Aspettativa nel CCNL Turismo: Cosa è e Come Funziona
Se lavori nella ristorazione, il CCNL Turismo per te non ha segreti: ma è davvero così? Purtroppo, molto spesso i lavoratori non sono consapevoli dei propri diritti (ma anche dei propri doveri!) e si creano situazioni spiacevoli. Con questo articolo, vogliamo colmare qualche lacuna e fare un po’ di sana informazione! Quello che troverai è un approfondimento sugli aspetti “da conoscere” di questo CCNL.
L'aspettativa rappresenta un importante istituto contrattuale per i lavoratori del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi. Si tratta di un periodo di sospensione temporanea dal lavoro, durante il quale il dipendente mantiene il proprio posto ma interrompe la prestazione lavorativa per specifiche necessità personali, familiari o di salute.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i pubblici esercizi e la ristorazione regola i rapporti lavorativi in diverse tipologie di attività del settore. Il CCNL è organizzato nel seguente modo:
- Parte generale:
- Titolo I - validità e sfera di applicazione
- Titolo II - relazioni sindacali
- Titolo III - classificazione del personale
- Titolo IV - mercato del lavoro
- Titolo V - rapporto di lavoro
- Titolo VI - trattamento economico
- Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
- Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
- Titolo IX - vigenza contrattuale
- parte speciale
- Titolo X - settore ristorazione collettiva
- Titolo XI - settore ristorazione commerciale
- Titolo XII - stabilimenti balneari
- Titolo XIII - alberghi diurni
- Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate
Cos'è un CCNL?
Ma prima di partire… Sai cos’è un CCNL? I dipendenti che pertengono alla sfera della ristorazione, del turismo e dell’hotellerie (ma le attività sono moltissime, include anche gli stabilimenti balneari) hanno diritto a 14 mensilità retributive.
Il CCNL ha diversi livelli e retribuzioni, che sono standard per le attività. Può essere di varie tipologie, ed è meglio essere informati sul trattamento da aspettarsi!
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Il CCNL Turismo e pubblici esercizi prevede 10 livelli, che corrispondono a diversi livelli retributivi e che pongono soventemente in essere le gerarchie all’interno delle attività. Quando stai per stipulare il contratto, devi avere chiaro che i livelli più elevati - come quelli dei quadri, il primo e il secondo livello - sono tendenzialmente riservati a figure con una seniority elevata, o con comprovate e precise skill tecniche.
Quello che non è escluso è che se magari entri in un ristorante come commis, con mansioni di supporto allo chef nella porzionatura e il tuo obiettivo è apprendere, magari entro poco tempo “scalerai” altri livelli, e magari diventerai chef con un secondo livello!
Tipologie e Durata dell'Aspettativa
L'aspettativa rappresenta un periodo di astensione dal lavoro che può essere sia retribuita che non retribuita, a seconda delle circostanze. L'aspettativa non retribuita è il periodo di sospensione dal lavoro che il dipendente puo richiedere alla propria azienda con alcune specifiche motivazioni, rinunciando per quel periodo alla retribuzione. Durante l'aspettativa non retribuita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il periodo ha una durata massima regolata solitamente nei contratti collettivi di lavoro, che puo essere diversificata per alcune motivazioni.
Aspettativa per Malattia
Il CCNL del settore ristorazione e pubblici esercizi prevede specifiche disposizioni per l'aspettativa in caso di problemi di salute. In caso di malattia, i dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per 180 giorni. Una volta esaurito questo periodo, possono richiedere un ulteriore periodo di aspettativa fino a 120 giorni. La conservazione del posto di lavoro è di 180 giorni nell’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), cui si aggiungono 120 giorni di aspettativa non retribuita.
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Il CCNL per i pubblici esercizi e la ristorazione prevede tutele rafforzate per i dipendenti affetti da gravi patologie oncologiche.
Aspettativa per Maternità e Paternità
Cicogna in arrivo? Per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo di astensione obbligatoria connessa alla maternità, l’integrazione dell'indennità INPS copre fino al 100% della retribuzione giornaliera di fatto.
Tra i premessi e i congedi troviamo:
- Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
- Congedo per la malattia del figlio.
Altre Motivazioni per l'Aspettativa Non Retribuita
La normativa che regola l’aspettativa non retribuita è la legge n. 53 del 2000, attuata con il regolamento allegato al DI e n. 278/2000 e dallo Statuto dei lavoratori legge 300 del 1970 ma molti aspetti sono specificati anche nei vari contratti collettivi di lavoro.
I dipendenti possono richiedere un'aspettativa della durata massima di sei mesi per comprovate necessità personali e familiari.
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Ecco alcune motivazioni per richiedere l'aspettativa non retribuita:
- Gravi motivi familiari: Il lavoratore puo richiedere un periodo di aspettativa non retribuita , detto anche Congedo per gravi motivi familiari con un massimo di 2 anni, utilizzabili in forma continuativa o frazionata . La motivazione deve riguardare un disagio personale oppure la cura e l’assistenza dei parenti e affini - anche se non conviventi - entro il 3° grado (coniuge, dei figli - anche adottivi - dei genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle). Nella richiesta vanno allegate certificazioni mediche sulle problematiche di salute che causano la necessità di sospendere il lavoro. Il datore di lavoro puo rifiutare in caso di rapporto di lavoro a termine o sostitutivo di un altro dipendente. Tale periodo non viene conteggiato ai fini previdenziali né dell'anzianità di servizio.
- Formazione (di base o professionale): Questa motivazione è riservata a dipendenti con almeno 5 anni di anzianità e riguarda i casi di conseguimento del titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o laurea e attività formative non finanziate dal datore di lavoro. La durata massima è di 11 mesi . Il minimo previsto dalla generalità dei contratti sono le 150 o 250 ore per il completamento della scuola dell'obbligo, in questo caso come permessi retribuiti a carico del datore di lavoro .
- Svolgimento di cariche pubbliche (in Parlamento, comuni o regioni , consorzi tra enti locali ed enti di decentramento) e per incarichi, secondo l’art. 31 L. n. 300/700. I dirigenti sindacali provinciale e nazionale hanno diritto alla aspettativa con conservazione del posto senza retribuzione per tutta la durata del mandato, se impiegati nel settore privato. Nel settore pubblico invece l'aspettativa sindacale è quasi sempre retribuita (distacco)
- Tossicodipendenza (del lavoratore o di congiunti ): Il tempo massimo per questa motivazione è di 3 anni se la persona partecipa o assiste un familiare. durante i programmi riabilitativi presso le ASL territoriali. Anche in questo caso serve la certificazione rilasciata dal SERT competente.
Procedura per Richiedere l'Aspettativa Non Retribuita
Per la procedura occorre fare riferimento al proprio CCNL. In ogni caso il datore di lavoro è obbligato a dare una risposta alla richiesta del lavoratore entro 10 giorni.
Caso Particolare: Aspettativa e Congedo Covid
Un caso particolare e straordinario di aspettativa non retribuita può essere considerato il congedo COVID per i figli da 14 a 16 anni per i lavoratori dipendenti, previsto dai decreti emergenziali 2020 e anche dal decreto Draghi 30 2021. Prevede che in presenza di figli conviventi da 14 a 16 anni per i quali :siano sospese le lezioni in presenza , oppure sia stata disposta la quarantena per contatti con casi positivi di COVID, oppure ovviamente per malattia COVID del figlio stesso , è consentito astenersi dal lavoro avendo la garanzia del mantenimento del posto di lavoro ma non è prevista retribuzione né contribuzione figurativa.
Altri Aspetti Importanti del CCNL Turismo
Orario di Lavoro
L’orario canonico per chi ha un contratto di lavoro full-time è di 40 ore settimanali, che diventano 44 ore per il personale non impiegatizio degli Stabilimenti balneari, distribuite su 5 giornate e mezza.
La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale. Per gli stabilimenti balneari la distribuzione dell'orario settimanale è fissata nella parte speciale del Contratto.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali. L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Infortunio sul Lavoro
Cosa si intende con infortunio sul lavoro? Si tratta di una lesione che coinvolge il lavoratore nello svolgimento della professione, e viene corrisposto un indennizzo al lavoratore stesso.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità: invalidità temporanea; invalidità permanente: 7.746,85 euro; morte: 5.164,57 euro
Retribuzione
I dipendenti che pertengono alla sfera della ristorazione, del turismo e dell’hotellerie hanno diritto a 14 mensilità retributive.
Tredicesima mensilità Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.Quattordicesima mensilità Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.
Di seguito le tabelle retributive CCNL Fipe aggiornate al 2024:
Livello | Paga base | giu-24 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | dic-27 | Aumento totale | Paga base dic 2027 |
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Qa | 1.706,48 € | 82,22 € | 65,78 € | 65,78 € | 49,33 € | 65,78 € | 328,88 € | 2.035,36 € |
Qb | 1.540,98 € | 74,52 € | 59,00 € | 59,00 € | 44,55 € | 59,00 € | 296,99 € | 1.837,97 € |
1 | 1.396,07 € | 67,66 € | 53,81 € | 53,81 € | 40,36 € | 53,81 € | 269,06 € | 1.665,13 € |
2 | 1.230,58 € | 59,42 € | 47,43 € | 47,43 € | 35,57 € | 47,43 € | 237,16 € | 1.467,75 € |
3 | 1.130,82 € | 54,88 € | 43,95 € | 43,95 € | 32,96 € | 43,95 € | 217,94 € | 1.348,75 € |
4 | 1.037,75 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 200,00 € | 1.237,75 € |
5 | 939,96 € | 45,26 € | 36,20 € | 36,20 € | 27,15 € | 36,20 € | 181,15 € | 1.121,11 € |
6s | 883,51 € | 42,57 € | 34,06 € | 34,06 € | 25,54 € | 34,06 € | 170,27 € | 1.053,78 € |
6 | 862,97 € | 41,52 € | 33,22 € | 33,22 € | 24,93 € | 33,22 € | 166,32 € | 1.029,28 € |
7 | 774,70 € | 37,33 € | 29,86 € | 29,86 € | 22,40 € | 29,86 € | 149,30 € | 924,01 € |
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