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Alloggio Turistico: Definizione e Normativa di Riferimento

L'alloggio turistico è una forma di ospitalità ben definita dalla normativa italiana, in particolare dalla legislazione regionale. Questo articolo esplora la definizione normativa di alloggio turistico, con un focus sulla Regione Lazio e sui relativi adempimenti burocratici.

Definizione e Classificazione

Per avviare un’attività di alloggio a uso turistico, che non costituisce un’attività ricettiva, bensì una forma di ospitalità, si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (S.U.A.R.) del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, una Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.). La C.I.A. deve essere corredata delle dichiarazioni che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività, di copia di un documento di identità e di copia della ricevuta di pagamento relativa ai diritti d’istruttoria previsti. La trasmissione della C.I.A. avviene nell’ambito del Servizio S.C.I.A.

Le locazioni turistiche, denominate altresì "Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico”, sono soggette alla presentazione di C.I.A. Conseguentemente, le locazioni brevi aventi diversa finalità, pur essendo assoggettate al versamento del contributo di soggiorno, non possano essere ricomprese nelle attività ricettive-turistiche e non sono soggette alla presentazione di C.I.A. presso il S.U.A.R.

Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitorare i flussi turistici, è stata istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, un’ apposita banca dati nella quale inserire le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Ne consegue che al momento dovrà essere richiesto il suddetto codice regionale (denominato anche CISE) solo da parte delle strutture extralberghiere e degli alloggi ad uso turistico.

Si ricorda che il corretto esercizio di un alloggio ad uso turistico prevede che l’intero appartamento debba essere concesso per l’ospitalità, non le singole stanze.

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Adempimenti Burocratici

Per avviare un’attività ricettiva si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (S.U.A.R.) del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata degli atti, delle dichiarazioni che dimostrano il possesso dei requisiti soggettivi, funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell’attività ricettiva e di copia della ricevuta di pagamento relativa ai diritti d’istruttoria previsti. La trasmissione della S.C.I.A. avviene nell’ambito del Servizio S.C.I.A.

Per inviare una S.C.I.A. o una C.I.A. tutte le informazioni necessarie per effettuare la trasmissione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) o di una C.I.A. (comunicazione d’Inizio Attività), da inoltrare esclusivamente online, sono reperibili nella “Guida alla compilazione online” che si può scaricare dalla pagina Web dedicata al S.U.A.R.

Ai sensi della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii. e come disciplinato dal Regolamento Regionale n.8/2015 e ss.mm.ii., è importante seguire le normative regionali per le attività ricettive extralberghiere.

Qualsiasi modifica riguardante la denominazione, la natura giuridica, la modifica della sede legale o del legale rappresentante ecc. della persona giuridica presente nel Registro Imprese dovrà essere preventivamente comunicata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Le modifiche verranno recepite dal portale di Roma Capitale in via automatica e sarà quindi possibile presentare la nuova S.C.I.A. di modifica dopo alcuni giorni lavorativi (circa 5 giorni) dalla comunicazione alla C.C.I.A.A.

Per cessare un’attività ricettiva il titolare dell’esercizio deve trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una comunicazione, utilizzando il modulo online pubblicato sulle pagine del SUAR alla voce "consultazione modulistica", quindi selezionare "attività ricettive" e, dopo aver selezionato la tipologia di attività, andare su "cessazione attività" e specificare la motivazione.

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Per cessare un’attività di alloggio ad uso turistico e di una struttura ricettiva non imprenditoriale, il titolare dell’esercizio deve trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una comunicazione, utilizzando il modulo online pubblicato sulle pagine del SUAR alla voce "consultazione modulistica", quindi selezionare "attività ricettive" e, dopo aver selezionato la tipologia di attività, andare su "cessazione attività". Prima dell’invio del modulo di cessazione occorre procedere al versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 21,00 creando la reversale telematica di pagamento.

Per ogni S.C.I.A. la reversale è un allegato obbligatorio della S.C.I.A., della C.I.A.

Contributo di Soggiorno

Il contributo di soggiorno, disciplinato dal relativo Regolamento modificato da ultimo con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 87/2022 e con la Deliberazione della Giunta Capitolina n., è applicato per persona, sulla base delle tariffe stabilite nella tabella allegata al Regolamento, e del numero dei pernottamenti, per un massimo di 10 giorni consecutivi nell’anno solare nella medesima struttura.

Banca Dati Regionale e Codice Identificativo

Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitorare i flussi turistici, è stata istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, un’ apposita banca dati nella quale inserire le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Attualmente per le strutture ricettive alberghiere tale adempimento non può essere assolto poiché l’applicativo regionale non è stato ancora completato. Ne consegue che al momento dovrà essere richiesto il suddetto codice regionale (denominato anche CISE) solo da parte delle strutture extralberghiere e degli alloggi ad uso turistico.

Obblighi di Comunicazione

Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio. Il modello ISTAT C 59 è un modulo attraverso il quale vengono comunicati da parte di tutti i titolari di esercizi ricettivi i dati sui flussi turistici e deve essere compilato e trasmesso telematicamente collegandosi al sito della Regione Lazio www.visitlazio.com - sezione Radar. Tale obbligo è stato sancito dalla Legge Regione Lazio n. 7 gennaio 2013. Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.

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Requisiti di Sicurezza

I requisiti di sicurezza prescritti per le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) e per gli alloggi per uso turistico (ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento regionale Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.), sono previsti dall’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

Riferimenti Normativi

  • Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii.
  • Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8 e ss.mm.ii.
  • Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 17 e ss.mm.ii.
  • Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 18 e ss.mm.ii.
  • Regolamento generale edilizio del Comune di Roma - Delibera n.
  • Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale - Delibera dell’Assemblea Capitolina n.
  • Deliberazione di Giunta Capitolina n.
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (con particolare riferimento all’art.
  • Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - (con particolare riferimento all’art.
  • Decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
  • Deliberazione della Giunta Regione Lazio 14 gennaio 2011, n. 11)
  • Art. art. 1 comma 2 lett.
  • art. 53 del Codice del Turismo (All. 12)

Tabella Diritti di Istruttoria (Esempio)

Tipo di Presentazione Importo
Presentazione S.C.I.A. strutture ricettive entro i mq. [Importo]
Presentazione S.C.I.A. strutture ricettive da mq. 251 a mq. [Importo]
Presentazione S.C.I.A. strutture ricettive oltre i mq. [Importo]
Case e appartamenti per vacanze (art. 7, R.R. n. [Importo]
Diritti di istruttoria relativi alle altre forme di ospitalità - Alloggi per uso turistico (ART. 12 BIS, R.R. [Importo]

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