Aiuto per Stranieri in Italia: Servizi e Diritti
La normativa italiana in tema di condizione giuridica dello straniero è ispirata alla riaffermazione dei diritti fondamentali della persona umana (articolo 2 della Costituzione). Il principio di eguaglianza comporta quindi per gli stranieri regolarmente soggiornanti non solo obblighi, ma anche dei diritti a condizione di parità con i cittadini. Tali diritti e doveri sono di ampiezza crescente in relazione al periodo stabilimento, nonché di integrazione, dello straniero che vive in Italia. In ogni caso i diritti fondamentali inerenti alla persona umana trovano applicazione anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio dello Stato in condizione irregolare.
Diritti Fondamentali e la Progressiva Uguaglianza di Trattamento
Tutti gli stranieri godono della protezione dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico sull’immigrazione e dell’articolo 10, comma 1, della Costituzione. Si applica altresì il principio di eguaglianza enunciato dall’articolo 3 della Costituzione a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione. L’articolo 2 della Costituzione infatti sancisce il limite alla discrezionalità del legislatore nel disciplinare i diritti fondamentali.
L’articolo 10, paragrafo 2, della Costituzione contiene una riserva di legge che rimanda agli obblighi definiti da molte norme internazionali a tutela dei diritti umani inerenti alla dignità della persona. Tra queste norme, di preminente importanza è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950) di cui l’Italia è parte (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).
L’articolo 14 della Convenzione stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su altre opinione, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita od ogni altra condizione: tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto senza discriminazione ad un’uguale protezione della legge.
Si possono individuare quindi i seguenti diritti fondamentali, desunti oltre che dalla Convenzione europea, anche da altri strumenti internazionali di portata quasi universale, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966, ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n.
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La protezione della legge comprende la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna penale, la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari. Inoltre lo straniero sottoposto ad arresto e ad un processo ha diritto a difendersi, ricevendo l’assistenza di un interprete all’interrogatorio e le dichiarazioni scritte nella propria lingua. Lo straniero espulso può rientrare in Italia il tempo necessario a difendersi ed assistere al dibattimento. MINISTERO DELL’INTERNO, Circolare del 7 agosto 2009, n. 19.
In materia di dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazione rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 del Testo Unico.
Lo straniero comunque presente sul territorio può sposarsi. La corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.
È quindi possibile, ai sensi dell’articolo 44, ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione, secondo il rito sommario di cognizione (art. 28 del DLgs. 150 del 2011).
Documenti Necessari per il Soggiorno in Italia
- Visto di ingresso e permesso di soggiorno sono documenti necessari ai cittadini stranieri, in alcuni casi, per entrare o soggiornare in Italia.
- Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo è necessario per i cittadini stranieri per l’ingresso in Italia, per il lavoro e per ottenere prestazioni assistenziali, previdenziali, scolastiche, sanitarie, etc.
- I cittadini europei, in base a specifiche caratteristiche e alla durata del loro soggiorno in Italia devono seguire alcune procedure.
- In alcuni casi, i cittadini stranieri presenti in Italia possono farsi raggiungere dai propri familiari nel nostro Paese.
- Per i cittadini stranieri che devono entrare in Italia per motivi di lavoro è necessario uno specifico permesso.
- I cittadini stranieri possono studiare in Italia. Per farlo hanno bisogno di uno specifico permesso di soggiorno.
Diritti e Servizi Disponibili in Attesa del Permesso di Soggiorno
Secondo l’art. 5 comma 9 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98), in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il permesso di soggiorno va rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. In linea generale, tuttavia, tale termine non è perentorio.
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È possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno? Si, l'art. 10 del 5 maggio 2025, è applicabile, anche alle ipotesi di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.lgs. n. 286/98, il quale prevede espressamente la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
I richiedenti protezione internazionale possono lavorare in attesa della decisione sulla domanda di asilo? Si, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso? Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro.
I datori di lavoro (o loro intermediari, quali i consulenti per il lavoro, le agenzie per il lavoro, ecc.), che intendono assumere lavoratori in possesso della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione.
Iscrizione Anagrafica
L’iscrizione anagrafica è il presupposto per esercitare importanti diritti fondamentali e civili, quali: l’accesso all’assistenza sociale, l’iscrizione al SSN per stranieri regolarmente soggiornanti, il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, la richiesta della patente di guida italiana o conversione della patente di guida estera.
