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Assicurazione Sanitaria per Stranieri Extracomunitari in Italia: Requisiti e Modalità

Per i cittadini stranieri, pur regolarmente soggiornanti, che tuttavia non rientrino nelle categorie individuate per l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la legge non prevede tale iscrizione obbligatoria. Gli stessi sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità.

A tal fine, potranno stipulare un’apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. In alternativa, dovranno effettuare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

Iscrizione Obbligatoria al SSN

L’iscrizione al SSN per i cittadini stranieri può essere obbligatoria o volontaria e la relativa disciplina è sancita dall’art. 34 del decreto legislativo n. L'iscrizione obbligatoria è prevista per:

  • Lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato.
  • Familiari, anche non cittadini dell’Unione, di lavoratori subordinati o autonomi dello Stato.
  • Disoccupati se lo stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Disoccupati se in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
  • Vittime di tratta o riduzione in schiavitù, ammesse a programmi di protezione speciale.
  • Già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio.
  • Iscritto alle liste di mobilità.
  • Detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena.
  • Genitori dell’UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.

Con l’iscrizione al SSN il cittadino riceverà la tessera sanitaria, cioè il documento attestante l’effettiva iscrizione.

Iscrizione Volontaria al SSN

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSR attraverso il pagamento di un contributo annuale, secondo l'art.1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n.

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Sono iscrivibili volontariamente al SSR gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità inferiore ai 3 mesi solo nei seguenti casi: motivi di studio e persone collocate alla pari.

La legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ha reso problematico l’accesso alle cure mediche per una parte della popolazione straniera regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Tale disposizione, infatti, ha introdotto una modifica dell’art. 34 del Testo unico sull’immigrazione, intervenendo dunque, nello specifico, sulla disciplina relativa all’iscrizione volontaria al SSN: è stato mutato l’importo del contributo di iscrizione da circa 380 euro per anno solare a 2.000 per anno solare (art. 1 co. 240).

Sebbene la novella legislativa di cui si è detto sopra sia intervenuta esclusivamente sul Testo unico dell’immigrazione, tuttavia, con una nota il Ministero della salute ha chiarito che “Tenuto conto che l’iscrizione volontaria, prevista per i cittadini stranieri, viene consentita, di prassi e in via residuale, anche ai cittadini comunitari che non abbiano copertura dallo Stato di provenienza né una propria polizza sanitaria, per non costituire un onere sociale per lo Stato ospitante come previsto dal D. lgs n.

Il contributo annuale per l’iscrizione volontaria al SSR tiene conto dei requisiti del richiedente e viene calcolato in percentuale al reddito dell’anno precedente, ai sensi degli aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213). Il contributo annuo è riferito all'anno solare (1 gennaio -31 dicembre), non è frazionabile.

Il reddito percepito in Italia ed all’estero va dichiarato dal richiedente l’iscrizione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari (a meno che non sia un figlio minore), ovvero nei casi in cui tale carico fiscale non sia documentabile (eventualmente anche tramite autocertificazione) per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata almeno la quota minima.

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Per i soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo forfettario è di € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; sono esclusi coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori; per assegnisti di ricerca/ricercatori la quota è calcolata in % al reddito che percepiscono). Per i collocati alla pari il contributo forfettario è € 1.200,00.

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a straniero/a, anche se titolari di un permesso per motivi familiari, in possesso di visto o nulla-osta per motivi familiari, non possono essere più iscritti obbligatoriamente (gratuitamente) al SSR dal 5 novembre 2008. Per l’ultra65 ricongiunto che richiede l’iscrizione volontaria al SSR viene calcolato il contributo annuale sul proprio reddito auto-dichiarato e dimostrabile*. In assenza di reddito o nell’impossibilità di dimostrarlo, si fa riferimento al reddito del familiare che l’ha ricongiunto in Italia.

(* = per il cittadino che si trasferisce da uno stato extra-UE per i redditi prodotti all’estero l’auto-dichiarazione dell’utente deve essere certificata dall’autorità consolare/ambasciata dello Stato di provenienza che traduce e postilla i dati dichiarati. Si rammenta che la cifra del contributo dovrà essere prontamente conguagliata dall’utente in caso di adozione di nuove tariffe e disposizioni sul calcolo dei redditi disposte da Ministero e Regione e in caso di nuove informazioni e/o documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno precedente dall’utente - che dovrà in ogni caso comunicarlo al distretto sanitario di competenza - pena la cancellazione dal Servizio Sanitario Regionale e l’addebito all’utente dei costi sostenuti.

