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Adozione di Maggiorenne Straniero: Requisiti e Cittadinanza

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dai relativi regolamenti di esecuzione, in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362.

Acquisto della Cittadinanza Italiana

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo diverse modalità, tra cui:

  • Nascita da genitori italiani (iure sanguinis)
  • Riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione
  • Adozione
  • Acquisto o riacquisto da parte dei genitori

Con l’introduzione del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, l’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza è subordinato alla sussistenza di una delle eccezioni previste dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Cittadinanza per Nascita

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza.

Cittadinanza per Riconoscimento o Dichiarazione Giudiziale della Filiazione

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

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  • Se un cittadino italiano riconosce un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, con effetto retroattivo dalla nascita.
  • Se il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può, entro un anno, dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.

Nel caso in cui venga annullato un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.

Cittadinanza per Adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile.

  • Il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto.
  • Se invece l'adottato è maggiorenne, l'interessato può richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.

Cittadinanza per Acquisto o Riacquisto da Parte dei Genitori

Secondo l’art. 14 della legge n. 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita”.

L’acquisto interviene, quindi, alla condizione della convivenza del soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano, purché quest’ultimo risieda, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, da due anni continuativi in Italia (o dalla nascita, se di età inferiore a due anni), requisito introdotto dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 36, così come convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

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La giurisprudenza ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico.

Elezione della Cittadinanza a Seguito di Riconoscimento della Filiazione nella Maggiore Età

Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92). Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art.

Adozione di Maggiorenne: Aspetti Fondamentali

Perché Adottare un Maggiorenne?

Se il maggiorenne ha veramente bisogno, soprattutto se straniero, l'adozione può offrire una nuova prospettiva di vita. Anche se ci vorranno molti anni per averla, con l’adozione uno straniero ha da subito tutti gli stessi privilegi.

Se è straniero, la situazione nel Paese di provenienza potrebbe non essere ancora critica, ma non si può aspettare che lo diventi per iniziare a muoversi, perché per l’adozione ci vogliono molti mesi e, in una situazione già critica, procurarsi i documenti stranieri potrebbe diventare molto più difficile.

Requisiti per l'Adozione

L'adozione di persone maggiorenni è permessa alle persone che:

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  • Non hanno discendenti legittimi o legittimati
  • Hanno compiuto almeno gli anni trentacinque
  • Superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare (art. 291 del codice civile)

Quando tali presupposti mancano si ritiene che venga in essere un abuso dell'adozione.

L'adottando non deve essere già stato adottato da altra persona. Ai sensi dell'art. 294, comma 2, codice civile, nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Doveri e Diritti

  • Non ci sono doveri di mantenimento verso i parenti del maggiorenne.
  • Il maggiorenne mantiene tutti i precedenti rapporti di parentela.
  • L'eredità è l'unico dovere verso il maggiorenne adottato, che entra nell’asse ereditario al pari di ogni altro figlio di chi l’ha adottato.

Procedura di Adozione

  1. Raccolta documenti: Quelli stranieri sono la parte più difficile e se il maggiorenne è straniero deve per forza pensarci lui (anche tramite i suoi familiari all’estero), ma sarai guidato passo-per-passo per cercare di ottenerli.
  2. Domanda in tribunale: È necessario un avvocato.
  3. Udienza: Per chi non può esserci ci vuole un atto notarile per esprimere il consenso.
  4. Attesa sentenza: Bisogna aspettare la decisione finale dopo l’udienza.
  5. Registrazione sentenza: Il Tribunale invia la sentenza all’Agenzia delle Entrate a cui tu devi pagare 200 euro per “registrarla”.
  6. Copie sentenza: Per non aspettare un ulteriore mese di “ripensamento”, sia il maggiorenne che chi lo ha adottato devono firmare la rinuncia al ripensamento.
  7. Permesso di soggiorno: L’Ufficio Stranieri della Questura rilascia un apposito permesso di soggiorno che vale per 2 o 5 anni e che regolarizza lo straniero, anche se prima era irregolare.
  8. Regolarizzazione: Con il permesso di soggiorno puoi chiedere ed ottenere residenza, carta d’identità, codice fiscale, iscrizione gratuita all’ASL.
  9. Cittadinanza: Dopo 5 anni dalla sentenza di adozione si può chiedere la cittadinanza, ma bisogna poi aspettare altri 3-4 anni per riceverla.

Cittadinanza per Naturalizzazione

Per acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 della legge n. In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art.

Nel caso di adozione di un maggiorenne straniero, l'interessato può richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.

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