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Secondo una circolare del 2007 del Ministero dell’Interno Il cittadino straniero che ha fatto il primo ingresso in Italia per motivi di lavoro può, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, chiedere l’iscrizione anagrafica. Per analogia, il principio giuridico applicato nel caso del lavoratore straniero, trova accoglimento anche nel caso di primo ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare.
La Circolare del Ministero dell’Interno n.43 del 2 agosto 2007 prevede che il cittadino straniero ricongiunto ad un familiare in base all’art. 29 del D. Lgs.
In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, al richiedente asilo viene rilasciato l’attestato nominativo, che costituisce il primo titolo di soggiorno in suo possesso. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni costituisce permesso di soggiorno provvisorio» (Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15).
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Si, con la ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile chiedere l’iscrizione al SSN.
Conto Corrente Bancario
La titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano.
Per la legge italiana, chi vuole aprire un conto corrente deve presentare i suoi documenti d’identità in corso di validità (o altro documento di riconoscimento considerato equivalente ai sensi della normativa vigente) e il codice fiscale. Ai cittadini non-EU spesso viene richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile quindi aprire un conto corrente di base alla posta o in banca, presentando la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene data quando si verbalizza la domanda).
Documenti di Guida e Circolazione
Si, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato” e che “Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.”.
In fase di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2023 acquisire la Carta di qualificazione conducente (CQC), ovvero il documento abilitativo necessario per condurre mezzi di trasporto di peso uguale o superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o di persone.
Viaggi all'Estero
Mentre chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità può muoversi liberamente nell’area Schengen nonché può recarsi nel Paese di origine e fare rientro in Italia senza formalità, chi è in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno può solo rientrare nel proprio Paese di origine a condizione che il viaggio di andata o di ritorno non preveda il transito in un Paese dell'area Schengen.
Coloro che sono in attesa del primo rilascio di permesso, e sono muniti di “Visto per lunga durata”, possono viaggiare negli altri Stati Ue fino a 3 mesi, nel periodo di validità del visto.
Nel caso si sia in attesa della risposta sulla domanda di regolarizzazione, si segnala che la ricevuta dell’inoltro telematico dell’istanza non è un documento valido per rientrare in Italia e che, quindi, non è consigliabile lasciare l’Italia quando la procedura è ancora pendente.
Indennità di Disoccupazione e Altre Prestazioni Economiche
Si, anche i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le "prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura", erogate dall'INPS, come per esempio le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll o il bonus asilo nido.
L'INPS ha quindi confermato che le strutture territoriali, a seguito dell'accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall'assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
Supporto e Assistenza per Stranieri in Italia
L'Inca-Cgil in Italia assiste gli immigrati nelle procedure di richiesta o rinnovo dei permessi di soggiorno e dei nulla osta al ricongiungimento familiare. Fornisce inoltre informazioni e consulenza ai cittadini comunitari che vogliono soggiornare regolarmente nel nostro territorio. A seguito dei protocolli sottoscritti con il Ministero dell'Interno (rilascio/rinnovo permesso e carta di soggiorno febbraio 2006) assiste i cittadini stranieri all'inoltro telematico delle istanze.
INCA assiste gli stranieri nelle istanze di rilascio del Permesso di soggiorno, rinnovo del permesso di soggiorno, rilascio Permesso di soggiorno UE-SLP per lungosoggiornanti, ricongiungimento familiare, richieste di nulla-osta al lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi.
Per queste attività, gli uffici del Patronato INCA provvedono all’inoltro telematico delle domande di nulla osta al ricongiungimento familiare per conto dello straniero, svolgendo una attività di informazione e consulenza in merito alla verifica del possesso dei requisiti e alla predisposizione della documentazione necessaria. Informano i richiedenti di tutti i passaggi della procedura, e in caso di diniego delle domande, li assiste in sede di ricorso amministrativo e giudiziario.
Assistenza su Prestazioni Assistenziali e di Sostegno al Reddito
Gli uffici del Patronato INCA assistono e tutelano i lavoratori stranieri e loro familiari nell’accesso alle prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito previste dalla normativa corrente, tra cui:
- Assegni familiari
- Assegno sociale
- Bonus bebè
- Premio natalità
- Prestazioni di invalidità civile
- Indennità di disoccupazione agricola e per altri settori
- Reddito/Pensione di cittadinanza
Assistenza su Prestazioni Previdenziali in Convenzione Internazionale
Il Patronato INCA assiste e tutela i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa all'estero. L’INCA è presente in circa 30 paesi all’estero.
