per i crediti Iva chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24.

Per il credito Iva annuale maturato nel 2023, l’esenzione dal visto di conformità è stata prevista per livelli di affidabilità pari a 8 o 8,5 su una scala da 1 a 10. L’ultimo provvedimento che ha definito i livelli di affidabilità fiscale è datato 27 aprile 2023 e si riferisce al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Gli aggiornamenti più recenti inseriti all’interno del memorandum visto di conformità, datati febbraio 2021, interessano i chiarimenti sull’opzione della cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o dell’utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto in fattura, al posto dell’utilizzo diretto delle detrazioni previste per l’esecuzione di specifici interventi da realizzare sugli immobili, così come previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17 luglio 2020 da ultimo modificato con legge n.

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