Albergo Atene Riccione

 

Associazione Tutela Turisti: Cosa Fanno e Come Proteggono i Tuoi Diritti

Prima di parlare di come aprire un’associazione di promozione turistica, è essenziale comprendere cos'è un'associazione turistica e quali attività può svolgere. In particolare, l'art. 7 della legge n. 383/2000, che disciplina le associazioni di promozione sociale, afferma che:

“Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.”

Appare pertanto chiaro che l’affiliazione ad un Ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno è indispensabile.

Turismo Sociale e il Ruolo delle Associazioni No Profit

Sentiamo spesso parlare di turismo sociale senza riuscire a capire bene di cosa si tratta. E’ un attore dello sviluppo locale in quanto promuove la conservazione e la tutela del territorio e dell’identità delle popolazioni locali. Il tutto proteggendo il territorio dal turismo moderno, espressione di un modello consumistico che mira esclusivamente al profitto economico.

Per fortuna molte associazioni no profit sono impegnate a favorire e diffondere il turismo sociale. Queste associazioni si battono per garantire a tutte le fasce della popolazione il diritto a godersi un periodo di meritato riposo. ENAC è costantemente impegnata a supportare tutte le associazioni attive nel campo della solidarietà attiva e del turismo sociale in tutte le sue forme.

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Tuttavia occorre ricordare che non è lo statuto di una associazione a legittimare chi si occupa di turismo sociale, bensì l’azione effettivamente svolta.

Fondo Nazionale di Garanzia e Tutela del Turista

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito nel 1995 e disciplinato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Il Fondo interveniva per sostenere il turista in caso di mancato utilizzo di un pacchetto turistico a causa del fallimento o dell’insolvenza dell’organizzatore/intermediario del viaggio.

Il Fondo Nazionale di Garanzia opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono affidati compiti decisionali, di intervento e di controllo, disciplinato dal Decreto 23 luglio 1999, n.

Dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9 che ha abrogato il Fondo Nazionale di Garanzia, che rimane operativo solo per liquidare le domande già ammesse al rimborso dal Comitato e le eventuali domande relative ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Tra i “documenti utili”, è possibile consultare gli elenchi delle istanze attualmente ammesse al Fondo Nazionale di Garanzia.

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Documenti Utili

  • Decreto del Segretario Generale del Ministero del Turismo del 24/11/2023 n. 31440 per l’ammissione di n. 28 istanze al Fondo Nazionale di Garanzia
  • Decreto del Segretario Generale del Ministero del Turismo del 10/08/2023 n. 15385 per l’ammissione di n. 45 istanze al Fondo Nazionale di Garanzia

No, a decorrere dal 1° luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9, subentrato al Fondo Nazionale di Garanzia.

Fondo per l’Indennizzo dei Consumatori Titolari di Voucher

Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.

Ai sensi dell’art.88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato istituito presso il Ministero del Turismo un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, da destinare all’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo art.

A seguito della pubblicazione dell’Avviso prot. 2874/21 del 6 dicembre 2021 è stato possibile presentare domanda, a partire dalle ore 12:00 del giorno 7 dicembre 2021 fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2021, tramite un apposito sportello telematico.

Tra i “documenti utili”, è possibile consultare gli elenchi delle istanze attualmente ammesse al Fondo.

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Documenti Utili

  • Decreto del Direttore della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del Turismo del 7 luglio 2023, prot. n. 12850/23 di parziale rettifica del decreto prot. n. 4236 del 03 marzo 2023 e che annulla e sostituisce il provvedimento prot. n. 12673 del 5 luglio 2023. - Allegato 1
  • Decreto del Direttore della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del Turismo del 16 maggio 2023, n. 9694 per l’ammissione di n. 19 istanze al Fondo. - Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse al Fondo

Codice del Turismo

Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 ha approvato, con il decreto legislativo per la semplificazione e il riassetto in tema di ordinamento e mercato del turismo, il Codice del Turismo, in attuazione all’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Alla soddisfazione del Ministro Brambilla, secondo cui il nuovo decreto risponde a un esigenza di semplificazione e riordino della legislazione in materia, che turisti ed operatori del mercato del turismo attendevano da tempo si contrappongono le voci di dissenso e forti critiche che provengono dalle associazioni di categoria.

