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Articolo 47 del Codice del Turismo: Danno da Vacanza Rovinata

Spesso capita che, seppur organizzata nel migliore dei modi, la vacanza venga rovinata per una serie di disservizi. A tal proposito l’art. 47 del Codice del Turismo, prevede che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno, patrimoniale e non, per la perdita della vacanza.

Definizione e Ambito di Applicazione

L’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza” (art. 1455 c.c.).

Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, configurandosi cioè nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita. Il danno da vacanza rovinata, quindi, costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona.

In sostanza, le occasioni di svago e di relax sono fatte rientrare negli interessi non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. che ammette il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Evoluzione Normativa e Giurisprudenziale

Prima del d.lgs. 79/2011, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all’art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale. La norma però limitava e limita espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale “nei casi previsti dalla legge”. Quanto al danno da vacanza rovinata dunque, prima del 2011, non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.).

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Il danno da vacanza rovinata può quindi rientrare nel pregiudizio non patrimoniale unicamente solo laddove si sia risolto nella significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni:

  1. (a) che l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad un’abrogazione per via interpretativa dell’art 2059 c.c., giacche qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
  2. (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di accettare un minimo diCompressione dei sacrifici e delle frustrazioni inevitabilmente connessi alla convivenza civile);
  3. (c) che la lesione dell’interesse sia seria, nel senso che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi (perché anche la lesione di diritti inviolabili della persona non è risarcibile se priva di gravità).

Al riguardo, è opportuno evidenziare l’orientamento della Corte di giustizia Europea, la quale, prendendo le mosse dall’art. 5, Direttiva 90/314, ha sancito la responsabilità dell’organizzatore per l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale (Corte Giust. 2 Marzo 2000, C-31/96).

La sentenza non offre davvero altri spunti di motivazione in tema dei soggetti che ne devono rispondere; tuttavia consente di incidere maggiormente nel solco tracciato, in punto di danno, dall’art. 47 del codice del turismo, il quale stabilisce che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Onere della Prova e Reclamo

Trattandosi di un inadempimento del tour operator, il turista/viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze), col conseguente diritto del consumatore ad un risarcimento del danno diverso e ulteriore rispetto, in quanto il contratto di acquisto del viaggio è stato stipulato in vista di una utilità come il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana.

In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, indicando al tour operator “l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato” tramite un modulo, che si può trovare in allegato, chiedendo il relativo indennizzo.

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Infine, esiste l’opzione di far valere le proprie ragioni davanti al giudice di pace (per pretese inferiori ai 5000 euro) o davanti alla giurisdizione ordinaria (per pretese superiori), ma attenzione ai termini di prescrizione.

Quantificazione del Danno

Stabilita la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata, occorre verificare in che modo esso posso essere concretamente quantificato. L’orientamento, ormai consolidato, anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ritiene che la quantificazione deve avvenire in senso equitativo, ossia secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi importanti, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi.

È bene precisare, inoltre, che al di sotto della soglia minima di disagio e danno, non è previsto alcun risarcimento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi professionista-consumatore.

Obblighi di Assicurazione e Garanzia

L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

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