I cittadini stranieri entrati in Italia per motivi di turismo, affari, cure mediche non possono fare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, ma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi erogati pagando per intero le relative tariffe (art. 36 del T.U. n.

Come Iscriversi Volontariamente al SSR

Per iscriversi occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento mediante l'esibizione del permesso di soggiorno, codice fiscale, e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione dello straniero di dimora abituale, dichiarazione scritta).

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La procedura prevede:

  1. Compilazione dell’apposito modulo di RICHIESTA DI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) - in forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (art. 46, 47 DPR n.445/2000) - Scheda statistica di cui all’art. 10 del DM 8.10.1986 - aggiornato a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n.
  2. Pagamento del contributo annuale tramite modello F24 (codice 8846) per Regione Friuli Venezia Giulia (codice Regione 07), determinato ai sensi del DM 8 ottobre 1986 e della Legge n. 213 del 30/12/2023 e calcolato in percentuale al reddito complessivo dell’anno precedente.
  3. Consegna della ricevuta F24 al Distretto sanitario di competenza insieme al modulo di iscrizione.

Si utilizza modello F24 ordinario “Modello unico di pagamento unificato” (dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o presso banche, agenti della riscossione e uffici postali) che può essere pagato presso tali agenti ovvero tramite home-banking se abilitati. Per la compilazione del modello è importante seguire le generali “Avvertenze per la compilazione del Mod.

Il versamento della quota annua (anno solare) non frazionabile può essere effettuato, presso uffici postali o sportelli bancari ESCLUSIVAMENTE con Mod. F24 indicando l’anno di riferimento e come cod .Regione: 10 e come cod.

Per la compilazione del modello è importante seguire le generali “Avvertenze per la compilazione del Mod.

Per gli studenti il contributo annuo forfettario è pari a € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani).

Tabella dei Contributi

Tipo di Contributo Importo in Euro
Fino a €.31.925 di reddito € 2.000
Reddito tra €.31.925 e €. 51.646 € 2.000 + CONTRIBUTO PARI AL 4% per la parte di reddito compresa tra €.31.925 e €. 51.646
Studenti (senza redditi diversi da borse di studio) € 700,00
Collocati alla pari € 1.200,00

Accesso alle Cure per Turisti e Affari

I cittadini stranieri entrati in Italia per motivi di turismo, affari, cure mediche non possono fare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, ma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi erogati pagando per intero le relative tariffe (art. 36 del T.U. n.

Anche in presenza di una polizza assicurativa privata è previsto il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie erogate.

Documenti necessari per l'accesso alle cure mediche:

  • Dichiarazione della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove lo straniero verrà ricoverato.
  • Attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale alla struttura sanitaria prescelta.
  • Documentazione che dimostra la disponibilità economica necessaria per il pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio e del rimpatrio.
  • Certificazione sanitaria che attesta la patologia di cui lo straniero è affetto.

Dopo l'ingresso in Italia, sia l'interessato che l'eventuale accompagnatore, possono richiedere il corrispondente permesso di soggiorno direttamente alla Questura competente.

Assistenza Sanitaria per Cittadini AIRE

In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE residenti in Paesi non convenzionati con l’Italia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 sono riconosciute, a titolo gratuito, le sole prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Tale assistenza è limitata alle sole 2 figure di cittadini con lo (1) stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed (2) ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato.

Nel caso di residenza in Stati convenzionati con l’Italia, le convenzioni prevalgono sul DM 1° febbraio 1996. Per ottenere l’assistenza sanitaria in Italia, verrà richiesto al cittadino AIRE il formulario previsto dall’accordo, in quanto le cure saranno a carico dello stato estero competente.

Quindi ad esempio i cittadini AIRE residenti in Stati della U.E., dello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia, per motivi diversi dal lavoro o studio, devono presentare la TEAM rilasciata dall'Istituzione estera presso la quale sono assicurati.

Mediazione Culturale

Per favorire l’accesso ai servizi ed alle prestazioni da parte dei cittadini stranieri che non parlano la lingua italiana, l’Azienda sanitaria ha aderito ad un programma di mediazione culturale finalizzato all’abbattimento delle barriere linguistiche, sociali e culturali con gli operatori.

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