Dissenso anche da parte di ASTOI (Associazione Tour Operator Italiani). Roberto Corbella, presidente di ASTOI, Associazione dei tour operator di Confindustria, è piuttosto critico sulle modalità in cui il provvedimento è approdato in Consiglio dei Ministri.

Riccardo Borgo, presidente del SIB, sostiene che "In questo particolare momento in cui il settore delle imprese balneari sta affrontando i pesanti problemi che derivano dalla normativa della Comunità Europea sulle concessioni demaniali, ci lascia letteralmente allibiti che il Governo abbia definito un 'Codice del Turismo' nel quale viene completamente ignorata l'attività, il ruolo, la stessa esistenza delle imprese balneari che sono l'asse portante del turismo italiano.

Semplificazioni e Tutele nel Codice del Turismo

Viene rielaborato il concetto di impresa turistica, per includervi, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator, tutte quelle imprese che esercitano attività economiche volte alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche.

L’apertura delle strutture ricettive sarà resa più semplice, per garantire maggiori opportunità agli imprenditori del settore alberghiero. In particolare, per l’apertura o la modifica dell’attività basterà una semplice comunicazione (Segnalazione certificata di inizio attività, o SCIA) ad un unico interlocutore (sportello unico).

Tra le varie misure a tutela del turista, il decreto stabilisce che standard minimi nazionali dei servizi saranno stabiliti anche per bed and breakfast, villaggi turistici, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorno e studio, rifugi alpini, campeggi, mentre oggi la previsione è riferita solo agli alberghi.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 (Supplemento Ordinario n. 139), il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.

All’entrata in vigore del decreto legislativo (21 giugno 2011) recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” saranno passati 10 anni dalla Legge Quadro n.

Il nuovo “Codice del Turismo” individua le competenze statali in ambito turistico, propone un nuovo concetto di impresa turistica, disciplina le professioni turistiche, le strutture ricettive e le agenzie di viaggio, definisce le tipologie di prodotto turistico, e fissa alcune norme per la tutela del turista.

Struttura del Codice del Turismo

Il Codice si compone di 7 Titoli e di 69 articoli. Nel Titolo I (Artt. 1 - 5) vengono definitivamente individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell'offerta turistica italiana".

In attuazione del disposto di cui all'articolo 30 della convenzione dell'ONU del 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, viene affermato un principio fondamentale teso a garantire alle persone diversamente abili "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia", intervenendo sulla sua accessibilità, così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita.

Viene, inoltre, rielaborato il concetto di impresa turistica (art. 4), finora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 2001. Inoltre, il codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere.

Il Titolo II (Artt. 6 - 7) prevede una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici.

Il Titolo III (Artt. 8 - 17) provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un'ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate.

Il comma 2 dell’articolo 8 definisce l’attività ricettiva quella “diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive”.

L’articolo 14 definisce le strutture ricettive di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

Agli articoli 16 e 17 vengono previste misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive con una accelerazione delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l'eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l'apertura o la modifica dell'attività mediante una semplice comunicazione (SCIA) ad un unico interlocutore (SUAP - Sportello unico per le attività produttive).

Il Titolo IV (Artt. 18 - 21) è dedicato alle agenzie di viaggio. Viene fornito il sostegno all'esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione dell'agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività.

All’articolo 18 vengono definite agenzie di viaggio “le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

Nel Titolo V (Artt.

In particolare, al turismo culturale è dedicato uno specifico capo (Capo II - artt. 24 - 26) che individua appositi strumenti di valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese, da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali.

Inoltre, anche in un'ottica di necessaria destagionalizzazione del settore, vengono riordinate le norme sul turismo sociale (Capo III - art. 27), adeguando la disciplina in tema di Buoni Vacanza quale fondamentale strumento che permette l'erogazione...

Turismo Responsabile: Un Approccio Etico al Viaggio

Il turismo responsabile è una tipologia di attività turistica, nata verso la fine degli anni Ottanta, che si propone di creare una maggiore responsabilità e sensibilità nei confronti delle pratiche di equità sociale ed economica, mantenendo inalterati gli aspetti ambientali, culturali e tradizionali delle comunità e delle realtà ospitanti, le quali acquistano un ruolo centrale nello sviluppo turistico del proprio territorio.