L’INCA garantendo l’applicazione delle Convenzioni e dei Regolamenti Comunitari permette ai cittadini, ai lavoratori degli Stati contraenti e alle persone soggette alla legislazione sulla sicurezza sociale, di uno o dei due Stati, di vedersi riconosciuta : parità di trattamento, principio della territorialità, totalizzazione dei periodi assicurativi, esportabilità delle prestazioni, nei casi previsti.
L'INCA è presente anche in Paesi non legati all'Italia da accordi bilaterali o multilaterali, dove maggiore è la presenza di comunità italiane o dove sono maggiori i flussi di immigrazione verso il nostro paese o verso l'Europa.
Tutela Legale e Contenzioso
Da decenni INCA affianca all'attività’ di assistenza anche la tutela legale tesa a garantire i diritti negati ai cittadini. Le normative o le prassi amministrative talvolta non tengono conto sia dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione che delle norme e direttive Europee in tema di sicurezza sociale.
Sistema di Accoglienza in Italia
Le modalità di accoglienza sono sostanzialmente definite dal decreto legislativo 142/2015. Il primo è il cosiddetto decreto sicurezza, approvato dal primo governo Conte. Tra le molte modifiche che ha introdotto una ha avuto un impatto particolarmente significativo sul sistema di accoglienza, ovvero l’esclusione dal Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) dei richiedenti asilo.
Tuttavia quello che è stato recentemente chiamato “decreto Cutro” (Dl 20/2023), varato dal governo Meloni, ripristina questa e altre previsioni già contenute nel decreto sicurezza, aggiungendone anche di nuove. Nel tornare ad escludere i richiedenti asilo dal circuito Sai ad esempio, il governo ha deciso di eliminare del tutto le diciture di prima e seconda accoglienza.
Tipologie di Strutture di Accoglienza
- Soccorso, prima assistenza e identificazione: Centri localizzati nei pressi delle aree di sbarco per la prima assistenza sanitaria, il fotosegnalamento e la pre-identificazione.
- Centri governativi: Dove viene avviata la procedura di esame della richiesta di asilo (d.lgs. 142/2015, articoli 9 e 10). In questi centri devono anche essere accertate le condizioni di salute degli ospiti, con il fine di verificare eventuali situazioni di vulnerabilità.
- Centri di accoglienza straordinaria (Cas): Istituiti dalle prefetture e affidati a soggetti privati mediante le procedure di affidamento dei contratti pubblici (d.lgs. 142/2015, articolo 11).
- Strutture di accoglienza provvisoria: Attivate dalle prefetture in caso di indisponibilità nei centri governativi.
- Sistema di accoglienza e integrazione (Sai): Sistema dedicato esclusivamente ai titolari di protezione, o quasi. Solo ad alcune categorie di richiedenti asilo infatti sarà ancora permesso di accedere al Sai.
Supporto a Percorsi di Integrazione
Con la crescita delle presenze nel sistema di accoglienza è andata aumentando la quota di persone accolte nei Cas, a scapito dei centri appartenenti al sistema ordinario a titolarità pubblica, chiamato negli anni Sprar, Siproimi e oggi Sai.
Come abbiamo visto infatti, oltre a non permettere più ai richiedenti asilo (o almeno a quasi tutti) di accedere ai servizi del Sai, il nuovo sistema prevede una riduzione dei servizi di assistenza e integrazione nei centri governativi e nei Cas. In aggiunta viene creato un ulteriore livello di accoglienza straordinaria, ovvero le strutture di accoglienza provvisoria, con ancora meno servizi.
Naga: Organizzazione di Volontariato
Il Naga è un’organizzazione di volontariato laica, indipendente e apartitica nata a Milano nel 1987. Ogni giorno 400 tra volontari e volontarie del Naga forniscono assistenza sanitaria, sociale e legale ai cittadini e alle cittadine straniere e si impegnano per la difesa dei diritti di tutti e tutte. Consideriamo le migrazioni come un fenomeno che esiste da sempre, non come un’emergenza. Incontriamo persone da accogliere, non pensiamo a frontiere da controllare.
Seconda Accoglienza
La seconda accoglienza è invece assicurata mediante progetti di assistenza alla persona e di integrazione nel territorio che vengono attivati dagli enti locali aderenti al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). I progetti di accoglienza, presentati sulla scorta di appositi bandi, sono sottoposti all'esame di una Commissione di valutazione composta da rappresentanti del ministero dell’Interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI).