Visto Uscire Dogana: La Procedura Dettagliata per l'Esportazione
L'esportazione di merci verso paesi al di fuori dell'Unione Europea comporta una serie di procedure doganali e fiscali. Questo articolo esamina in dettaglio la procedura del "Visto Uscire" e le relative normative, fornendo una guida completa per gli operatori economici coinvolti.
Esportazioni Dirette e la Prova dell'Effettiva Uscita delle Merci
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 633/1972, costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili IVA:- lettera a): “le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante il trasporto o la spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.
Per le esportazioni dirette (articolo 8, lettera a) del DPR 633/72) l’esportatore è l’intestatario della dichiarazione doganale di esportazione. Per provare l’effettiva uscita delle merce, l’esportatore, a norma di quanto previsto dallo stesso art. 335 del Reg.
In linea di principio, in tutti i casi di cessione all’esportazione, e quindi, per beneficiare della NON imponibilità IVA, il cedente nazionale deve dimostrare l’avvenuta fuoriuscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione Europea; deve quindi reperire la documentazione probatoria dell’avvenuta esportazione.
Si segnala, a tal proposito, che la normativa doganale richiede mezzi di prova incontrovertibili e certi e che l’assenza di documentazione probatoria non può essere addebitata né agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, né ad eventuali terzi (es. il trasportatore).
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Nelle ipotesi di assenza di documentazione, peraltro, è riservata anche al cedente nazionale-contribuente (e, dunque, non soltanto agli uffici di esportazione) la facoltà di attivarsi tramite la procedura di follow-up, al fine di richiedere e sollecitare le informazioni circa lo stato della propria esportazione.
Il Ruolo del Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all'Esportazione (ECS)
Ciò posto, si precisa, a decorrere dal 1° luglio 2007, ha trovato applicazione, per i casi previsti dalla normativa comunitaria, il Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all'Esportazione (ECS). Dal 1° luglio 2009 ha trovato applicazione la seconda fase ECS, che obbliga all'invio telematico della dichiarazione doganale nonché l'obbligo di indicare i dati richiesti in materia di sicurezza.
Il sistema unionale ECS (Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali.
La Fase 1 dell’ECS, avviata a decorrere dal 1° luglio 2007, ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo strumento primario per la certificazione dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione sia ai fini doganali che fiscali.
La Dichiarazione Doganale e il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE)
L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all’ufficio doganale di “esportazione”. La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all’ufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell’Agenzia AIDA.
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L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola le merci per l’esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata.
La merce ed il DAE devono essere presentati all’ufficio doganale di uscita che ai sensi dell’art. A seguito di ciò l’ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico “risultati di uscita” tramite il sistema informatico doganale AIDA all’ufficio di esportazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 333 del RE.
In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione.
Ai sensi dell’art. 793 ter, la merce svincolata per l’esportazione deve uscire dal territorio doganale della Comunità entro 90 giorni dalla data dello svincolo.
Per quanto concerne strettamente le esportazioni con diritto a restituzione FEAGA la merce deve risultare uscita definitivamente dal territorio doganale dell’Unione entro 60 giorni dall’espletamento delle formalità doganali.
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Il Passaggio dal Vecchio al Nuovo Sistema: L'Importanza del "Visto Uscire"
Con il nuovo sistema informatizzato è stato risolto uno dei problemi che da sempre ha interessato le aziende di export, ossia, dimostrare l'avvenuta uscita fisica delle merci dal territorio comunitario, al fine di acquisire la non imponibilità dell'esportazione agli effetti dell'Iva (articoli 8 e seguenti del Dpr 633/1972).
Il vecchio sistema tradizionale L'attività di esportazione si realizzava con la presentazione della dichiarazione doganale, costituita dal Dau (Documento amministrativo unico), all'ufficio doganale competente, che è quello dove è situato l'esportatore. Tale dichiarazione rappresenta una manifestazione di volontà diretta a vincolare le merci al regime doganale di esportazione, al quale sono collegati effetti giuridicamente rilevanti.
Quando la merce lascia il territorio comunitario, la dogana di uscita, provvedeva a mettere sull'esemplare n.3 del Dau il cosiddetto "visto uscire" con procedure diverse legate al mezzo di trasporto impiegato (treno, nave, aereo, camion eccetera). Questo visto era di fondamentale importanza in quanto faceva acquisire la non imponibilità dell'esportazione agli effetti dell'Iva.
Pertanto, era necessario che l'azienda entri in possesso del documento e lo custodisse gelosamente assieme agli altri documenti di vendita.
Con la nuova procedura, l'esemplare n. Non è più necessario che la dogana di uscita provveda all'apposizione del cosiddetto "visto uscire".