Attraverso un rapporto equilibrato e positivo tra gli operatori turistici, le popolazioni locali e i visitatori, il viaggio responsabile favorisce l’adozione di comportamenti etici e rispettosi, che consentano di sviluppare e promuovere progetti realizzati sulla base dei principi di eticità, sostenibilità, rispetto e responsabilità.

Cos'è il turismo responsabile?

Secondo la definizione dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR), il turismo responsabile è “il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture”.

In pratica, attraverso l’applicazione dei criteri di turismo responsabile si vuole sostenere la crescita e lo sviluppo del territorio, valorizzandone le ricchezze e le caratteristiche più peculiari, oltre a mettere in pratica buone prassi di mobilità sostenibile, azioni di protezione e salvaguardia dell’ambiente, delle risorse naturali ed energetiche e delle culture locali, proponendo condizioni economiche e di lavoro adeguate e dignitose.

Quando nasce il turismo responsabile?

Nonostante in precedenza esistessero già forme di viaggio simili, il turismo responsabile è nato ufficialmente nel 1987 con l’approvazione del rapporto Brundtland da parte dell’ONU, il quale forniva una prima definizione teorica di una diversa idea di turismo, basata sulla prospettiva di uno sviluppo più sostenibile per tutta l’umanità e per le generazioni future.

Poco tempo dopo, anche l’Organizzazione Mondiale del Turismo, UNWTO, fornì la propria descrizione di turismo responsabile, dichiarando che si tratta di una forma di “turismo che tiene conto dei suoi impatti economici, sociali e ambientali attuali e futuri, affrontando le esigenze dei visitatori, dell'industria, dell'ambiente e delle comunità ospitanti”.

Turismo responsabile: principi, scopi e caratteristiche

Lo scopo principale del turismo responsabile è di regolare lo sviluppo di uno dei settori economici più importanti e in continua espansione del mondo, prima che possa minacciare in modo irreparabile le culture, gli ecosistemi e la biodiversità in molte parti del mondo.

Inoltre, una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e di quanto la propria presenza possa influire sulle condizioni degli abitanti locali e sul benessere dell’ambiente, porta a prestare maggiore attenzione ai comportamenti, cercando di ridurre al minimo gli effetti negativi e i rischi per il luogo che si sta visitando, ma anche in cui si vive o si lavora.

Per facilitare questa presa di coscienza, sono stati individuati alcuni principi su cui si basa il turismo responsabile:

  • Il rispetto, la cura e la salvaguardia dell’ambiente e degli habitat naturali.
  • La tutela e il rispetto delle culture e delle tradizioni locali.
  • Il ridotto impatto delle strutture e delle attività turistiche sull’ambiente e le risorse naturali.
  • Il coinvolgimento e la partecipazione attiva e informata delle popolazioni ospitanti in ambito turistico, ad esempio attraverso l’utilizzo di strutture locali e la denuncia di eventuali situazioni di degrado sociale e ambientale.
  • La promozione di esperienze che consentano al turista di entrare in contatto e conoscere direttamente le comunità locali e le caratteristiche più peculiari del territorio.
  • La condivisione dei benefici economici con le comunità ospitanti, che favoriscano lo sviluppo sociale e una migliore qualità della vita.

Differenza tra turismo sostenibile e turismo responsabile

Nonostante i criteri del turismo sostenibile e del turismo responsabile siano in parte sovrapponibili, esistono delle differenze sostanziali e significative.

Il turismo sostenibile cerca principalmente di ridurre al minimo l’impatto delle attività turistiche sull’ambiente, limitando al massimo l’inquinamento, i rifiuti e lo spreco di risorse naturali, mentre il turismo responsabile ha un risvolto maggiormente etico, sociale ed economico, anche se tiene in grande considerazione il rispetto e la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità.

Come praticare il turismo responsabile: esempi e consigli in Italia

Un viaggio di turismo responsabile è sempre un’esperienza emozionante che, però, va ben pianificata in anticipo, per limitare il più possibile gli impatti negativi sul territorio che si andrà a visitare e, soprattutto, sulle proprie aspettative.

Per quanto riguarda i trasporti, è utile valutare di spostarsi a piedi o utilizzare la mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale, come i treni, gli autobus alimentati con combustibili ecologici o elettrici, la bicicletta e l’e-bike.

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