Assicurazione Sanitaria per Stranieri in Italia: Requisiti e Modalità di Accesso
La salute è un diritto fondamentale definito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, senza limitazioni fondate sulla cittadinanza. In particolare, l’articolo 35 del Dlgs 286/1998 - “Testo Unico Immigrazione” (TUI) - definisce i criteri per l’erogazione dell’assistenza sanitaria per stranieri in Italia, nel caso di cittadini non comunitari non iscritti al SSN. A tali cittadini sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, dovute a malattia o infortunio.
Accesso all'Assistenza Sanitaria per Stranieri
I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) possono avere diverse condizioni di iscrizione al SSR definite dalla normativa vigente. Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.
Esistono due modalità principali di accesso all'assistenza sanitaria:
- Iscrizione obbligatoria al SSN
- Iscrizione volontaria al SSN
Iscrizione Obbligatoria al SSN
Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cittadini stranieri:
- Che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione presso i Centri per l'Impiego.
- Che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
- Che siano in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari.
Rientrano nella nozione di familiari coniugi, figli minori di 21 anni o a carico, e genitori (con limitazioni). I minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.
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L’iscrizione al SSN per i cittadini extracomunitari, invece, ha normalmente la stessa validità della durata del permesso di soggiorno. L’iscrizione non decade durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 42 del DPR 394/99) L’obbligo dell’ASL di procedere alla cancellazione dell’anagrafe sanitaria dei cittadini stranieri sussiste solo dopo aver ricevuto dalla Questura la comunicazione del mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.
Iscrizione Volontaria al SSN
Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo annuale, secondo l'art.1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n.
Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:
- Gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi.
- Coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa.
- Il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente).
- Il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR.
- Dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia.
- Stranieri che partecipano a programmi di volontariato.
- Genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008.
- Tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98). In tal caso occorre provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate. Non possono iscriversi al SSN neanche gli stranieri irregolarmente presenti.
Costi dell'Iscrizione Volontaria al SSN
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2024, l'importo del contributo per l'iscrizione volontaria al SSN è stato modificato. Tale disposizione, infatti, ha introdotto una modifica dell’art. 34 del Testo unico sull’immigrazione, intervenendo dunque, nello specifico, sulla disciplina relativa all’iscrizione volontaria al SSN: è stato mutato l’importo del contributo di iscrizione da circa 380 euro per anno solare a 2.000 per anno solare (art. 1 co. 240).
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La quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero.
Per i soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo forfettario è di € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; sono esclusi coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori; per assegnisti di ricerca/ricercatori la quota è calcolata in % al reddito che percepiscono). Per i collocati alla pari il contributo forfettario è € 1.200,00.
Per l’ultra65 ricongiunto che richiede l’iscrizione volontaria al SSR viene calcolato il contributo annuale sul proprio reddito auto-dichiarato e dimostrabile*. In assenza di reddito o nell’impossibilità di dimostrarlo, si fa riferimento al reddito del familiare che l’ha ricongiunto in Italia. (* = per il cittadino che si trasferisce da uno stato extra-UE per i redditi prodotti all’estero l’auto-dichiarazione dell’utente deve essere certificata dall’autorità consolare/ambasciata dello Stato di provenienza che traduce e postilla i dati dichiarati.
Si rammenta che la cifra del contributo dovrà essere prontamente conguagliata dall’utente in caso di adozione di nuove tariffe e disposizioni sul calcolo dei redditi disposte da Ministero e Regione e in caso di nuove informazioni e/o documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno precedente dall’utente - che dovrà in ogni caso comunicarlo al distretto sanitario di competenza - pena la cancellazione dal Servizio Sanitario Regionale e l’addebito all’utente dei costi sostenuti.
Modalità di Pagamento
Il versamento della quota annua (anno solare) non frazionabile può essere effettuato, presso uffici postali o sportelli bancari ESCLUSIVAMENTE con Mod. F24 indicando l’anno di riferimento e come cod .Regione: 10 e come cod. TIPO DI CONTRIBUTO ai sensi dell’ art. 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n.
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Si utilizza modello F24 ordinario “Modello unico di pagamento unificato” (dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o presso banche, agenti della riscossione e uffici postali) che può essere pagato presso tali agenti ovvero tramite home-banking se abilitati. Per la compilazione del modello è importante seguire le generali “Avvertenze per la compilazione del Mod.
Consegna della ricevuta F24 al Distretto sanitario di competenza insieme al modulo di iscrizione.
Documentazione Necessaria per l'Iscrizione Volontaria al SSR
Per iscriversi occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento mediante l'esibizione del permesso di soggiorno, codice fiscale, e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione dello straniero di dimora abituale, dichiarazione scritta).
Compilazione dell’apposito modulo di RICHIESTA DI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) - in forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (art. 46, 47 DPR n.445/2000) - Scheda statistica di cui all’art. 10 del DM 8.10.1986 - aggiornato a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n.
Pagamento del contributo annuale tramite modello F24 (codice 8846) per Regione Friuli Venezia Giulia (codice Regione 07), determinato ai sensi del DM 8 ottobre 1986 e della Legge n. 213 del 30/12/2023 e calcolato in percentuale al reddito complessivo dell’anno precedente.
Tessera Sanitaria e Accesso alle Prestazioni
Con l’iscrizione al SSN il cittadino riceverà la tessera sanitaria, cioè il documento attestante l’effettiva iscrizione. La tessera sanitaria include il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Per beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che prova l'iscrizione. La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:
- avere un medico di famiglia o pediatra
- ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali
- assistenza farmaceutica
- visite mediche generali in ambulatorio
- visite mediche specialistiche
- visite mediche a domicilio
- vaccinazioni
- esami del sangue
- radiografie
- ecografie
- medicine
- assistenza riabilitativa e per protesi
- altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza
Al momento dell'iscrizione si può scegliere il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al quale ci si può rivolgere gratuitamente. Nel momento in cui si è in possesso della richiesta per la prestazione sanitaria, rilasciata dal medico di fiducia, è possibile effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui si è iscritti. Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) come avviene per i cittadini italiani. Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie.
Assistenza Sanitaria per Stranieri Non Iscritti al SSN
Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, comunque, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, alle cure per malattia e infortunio nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi ed eventualmente rinnovabile.
Il rilascio del tesserino STP (semestrale ed eventualmente rinnovabile), non costituisce iscrizione al SSN e nemmeno assegnazione del MMG e PLS e le cure saranno sempre e comunque erogate ai sensi della normativa in vigore, previo pagamento del ticket.
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