Alternative alla Prova Tradizionale: Documenti e Procedure
Qualora la merce non lasci il territorio doganale della Comunità entro 90 giorni, l'ufficio di esportazione procederà all'annullamento della dichiarazione doganale. In questo caso, sarà necessario ripresentare una nuova dichiarazione all'ufficio di esportazione competente che effettuerà nuovamente tutti gli adempimenti previsti.
Prima del nuovo sistema informatizzato, le procedure presentavano criticità sotto diversi profili. Da una parte, i tempi di conclusione delle operazioni potevano essere molto lunghi, dall'altra sussisteva il concreto rischio di smarrimento dell'esemplare n. 3 del Dau, senza il quale le aziende non potevano acquisire la non imponibilità ai fini Iva.
Tali mezzi di prova sono in linea con le nuove disposizioni e potranno essere fornite ai fini dell’appuramento delle esportazioni senza peraltro che sia preclusa la facoltà di produrre uno o più degli altri mezzi di prova previsti dal citato art.
A seguito di note fornite dall’Agenzia delle Dogane, è in corso di emanazione una circolare circa la documentazione (prova alternativa) atta a dimostrare l’uscita delle merci dalla comunità (Visto Uscire) in mancanza della trasmissione di appuramento da parte della Dogana di uscita dalla CE.
- Dichiarazione autocertificata dell’esportatore con la quale si dichiari, sotto la propria responsabilità, che la merce è uscita dalla CE;
- Uno di questi documenti:
- Copia del documento di trasporto autocertificata dal vettore che dichiarerà che la merce è stata regolarmente consegnata a destino;
- Bolla di consegna autocertificata da parte del destinatario che certifica l’avvenuto ricevimento dei prodotti;
- Uno di questi documenti:
- Documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della merce;
- Fattura commerciale regolarmente registrata sui libri contabili.
- In caso di prodotti alimentari con restituzione PAC copia conforme della bolletta doganale di importazione all’estero con la quale si possa evidenziare che la merce è giunta a destino entro 60 giorni.
Quanto sopra è necessario per tutte le operazioni effettuate con sistema AES DAE comunemente chiamato MRN prima del 01.07.2009. Dopo tale data entrerà in vigore il regolamento 312/2009 che prevede quali prove alternative tra loro:
- una copia della bolla di consegna (DDT, CMR, BILL OF LEADING…) firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della comunità;
- la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna (DDT, CMR, BILL OF LEADING…) debitamente firmata o autenticata dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio della comunità;
- una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori del territorio doganale della comunità;
- un documento certificato dalle autorità doganali di uno stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della comunità;
Regimi Speciali: Perfezionamento Attivo e Passivo
Esistono regimi doganali speciali, come il perfezionamento attivo e passivo, che consentono di gestire particolari situazioni legate alla lavorazione o riparazione di merci.
Nel caso descritto è possibile richiedere preventivamente alla dogana competente sul luogo dove viene effettuata la lavorazione, un´autorizzazione all´applicazione del regime doganale di " perfezionamento attivo". Questo regime consente di importare temporaneamente merci non unionali da sottoporre a lavorazione (o a riparazione)e riesportare i prodotti finiti fuori dal territorio dell'Unione Europea senza pagare i diritti doganali sulla materia prima importata temporaneamente.
L´unica prestazione richiesta è il versamento di una garanzia pari all´importo dei diritti doganali che si sarebbero dovuti versare sulla materia prima importata. Il regime di perfezionamento attivo è disciplinato dagli articoli 255/258 del Regolamento UE 952/2013 e dagli articoli 240-241 del Regolamento UE n. 2446/2015 e dalla Circolare n.
L'esportazione di merce per la riparazione/lavorazione rientra sotto il profilo doganale nel regime cosiddetto di "perfezionamento passivo". Solo nel caso in cui la riparazione (il perfezionamento) sia stata effettuata gratuitamente, le merci al momento della reimportazione non saranno gravate da alcun dazio.
Il regime del perfezionamento passivo è disciplinato dagli articoli 259 e seguenti del Regolamento UE n. 952/2013 e dagli articoli 242 e 243 del Regolamento UE n.
Franchigie Doganali: Regali, Trasferimenti di Residenza e Studi
La normativa prevede diverse franchigie doganali per specifiche situazioni, come l'invio di regali, il trasferimento di residenza o l'importazione di beni per motivi di studio.
Sotto il profilo doganale, le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in paese terzo ad una persona residente nell’Unione Europea possono essere ammesse in franchigia dal dazio all’importazione, quando il loro valore intrinseco non eccede complessivamente 150 € (art. 23 del Regolamento (CE) n.
La spedizione descritta rientra nella fattispecie delle spedizioni di merce prive di carattere commerciale, è pertanto esente dal dazio e dall’I.V.A. rispettivamente ai sensi degli artt. da 25 a 27 del Regolamento (CE) n. abbiano valore globale non superiore a 45 €.
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